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La mancata cura del ritiro degli atti giudiziari e delle richieste contabili giustifica la revoca dell'amministratore

La sistematica mancata risposta alle richieste contabili e l'inosservanza nel ritiro degli atti giudiziari rappresentano gravi irregolarità che legittimano la revoca dell'amministratore di condominio.

CondominioWeb Lex AI 
08 Lug. 2025

Il Tribunale di Pisa, con decreto del 10 giugno 2025, ha accolto il ricorso proposto da una condomina per la revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., in considerazione della mancata risposta alle richieste di esibizione della documentazione contabile degli ultimi tre anni, nonché della sistematica irreperibilità dell'amministratore rispetto alle notifiche a lui indirizzate.

La vicenda

La ricorrente aveva più volte invitato l'amministratore a fornirle la documentazione contabile condominiale relativa agli ultimi tre esercizi, rilevando criticità nella gestione delle spese. Inoltre, erano state contestate la mancata messa a norma dell'impianto di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria centralizzata, in particolare per l'assenza dei ripartitori dei consumi.

L'amministratore risultava irreperibile: tutte le notifiche indirizzate al suo domicilio avevano come esito compiuta giacenza o irreperibilità.

La decisione

Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la revoca giudiziale dell'amministratore, rilevando come il mancato riscontro alle legittime richieste di verifica contabile e la mancata cura nel ritiro degli atti giudiziari costituiscano gravi irregolarità ai sensi dell'art. 1129, comma 11, c.c..

Secondo il Collegio giudicante, la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità costituisce un potere discrezionale del Tribunale. La valutazione deve tenere conto sia dell'imputabilità dell'inadempimento che dell'importanza dello stesso, alla luce dell'incidenza sulla relazione fiduciaria tra i condomini e l'amministratore.

A riguardo, viene ribadito che le "gravi irregolarità" indicate dalla legge sono elencate in modo esemplificativo e non tassativo.

La mancata cura del ritiro di atti provenienti da privati o di atti giudiziari, così come il disinteresse manifestato nel non rispondere alle richieste documentali legittime dei condomini, sono sintomi di inidoneità a ricoprire la funzione, ponendo il condominio e i suoi membri a rischio di conseguenze anche gravi.

I precedenti giurisprudenziali

La pronuncia richiama principi già affermati dalla giurisprudenza di merito, tra cui la Trib. Roma, 10 marzo 2021, secondo la quale "la mancata cura del ritiro di atti provenienti da privati, o in ogni caso di atti diversi da quelli spediti dalle amministrazioni pubbliche, non comporta solo la reiterazione del tentativo di consegna presso la casa comunale, ma si risolve altresì in un sintomo di disinteresse per le vicende del condominio…".

Si richiama inoltre il principio per cui il condòmino ha diritto di accedere a tutta la documentazione giustificativa inerente alle spese condominiali.

Considerazioni conclusive

La decisione conferma un orientamento rigoroso in tema di responsabilità dell'amministratore, che deve assicurare trasparenza, reperibilità e diligente informazione dei condomini sulle vicende gestionali e le comunicazioni ufficiali indirizzate al condominio.

La reiterata omissione nel ritiro degli atti notificati, unita alla mancanza di risposta alle richieste documentali, costituisce grave inadempimento ai doveri di amministrazione, giustificando la revoca ai sensi dell'art. 1129 c.c..

Non è giustificabile una condotta omissiva, tanto meno se reiterata e priva di motivazione, nelle risposte dovute ai condomini o nell'attività minima di cura degli interessi del condominio quali il ritiro della corrispondenza e la cura delle notifiche.

Come emerge dalla motivazione, il Tribunale sottolinea la natura fiduciaria dell'incarico di amministratore e il riflesso diretto che le gravi irregolarità hanno sul rapporto con la comunità condominiale. In presenza di una pluralità di inadempimenti e/o condotte di disinteresse sistematico per la gestione, il Tribunale può pronunciare la revoca anche in via analogica rispetto alle ipotesi tipizzate dalla legge.

Pertanto, la sentenza si pone in linea con un indirizzo che valorizza la tutela dell'interesse collettivo dei condomini e la funzione di "garante" affidata all'amministratore nella gestione, nell'informazione e nella diligente amministrazione delle poste comuni.

In tale prospettiva, la revoca del mandato amministrativo per la mancata cura delle comunicazioni e per il rifiuto di fornire documentazione appare non solo adeguata, ma doverosa.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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