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La soluzione alternativa alla demolizione per gli interventi edilizi abusivi: la c.d. fiscalizzazione immobiliare

L'espressione 'fiscalizzazione degli abusi edilizi' è stata ideata principalmente dalla giurisprudenza amministrativa e penale.

Redazione Condominioweb 
10 Set. 2024

La c.d. fiscalizzazione immobiliare è una procedura che permette, in determinati casi, di evitare la demolizione pagando una sanzione e interrompendo la procedura amministrativa di demolizione.

Quando è possibile la fiscalizzazione

In particolare l'articolo 33 del Testo Unico Edilizia, relativo agli Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, prevede, per il caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'irrogazione di "… una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione…".

La possibilità di tramutare la demolizione in multa è possibile pure, in virtù dell'art.34 comma 2, per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

La fiscalizzazione dell'abuso presuppone una relazione dettagliata da parte dell'ufficio tecnico comunale che, in modo oggettivo sotto il profilo strutturale, confermi:

  • nell'ipotesi dell'art. 33 che il ripristino dello stato dei luoghi non è possibile;
  • nell'ipotesi dell'art. 34 che la demolizione della parte eseguita in parziale difformità non può avvenire senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità.

Quando non è possibile: un caso pratico

Un Comune ordinava al proprietario di un immobile la demolizione delle seguenti opere abusive:

  1. Sopraelevazione, mediante struttura in ferro a doppio "T", delle dimensioni di ml. 8,00 x 12,00, poggiante su base perimetrale e di collegamento centrale in ferro e n° 9 pilastri verticali in ferro;
  2. Tettoia in struttura metallica, coperta ad una falda delle dimensioni di ml, 10,00 x 10,00 c.ca avente altezza di ml. 5,00 al colmo e di mi. 4,50 alla gronda, poggiante su n° 4 pilastri in ferro scatolato;
  3. Scala in ferro e legno di collegamento tra il piano terra e il piano primo;
  4. Completamento della tamponatura
  5. Tramezzature interne in pannelli di gesso con creazione di n. 5 vani;
  6. Controsoffittatura in tavelloni laterizi;
  7. Posa in opera degli impianti tecnologici"

Il costruttore abusivo richiedeva, senza successo, la fiscalizzazione degli abusi e impugnava davanti al Tar il provvedimento di diniego dell'istanza di irrogazione in luogo della demolizione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001

Il Tar ha respinto il ricorso con questa motivazione: la demolizione dell'abuso è l'atto repressivo tipico dell'illecito edilizio, mentre l'applicazione di una sanzione pecuniaria (al posto della demolizione) assume una connotazione del tutto residuale che può trarre origine "non già da una verifica tecnica di cui la parte pubblica non può venire ragionevolmente gravata, ma da una apposita e circostanziata istanza presentata dalla parte privata (autore dell'abuso) onerata di segnalare e comprovare tale profilo.

Non è onere dell'amministrazione comunale dimostrare che la demolizione della porzione immobiliare contrastante con la vigente disciplina urbanistica non è possibile.

È il costruttore abusivo che deve in modo dettagliato dimostrare che l'ordine di demolizione non è eseguibile.

Inutili quindi affermazioni generiche del ricorrente (Tar Lazio 21 agosto 2024 n. 15908).

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