Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il decreto ingiuntivo per oneri condominiali cade se la delibera di approvazione del bilancio è dichiarata falsa

Il credito azionato con il decreto ingiuntivo è privo di titolo, essendo fondato su una delibera giuridicamente inesistente.

Avv. Eliana Messineo 
03 Dic. 2025

La validità della deliberazione assembleare quale titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo costituisce il presupposto necessario per fondare la pretesa creditoria.

Non può, pertanto, precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto e dovuto, la validità della delibera assembleare su cui si fonda l'ingiunzione atteso che, secondo i principi generali, il giudizio di opposizione, anche in materia condominiale, apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore e si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore.

Partendo da questo presupposto, il Tribunale di Avellino (sentenza n. 1684 del 5 novembre 2025) ha ribadito che una delibera falsa, e quindi in quanto tale giuridicamente inesistente, non può essere posta a fondamento del credito azionato con il decreto ingiuntivo, essendo inutilizzabile non solo nel giudizio accertativo e dichiarativo della falsità ma anche al di fuori di esso, avendo la relativa sentenza efficacia erga omnes in considerazione della completa rimozione del valore del documento, dell' efficacia sua propria e di ogni ulteriore effetto attribuitogli.

Fatto e decisione

Un condòmino proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, immediato senza dilazione, degli oneri condominiali derivanti dalla delibera assembleare che aveva approvato il bilancio consuntivo ed il relativo piano di riparto.

Con la medesima opposizione, l'opponente proponeva querela di falso ritenendo che la delibera condominiale posta alla base del decreto ingiuntivo, fosse affetta da falsità materiale, consistita nell'aver aggiunto successivamente al verbale redatto in assemblea la frase "si approva il secondo punto all'ordine del giorno" inerente l'approvazione del bilancio consuntivo e il relativo piano di riparto, allo scopo di consentire all'amministratore di condominio di agire nei confronti dei condomini dissenzienti, tra cui l'opponente.

Deduceva, altresì, la nullità della delibera per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1123, 1126, 1136 c.c. e per nullità derivata in relazione alle precedenti delibere.

Chiedeva, pertanto: 1) con riferimento alla querela di falso: la declaratoria della falsità del documento, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto fino alla definizione della causa relativa alla falsità materiale, nonché una volta accertato il falso, di dichiarare nullo il verbale e privo di effetti giuridici con applicazione dell'art. 537 c.p.p.; 2) con riferimento alla domanda principale: la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sussistendo " gravissimi motivi"; la revoca del decreto ingiuntivo ed in via subordinata la declaratoria di nullità o invalidità della delibera condominiale contestata e di quelle precedenti nonché per irregolarità formali e sostanziali l'annullamento della delibera contestata.

Si costituiva in giudizio il Condominio affermando che la copia prodotta nel monitorio fosse la stessa di quella redatta e sottoscritta in assemblea e nel merito l'infondatezza dell'opposizione trattandosi di quote condominiali approvate e non pagate sulla base di un bilancio redatto da un professionista all'uopo incaricato dall'amministratore.

Nelle more del giudizio, la delibera contestata veniva dichiarata falsa in un altro giudizio di opposizione avviato da un altro condòmino sempre sulla stessa identica delibera.

Conseguentemente, il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo il decreto ingiuntivo privo di titolo essendo fondato su una delibera dichiarata falsa e quindi giuridicamente inesistente.

Considerazioni conclusive

Il procedimento monitorio presuppone l'esistenza di un titolo idoneo a dimostrare il diritto di credito certo, liquido ed esigibile.

Nel contesto condominiale, tale titolo è rappresentato dalla delibera assembleare validamente formata, che approva il bilancio ed il relativo riparto.

Allorquando la delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo venga dichiarata falsa, la pretesa del creditore manca del presupposto essenziale richiesto dagli artt. 633e ss. cpc: la prova scritta della sussistenza del credito.

Invero, una delibera dichiarata falsa è giuridicamente inesistente con la conseguenza che un atto falso non può costituire il fondamento per l'emissione del decreto ingiuntivo.

La tutela monitoria, infatti, non può essere concessa quando il documento su cui si fonda la domanda risulti invalido o inesistente, inidoneo quindi a dimostrare il credito preteso.

La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.

Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass. n.14973/2022).

Il Tribunale di Avellino ha, dunque, valorizzato il principio secondo cui una delibera falsificata è giuridicamente inesistente per chiunque, non solo per le parti di quel giudizio.

Tale pronuncia, pur proveniente da diverso giudizio, ha natura accertativa e riguarda un atto inesistente, con effetti erga omnes, come da consolidata giurisprudenza (cfr. n. Cass. n. 9839/2021; Cass. n. 4806/2005).

In particolare, come statuito da Cass. n. 9839/2021, la sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea ha efficacia di giudicato, in ordine alla causa di invalidità accertata, nei confronti di tutti i condòmini, anche nei confronti di quelli che non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro (cfr. Cass. n. 29878/2019; Cass. n. 19608/2020).

"In sostanza, nel sistema normativo, come non è possibile che una delibera valida ed efficace vincoli alcuni condòmini e non altri, essendo invece obbligatoria per tutti; così va escluso che la delibera assembleare possa essere giudizialmente annullata con effetto limitato al solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri partecipanti.

La natura di ente collettivo del condominio, gestore di beni e di servizi comuni, esige che le deliberazioni assembleari debbano valere o non valere per tutti" (Cfr. Cass. n. 9839/2021).

Il Tribunale di Avellino, sulla base di tali principi, ha dunque, ribadito che il giudicato formatosi su un punto fondamentale comune a due giudizi fa stato anche nell'altro e "preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo" (Cass. n. 21322/18, conforme Cass. n. 11314/2018).

Nel caso di specie, pur trattandosi di giudizio di opposizione avverso la pretesa creditoria del Condominio nei confronti di un condòmino per oneri condominiali non versati, il Giudice ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla delibera assembleare posta a fondamento della ingiunzione, dichiarata falsa e quindi inesistente non potesse essere più messo in discussione precludendo il riesame della delibera.

Conseguentemente, il decreto ingiuntivo è stato revocato perché fondato su un titolo (la delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo e del relativo riparto) inesistente (in quanto dichiarato falso).

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento