Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

La querela di falso incidentale rientra nei poteri difensivi dell'amministratore

Quando l'iniziativa processuale è funzionale alla difesa del deliberato e non integra un'azione autonoma, può essere ricondotta alle attribuzioni ordinarie, con effetti diretti su autorizzazione e ratifica assembleare.

CondominioWeb Lex AI 
05 Mar. 2026

La proposizione della querela di falso in via incidentale da parte dell'amministratore, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un condomino, pone un problema pratico ricorrente: se (e quando) l'organo gestorio possa assumere iniziative processuali senza una previa delibera assembleare, e quale maggioranza sia eventualmente richiesta per la ratifica dell'operato.

Con sentenza n. 2964 del 23 febbraio 2026 (nelle forme degli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.), il Tribunale di Napoli ha ricondotto l'iniziativa difensiva dell'amministratore entro l'alveo delle attribuzioni ordinarie, valorizzando il criterio discretivo tra attività "esecutive" del deliberato e iniziative "autonome ed esorbitanti", con ricadute dirette anche sul quorum necessario per la ratifica assembleare.

La vicenda

Alcuni condomini impugnavano una delibera dell'assemblea ordinaria assunta in data 6 novembre 2023, con la quale, in seconda convocazione e con una maggioranza di 4.912/10.000, era stato ratificato l'operato dell'amministratore sia in ordine all'attività di recupero di oneri condominiali arretrati nei confronti di un partecipante moroso, sia con riguardo alla querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio.

Secondo i condomini impugnanti, la querela di falso (sebbene incidentale) sarebbe stata un'iniziativa eccedente le attribuzioni dell'amministratore, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere intrapresa senza una preventiva autorizzazione dell'assemblea o, quantomeno, senza una ratifica adottata con la maggioranza "rafforzata" di cui all'art. 1136, comma 4, c.c.; veniva inoltre dedotta l'invalidità della deliberazione per non essere stati allegati alla convocazione i principali atti processuali relativi al giudizio nel quale l'amministratore si era costituito e aveva esercitato la querela di falso.

Il condominio eccepiva, in sintesi, che l'amministratore aveva agito nell'ambito dei poteri riconosciutigli dagli artt. 1130 c.c. (nn. 1 e 3) e 1131 c.c., dando esecuzione a una decisione assembleare non impugnata, e che, in ogni caso, la ratifica era stata deliberata con il quorum previsto dall'art. 1136, comma 3, c.c.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione, ritenendo infondato il motivo relativo alla dedotta carenza di potere dell'amministratore e dichiarando assorbita la censura sulla mancata allegazione degli atti processuali alla convocazione assembleare.

Il percorso argomentativo muove dal noto arresto delle Sezioni Unite n. 18331/2010, richiamato anche per la parte motivazionale, nella quale viene rimarcato che l'assemblea è l'unico organo decisionale del condominio, mentre l'amministratore ha natura esecutiva, e che l'autonomia processuale dell'amministratore (in particolare quando "urgente" per evitare decadenze e preclusioni) deve essere bilanciata con il diritto dei condomini al dissenso alle liti ex art. 1132 c.c. Tuttavia, viene dato atto che la giurisprudenza successiva ha circoscritto la regola dell'autorizzazione/ratifica ai giudizi che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, precisando, in senso opposto, che l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano normalmente tra le sue competenze.

In questa cornice, l'iniziativa dell'amministratore è stata qualificata come difesa "esecutiva" del deliberato, non come autonoma ed esorbitante iniziativa processuale. La motivazione è particolarmente esplicita nel ricondurre la querela di falso incidentale all'ambito delle attribuzioni ordinarie, così da escludere l'applicabilità del quorum di cui all'art. 1136, comma 4, c.c. e, correlativamente, ritenere semmai sufficiente (ove la ratifica fosse ritenuta necessaria) quello del comma 3.

"come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 18331/2010, hanno statuito che: "L'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione". [...] "Tale soluzione non solo contrasta con il principio che unico organo decisionale nel condominio è l'assemblea, ma conculca anche il diritto dei condomini di dissentire rispetto alle liti ( art. 1132 c.c.). [...] L'attribuzione in capo all'assemblea di condominio del potere gestorio e, quindi, della decisione se resistere in giudizio o impugnare la sentenza sfavorevole [...] va tuttavia raccordata con la legittimazione passiva generale attribuita all'amministratore dall'art. 1131 c.c. , comma 2. Invero, tale legittimazione rappresenta il mezzo procedimentale per il bilanciamento tra l'esigenza di agevolare i terzi e la necessità di tempestiva (urgente) difesa (onde evitare decadenze e preclusioni) dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio [...]". [...] "Il Collegio è invece dell'avviso che, nella propria sfera di competenze (ordinarie o incrementate dall'assemblea), l'amministratore è munito di poteri di rappresentanza processuale ad agire e resistere senza necessità di alcuna autorizzazione.

Sarebbe, infatti, veramente defatigatorio, nell'ottica di un assurdo "iperassemblearismo", che l'amministratore fosse costretto a convocare ogni volta i condomini al fine di ottenere il nulla osta [...]". [...] "L'esercizio della querela di falso in via incidentale nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, va qualificata nell'ambito dell'esercizio delle ordinarie attribuzioni dell'amministratore il quale ha assunto un contegno processuale esecutivo del deliberato assembleare, non assumendo autonome ed esorbitanti iniziative processuali, di talché la ratifica, se necessaria, doveva ottenersi con il quorum deliberativo di cui all'art. 1136 comma 3 cod. civ., ampiamente raggiunto nel caso che qui ci occupa. L'infondatezza del primo motivo assorbe il secondo."

Ne discende che, anche assumendo (in via subordinata) l'impostazione più rigorosa che esige una ratifica postuma, nel caso concreto essa risultava comunque validamente intervenuta con la maggioranza ex art. 1136, comma 3, c.c.; non vi era dunque spazio per invocare la necessità del quorum di cui al comma 4. Il Tribunale, dando atto dell'oscillazione degli orientamenti sul tema, ha infine ritenuto equo compensare integralmente le spese di lite.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass., Sez. Un., 6 agosto 2010 n. 18331: sull'autonomia processuale dell'amministratore e sulla necessità di ratifica per evitare pronunce di inammissibilità, in raccordo con la legittimazione ex art. 1131 c.c. e con il dissenso alle liti ex art. 1132 c.c.
  • Cass. civ., Sez. II, 23 gennaio 2014 n. 1451: l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera e impugnare la decisione senza autorizzazione o ratifica, poiché esecuzione e difesa delle delibere rientrano nelle sue attribuzioni.
  • Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 2016 n. 16260; Cass. civ., Sez. II, 20 marzo 2017 n. 7095: legittimazione dell'amministratore a proporre opposizione a decreto ingiuntivo e a impugnare la decisione di primo grado per controversie rientranti nelle attribuzioni ex art. 1130 c.c.; precisazioni sui rimedi del singolo partecipante e sul rapporto con gli artt. 1132 e 1133 c.c.
  • Cass. civ., Sez. II, 15 maggio 1998 n. 4900; Cass. civ., Sez. II, 20 aprile 2005 n. 8286: legittimazione dell'amministratore ad agire o resistere per l'esecuzione e difesa delle deliberazioni assembleari, senza necessità di specifica autorizzazione assembleare.
  • Cass. civ., Sez. II, 25 febbraio 2011 n. 4733: indirizzo più restrittivo, che richiede autorizzazione o ratifica anche in controversie riconducibili alle attribuzioni dell'amministratore, con regolarizzazione tramite termine ex art. 182 c.p.c.

Considerazioni conclusive

Il punto fermo ricavabile dal ragionamento svolto è che la qualificazione dell'atto processuale compiuto dall'amministratore incide direttamente sul regime dell'autorizzazione/ratifica: se l'iniziativa si mantiene nella sfera delle attribuzioni ordinarie (o in quelle "incrementate" dall'assemblea), l'amministratore è considerato titolare di un potere rappresentativo-processuale idoneo a resistere e difendere l'interesse comune senza dover attivare, ogni volta, un passaggio assembleare; se invece l'azione è "autonoma ed esorbitante", torna centrale la decisione assembleare, anche per salvaguardare il diritto dei partecipanti a dissenzire dalle liti.

Nella fattispecie, la querela di falso incidentale è stata letta come scelta difensiva strettamente innestata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di contributi: non un'azione nuova e svincolata dalla gestione, ma uno strumento processuale funzionale a contrastare un atto introduttivo che il condominio assumeva viziato nella sottoscrizione della procura.

In questa prospettiva, la delibera di ratifica non è stata ricondotta ai quorum "rafforzati" invocati dagli impugnanti, bensì, ove la si ritenesse necessaria, al quorum ordinario di cui all'art. 1136, comma 3, c.c., ritenuto raggiunto.

Resta opportuno, sul piano operativo, tenere distinta la difesa (anche tecnicamente incisiva) svolta nel perimetro delle attribuzioni tipiche dall'ipotesi in cui l'amministratore introduca o coltivi giudizi che impegnano il condominio oltre quel perimetro: in tali evenienze, l'acquisizione tempestiva di una delibera (o, quando possibile, di una ratifica) resta lo strumento più efficace per prevenire eccezioni sul difetto di rappresentanza e per governare il rischio di inammissibilità, secondo una dinamica che la giurisprudenza processuale ricollega anche alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.

Per un inquadramento pratico dei poteri processuali dell'amministratore e dei confini tra attribuzioni e liti eccedenti, può risultare utile anche Poteri processuali dell'amministratore e limiti della rappresentanza, nonché, sul tema della regolarizzazione/ratifica nel processo, Difetto di rappresentanza e sanatoria nel giudizio di opposizione.

Infine, poiché il quadro non è monolitico e il Tribunale stesso ha richiamato l'esistenza di un orientamento più rigoroso, la soluzione più prudente resta quella di valutare caso per caso se l'atto difensivo (pur "incidentale") possa essere qualificato dalla controparte come iniziativa eccedente; in presenza di margini di dubbio, l'adozione di una delibera (o la ratifica tempestiva, con i quorum corretti) riduce sensibilmente lo spazio di contestazione, evitando che il tema del potere rappresentativo diventi un contenzioso nel contenzioso.

Sul rapporto tra attribuzioni dell'amministratore e necessità di autorizzazione/ratifica, con taglio operativo, si veda anche Quando serve l'autorizzazione dell'assemblea per incaricare un legale.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento