La delibera che si limita a prevedere lo svolgimento di lavori sulle parti comuni senza affidare gli stessi a un'impresa è da considerarsi meramente programmatica e, come tale, i condomini non hanno interesse a impugnarla.
Se, poi, la stessa è successivamente sostituita da altra e più puntuale delibera di assegnazione dei lavori, non può fondatamente procedersi all'impugnazione anche in considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Questo quanto risulta dalla recente sentenza n. 1051 del Tribunale di Foggia, depositata lo scorso 26 maggio 2025.
Fatto e decisione
Nella specie un condomino aveva impugnato la delibera adottata dal condominio che prevedeva la realizzazione di una recinzione nel piazzale antistante l'ingresso dell'edificio secondo un progetto di massima e di una relazione accompagnatoria.
Il condomino contestava il vizio di eccesso di potere da cui detta delibera sarebbe stata affetta, sul rilievo che il realizzando manufatto avrebbe leso il proprio diritto a mantenere un passo carrabile.
In ogni caso, la delibera sarebbe stata annullabile, in quanto la prevista recinzione, oltre a intercludere il locale di sua proprietà posto al piano terreno, avrebbe compromesso la sicurezza dell'abitazione posta al primo piano alterando, altresì, il decoro architettonico dell'intero edificio condominiale.
Il Tribunale, come detto, ha respinto l'impugnazione, ritenendo che la suddetta delibera avesse carattere meramente programmatico e preparatorio.
Nella specie, infatti, in occasione dell'assemblea, i condomini si erano limitati a prevedere la futura realizzazione della recinzione del piazzale antistante l'ingresso dell'edificio e delle zone laterali, secondo un mero progetto di massima.
Tutto ciò senza deliberare l'approvazione definitiva dei lavori e senza nemmeno individuare l'impresa da coinvolgere nell'esecuzione degli stessi.
Secondo il giudice si trattava, pertanto, di delibera non suscettibile di impugnazione, in quanto priva di carattere decisorio e inidonea a produrre effetti giuridici concreti nella sfera giuridica e patrimoniale dei condomini.
Il Tribunale ha anche aggiunto che, ove pure si fosse voluto riconoscere alla decisone assembleare in questione carattere non meramente programmatico, sulla specifica questione avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, infatti, era sopravvenuta una successiva deliberazione con la quale l'assemblea era ritornata sul medesimo argomento, deliberando un progetto più specifico, senza che il condomino avesse provveduto a impugnarla.
Il Tribunale ha quindi evidenziato che, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la sopravvenuta deliberazione sul medesimo oggetto delle deliberazioni già impugnate determina la cessazione della materia del contendere sul pregresso giudizio di impugnazione, in quanto l'esito di tale giudizio lascerebbe, comunque, integra la successiva decisione assembleare, con conseguente venir meno dell'interesse all'annullamento in sede giudiziale.
Affinché si configuri la cessata materia del contendere, è sufficiente che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido.
In tale ipotesi, come è noto, resta sottratto al giudice adito con l'impugnazione il potere/dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale semmai potrà essere sottoposto a ulteriore impugnazione, ove anch'esso non sia conforme a legge o a regolamento.
Considerazioni conclusive
La decisione del Tribunale di Foggia è aderente alla giurisprudenza di legittimità che, a più riprese, ha ritenuto che una delibera c.d. preparatoria, programmatica o interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condomino e non assuma, perciò, carattere vincolante e definitivo in ordine a determinate decisioni o iniziative, non importa alcun pregiudizio per i condomini.
Una tale delibera, infatti, potrebbe anche non rientrare tra gli argomenti posti all'ordine del giorno inserito nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di una preventiva specifica informativa dei destinatari della convocazione medesima e comunque costituenti possibile sviluppo della decisione e dell'esame di ogni punto all'ordine del giorno.
Delibere siffatte non sono autonomamente impugnabili, dal momento che, come detto, l'interesse all'impugnazione di una delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula che la stessa appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio.
