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La nomina dell'amministratore è nulla senza la specifica analitica del compenso e i relativi crediti non sono dovuti

La nomina e il rinnovo dell'amministratore di condominio sono nulli se il compenso non viene specificato in modo analitico e trasparente; senza tale requisito, il diritto al pagamento dei compensi non può essere fatto valere.

CondominioWeb Lex AI 
15 Lug. 2025

La questione affronta la validità della nomina e del rinnovo dell'amministratore di condominio ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., con particolare attenzione all'obbligo di specificazione analitica del compenso. La normativa vigente prevede che, per la validità della nomina e del suo rinnovo, il compenso dell'amministratore debba essere indicato in modo dettagliato e trasparente, pena la nullità della nomina stessa.

La vicenda

La controversia è sorta dalla richiesta di pagamento, da parte dell'ex amministratrice, dei compensi professionali relativi agli anni 2018-2021. Il condominio appellante ha eccepito l'inesistenza di un valido accordo sul compenso, sostenendo che la mera approvazione dei bilanci contenenti una generica voce "compenso amministratore" non fosse idonea a soddisfare i requisiti formali richiesti dalla legge.

La decisione

Il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice d'appello, ha accolto l'appello del condominio, riformando integralmente la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il credito all'amministratrice.

Il giudice ha sottolineato che "ai sensi dell'art. 1129, co. 14, c.c., l'amministratore del condominio, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".

Tale specificazione deve risultare da un documento approvato dall'assemblea che riporti in modo dettagliato le singole voci del compenso o richiami espressamente un preventivo allegato.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12927/2022 e Cass. n. 14424/2025), secondo cui "la specificazione non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto", essendo quest'ultima un atto meramente contabile e non negoziale.

In assenza di una proposta scritta e analitica da parte dell'amministratore e della relativa approvazione assembleare, la nomina è nulla e il credito per il compenso non è esigibile, anche se l'attività sia stata effettivamente svolta.

Dalla documentazione prodotta è emerso che né nel verbale di nomina né in quello di rinnovo vi era traccia di una proposta scritta o di una specifica indicazione delle voci di compenso; i bilanci approvati si limitavano a una generica voce "compenso amministratore".

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la nullità sia della nomina originaria sia del rinnovo dell'amministratrice per violazione dell'art. 1129, co. 14, c.c., con conseguente insussistenza del diritto al pagamento dei compensi richiesti.

Quanto alla domanda di restituzione delle spese legali versate al procuratore distrattario in esecuzione della sentenza poi riformata, il Tribunale ne ha dichiarato l'inammissibilità per mancata evocazione in giudizio del difensore distrattario stesso, unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione delle somme pagate a titolo di spese processuali (cfr. Cass. n. 26965/2017; Cass. n. 9761/2025).

I precedenti giurisprudenziali

La pronuncia si fonda su orientamenti consolidati della Corte di Cassazione (Cass. n. 12927/2022; Cass. n. 14424/2025), secondo cui la validità della nomina dell'amministratore richiede una specifica e analitica indicazione del compenso sin dal momento della nomina o del rinnovo; tale requisito non può essere surrogato dalla mera approvazione dei bilanci consuntivi o preventivi contenenti voci generiche.

Inoltre viene richiamata la distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere assembleari (Sez. Un. n. 9839/2021) e il principio secondo cui la riforma della sentenza comporta ex art. 336 c.p.c. la caducazione degli atti dipendenti (Cass. n. 26849/2022; Cass. n. 8639/2016; Cass. n. 814/2015).

Considerazioni conclusive

L'orientamento espresso dal Tribunale si inserisce in una linea interpretativa rigorosa che valorizza la trasparenza e la certezza nei rapporti tra amministratore e condominio: "il procedimento di stipula del contratto tra amministratore e condominio deve necessariamente prevedere la presentazione di una proposta scritta da parte del primo (che si sostanzia nel c.d. preventivo) e una conforme accettazione della stessa da parte della maggioranza della compagine condominiale".

La decisione rafforza il principio secondo cui il credito professionale dell'amministratore è subordinato alla corretta formalizzazione della nomina e delle condizioni economiche ad essa connesse; in difetto, qualsiasi pagamento effettuato è privo di giustificazione giuridica ed è soggetto a restituzione.

Va segnalato che tale indirizzo trova ampio riscontro nella giurisprudenza più recente ma non è privo di profili controversi: alcune pronunce minori hanno talvolta ritenuto sufficiente una determinazione anche implicita o desumibile dal comportamento delle parti (ad es., accettazione tacita tramite esecuzione delle prestazioni), ma tali orientamenti risultano oggi recessivi rispetto al principio affermato dalla Corte Suprema e ribadito dal Tribunale.

In conclusione, gli amministratori sono tenuti a formalizzare puntualmente le proposte economiche all'atto della nomina o del rinnovo ed a ottenere un'approvazione assembleare chiara ed esplicita; la mancata osservanza determina non solo l'invalidità della nomina ma anche l'inesigibilità dei relativi crediti professionali.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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