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La fattura è titolo idoneo per ottenere un decreto ingiuntivo?

Le fatture costituiscono valida prova del credito derivante da una prestazione eseguita se non sono state oggetto di contestazione ovvero se non è stato confutato il sottostante rapporto.

Avv. Adriana Nicoletti 
10 Ott. 2024

I rapporti che il condominio intrattiene con i terzi, fornitori di merci oppure prestatori di servizi, si svolgono secondo le regole tradizionali poste alla base della disciplina contrattualistica. Uno dei requisiti per la concessione di un decreto ingiuntivo è che lo stesso sia fondato su prova scritta, rispetto alla quale una delle maggiori contestazioni sollevate dall'ingiunto è che alle fatture non può essere riconosciuto tale carattere.

Una recente decisione di merito, pronunciata nel solco di principi consolidati, ha demolito le tesi difensive dell'attore formulate in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Fatto e decisione

Una società di distribuzione di gas metano e di energia elettrica otteneva dal Tribunale di Roma, nei confronti di un condominio, un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di somme concernenti i contratti sottoscritti per entrambe le forniture. A corredo dell'ingiunzione la creditrice aveva depositato le relative fatture rimaste insolute.

Il condominio proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio e, contestualmente, chiedeva la revoca della provvisoria esecuzione (che veniva negata in sede di udienza di comparizione) e la dichiarazione di nullità del decreto.

L'opposizione è stata rigettata con sentenza n. 13578 pubblicata in data 30 agosto 2024 dal Tribunale di Roma, il quale ha ritenuto che la domanda in sede cautelare fosse stata correttamente supportata da prova scritta, avendo il creditore depositato in atti le fatture relative agli insoluti.

A tale fine il giudice monocratico ha richiamato un principio espresso dalla Corte Suprema secondo il quale "…quando il rapporto non è contestato tra le parti la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture" (Cass. 15 maggio 2018, n. 11736).

Nella fattispecie il decreto ingiuntivo era stato pronunciato in ragione del deposito in atti, da parte dell'attuale opposta, dei contratti di fornitura, delle fatture insolute e delle scritture contabili autenticate. Per contro il condominio aveva sollevato contestazioni solo generiche.

Fattura commerciale ed istanza di ingiunzione: caratteri necessari ai fini dell'accoglimento

Il primo presupposto previsto dall'art. 633 c.p.c. per ottenere un decreto ingiuntivo è rappresentato dal fatto che del diritto di credito che si intende fare valere sia data "prova scritta" (n.1).

Il successivo art. 634 c.p.c. ha elencato i documenti che hanno tale carattere e che sono distinti in due categorie.

La prima, (comma 1), è rappresentata dalle polizze, promesse unilaterali per scrittura privata e telegrammi, la seconda (comma 2) è più complessa in quanto concerne i "crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività".

Inserita in tale categoria vi è una ulteriore classe documentale che è rappresentata dagli "estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture".

In questo quadro si inserisce la questione se le "fatture", depositate a fondamento della domanda ingiuntiva, possano essere considerate prova scritta e, quindi, valide al fine della concessione del decreto monitorio.

L'accertamento effettuato dal Tribunale in sede di opposizione ("…il rapporto contrattuale non è mai stato contestato, né vi sono state contestazioni sul quantum dei consumi" che, si chiarisce, era rappresentato dall'entità delle fatture insolute) ha richiamato alla memoria una decisione della Corte Suprema (Cass. 19 settembre 2019, n. 23414) attinente ad analoga fattispecie e nella quale sono evidenziati due chiari principi.

In primis in tale ordinanza la Corte si era uniformata ad un orientamento consolidato secondo il quale "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. 12 gennaio 2016, n. 299; Cass. 28 giugno 2010, n. 15383).

Nel caso in esame l'unica contestazione avanzata dal condominio aveva riguardato la inadeguatezza dei documenti ai fini del provvedimento ingiuntivo.

Per altro verso, anche se la circostanza non ha interessato la controversia di cui ci stiamo occupando, appare interessante evidenziare un ulteriore principio espresso dai giudici di legittimità che concerne l'efficacia probatoria della scrittura privata.

È stato, infatti, evidenziato che il debitore non ha il potere di disconoscere la fattura emessa dal creditore, per cui non può valere l'assunto secondo il quale se tali documenti non sono stati disconosciuti dall'intestatario debbono essere considerati da questi riconosciuti, facendo essi piena prova fino a querela di falso.

Sul questo punto particolare la Corte ha osservato che la fattura è un documento formato da colui che l'ha emessa e che il soggetto contro il quale è stata redatta non la può certamente disconoscere, con la inevitabile conseguenza che "..in ogni caso, l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della scrittura privata riconosciuta è limitata alla sola provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta".

Alla luce di tali osservazioni non si può che concordare con la decisione del giudice capitolino, il quale ha affermato che correttamente il magistrato del procedimento monitorio aveva ritenuto sia di considerare il credito documentato da prova scritta, sia di emettere la clausola della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Parimenti corretta la decisione del giudicante dell'opposizione il quale ha respinto l'istanza di sospensione avendo accertato che la stessa difettava dei gravi motivi per giustificare tale arresto, come richiesto dall'art. 649 c.p.c.

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