Il Tribunale di Genova (ordinanza del 30 giugno 2025 resa nel giudizio possessorio ex art. 703 c.p.c.) ha stabilito che la creazione di posti auto non ostacola la servitù di passaggio, per cui va rigettata la richiesta dei titolari del diritto reale limitato di rimuovere paletti, catenelle di metallo e quant'altro sia stato utilizzato dal proprietario della strada per la delimitazione materiale degli stalli.
Al contrario, i posti auto realizzati in prossimità dei box in modo tale da rendere estremamente disagevole sia l'ingresso che l'uscita costituiscono un'illecita compressione del diritto alla servitù di passo carrabile, con conseguente obbligo di rimozione degli impedimenti.
Analizziamo più nel dettaglio la vicenda processuale.
Fatto e decisione
I condòmini promuovevano un'azione di reintegrazione nel possesso per ottenere la rimozione dei posti auto realizzati dal proprietario della strada su cui gravava la servitù di passaggio - pedonale e carrabile - a favore della compagine.
A detta dei ricorrenti, la realizzazione di stalli delimitati da transenne impediva il transito delle vetture, causando disagi e persino sinistri; alcuni di questi posti auto, inoltre, erano stati posti a ridosso di box e garage, rendendo complicato l'accesso e l'uscita.
Si costituiva in giudizio il proprietario della strada, il quale eccepiva che i posti auto non precludessero né rendessero maggiormente difficoltoso l'esercizio della servitù di passaggio; al contrario, gli stalli non facevano altro che ricalcare quello che era sempre stato il normale posizionamento dei veicoli allorquando i condòmini decidevano di porli in sosta.
Il Tribunale di Genova, in accoglimento parziale del ricorso, ha affermato che la creazione di posti auto non ostacola la servitù di passaggio, fatta eccezione per quelli a ridosso dei box e dei garage, per i quali il consulente tecnico d'ufficio aveva effettivamente constatato un notevole incremento della difficoltà a entrare e uscire dalle pertinenze private.
A tale convincimento il giudice perveniva a seguito dell'escussione di diversi testi (i.e., sommari informatori) che confermavano come la realizzazione degli stalli non impedisse il transito delle auto dei condòmini e che, di fatto, fossero stati introdotti in conformità al pregresso uso di parcheggiare lungo il margine laterale della via, come peraltro previsto nel regolamento condominiale (richiamato anche nell'atto d'acquisto del proprietario convenuto), all'interno del quale si raccomandava che il parcheggio avvenisse con modalità tali da assicurare la sosta al maggior numero di veicoli.
Secondo il giudice ligure, dunque, va escluso che gli utenti, prima della realizzazione dei posti auto, avessero esercitato una servitù di passaggio sull'intero sedime stradale, giacché anche prima della tracciatura la strada poteva essere utilizzata - e di fatto veniva utilizzata per espressa previsione regolamentare - per il parcheggio di veicoli.
A diverse conclusioni è giunto il Tribunale di Genova in relazione ai posti auto antistanti alcuni box.
Il CTU riferiva infatti che, mentre l'ingresso e l'uscita dai box era agevole in assenza di mezzi parcheggiati nei posti antistanti realizzati, diveniva particolarmente scomoda (anche se non impossibile) - specie se con mezzi di notevoli dimensioni - in presenza di mezzi parcheggiati nei detti posti auto.
In questo caso, dunque, configurandosi una lesione della servitù di passaggio, il giudice ha ritenuto corretto accogliere il ricorso e ordinare la rimozione dell'impedimento al transito.
Considerazioni conclusive
L'ordinanza in commento ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali.
Ai sensi dell'art. 1067, comma secondo, c.c., il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Secondo la Suprema Corte (10 ottobre 2018, n. 25056), non possono ritenersi compresi nel divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente, tali da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del diritto ex art. 1067, comma secondo, c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto "civiliter" dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l'esistenza della servitù non può totalmente elidere.
Questo insegnamento è stato perfettamente applicato dal Tribunale di Genova nel caso di specie, ritenendo lecito che il proprietario del fondo servente adibisse alcune aree della strada a parcheggio senza impedire il transito veicolare.
La servitù, infatti, non può comprimere il contestuale diritto del proprietario sul suo bene fino ad esautorarlo completamente.
Per quanto concerne, invece, dichiarazioni rese dagli informatori nella fase sommaria, la giurisprudenza (Cass., 21 novembre 2006, n. 24705) ha asserito che tali deposizioni, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come meri informatori - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso sommarie informazioni ai sensi dell'art. 669-sexies, comma secondo, c.p.c., ai fini dell'eventuale adozione del decreto inaudita altera parte.
Il Tribunale di Genova ha quindi correttamente posto a fondamento della propria ordinanza anche le dichiarazioni rese dai sommari informatori.
