Il problema degli animali in condominio è sempre stata una questione calda. Dai dati statistici rilevati nel 2023 risulta che su una popolazione di circa 59 milioni di abitanti (presunti dati Istat al 1° gennaio 2024) il numero di cani e gatti è di circa 19 milioni, di cui circa la metà sono rappresentati dai felini.
Insomma, un esercito che coabita con noi e che, inevitabilmente, frequenta gli spazi e le aree comuni dei nostri condomìni.
È compito dei proprietari rispettare le regole per garantire una corretta convivenza animali/umani ed evitare che il diritto dei nostri amici interferisca in negativo con quello dei condomini.
Il problema, poi, si presenta in forma più complessa quando - come nel caso in esame - nel condominio ci sia una o più "gattare" che si prendono cura dei gatti senza dimora.
Fatto e decisione
Una condomina impugnava una delibera assembleare lamentando la violazione sia dell'art. 66 disp. att. c.c., in tema di convocazione dell'assemblea, sia della legge n. 281/1991 ("legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") che, a livello nazionale, disciplina anche le c.d. "colonie di gatti".
Il condominio rimaneva contumace, mentre altro partecipante spiegava intervento volontario, chiedendo il rigetto della domanda attrice, in quanto le carenti condizioni igienico-sanitarie che interessavano le aree condominiali erano determinate da un notevole numero di gatti randagi che frequentavano le zone comuni, attirati dal cibo ivi depositato da alcuni condomini.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 314 depositata in data 30 gennaio 2024, ha rigettato la domanda per infondatezza.
Nessuna violazione è stata accertata in ordine al vizio di convocazione dell'assemblea in quanto parte attrice era stata presente alla riunione tramite il proprio delegato esibendo, tramite il medesimo, documentazione concernente la segnalazione di c.d. colonia felina, che risultava essere gestita da parte attrice.
Parimenti il Tribunale non ha rilevato alcuna violazione della legge n. 281/1991 dal momento che il fatto lamentato non sussisteva. Infatti, sulla base delle prove testimoniali rese in fase istruttoria, era emerso che il cibo messo a disposizione dei gatti negli spazi comuni attirava non solo i felini, ma anche i piccioni ed altri animali, i quali riempivano di deiezioni l'intero complesso essendo liberi di muoversi senza controllo.
Come è risultato testualmente dalla delibera, l'assemblea non aveva deciso di sopprimere la colonia felina, ma di spostare il luogo di somministrazione del cibo per i gatti randagi all'esterno del recinto condominiale con il solo scopo di preservare gli spazi comuni dalle inevitabili e pregiudizievoli conseguenze.
Sul punto il Tribunale ha motivato la sua decisione affermando che nella specie "non si tratta di una delibera che abbia prescritto l'allontanamento o la soppressione della colonia felina, come allegato da parte attrice e certamente vietato dalla normativa di settore, bensì di tutela e contemperamento delle legittime esigenze di pulizia e di igiene - tra l'altro espressamente previste dal regolamento comunale in vigore - con quelle di cura dei gatti randagi che continuano a frequentare i luoghi per cui è giudizio e a costituirvi il loro habitat, senza tuttavia insozzare gli spazi comuni ove, principalmente, vivono le persone, ossia i condomini, le loro famiglie e i loro ospiti".
Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Lecce ci pone di fronte a due questioni.
La prima ha carattere meramente condominiale ed è determinata dall'influenza che l'art. 1102 c.c. potrebbe avere su situazioni simili a quella oggetto di esame. La norma, infatti, direttamente mutuata dall'istituto della comunione, concerne il diritto dei comunisti di utilizzare la res collettiva purché nel rispetto di determinati limiti: la non alterazione della destinazione del bene e la garanzia che di questo gli altri partecipanti possano farne un pari uso secondo il proprio diritto.
Ma perché richiamare l'art. 1102 c.c., posto che questo sembrerebbe essere estraneo alla fattispecie concreta?
Dal contesto della motivazione emerge che l'attrice, rispetto alla quale viene evidenziato che abitava all'interno del complesso, unitamente ad altri soggetti (parimenti definiti dal giudicante "gattari"), aveva individuato dei siti all'interno degli spazi comuni dove lasciare il cibo per i numerosi gatti randagi. Di fatto, quindi, parti condominiali venivano utilizzate a tale scopo ed con modalità del tutto antigieniche, con le conseguenze che sono state evidenziate.
Nel momento in cui il Tribunale, ha dichiarato la legittimità della delibera, ha posto in rilievo che con essa i condomini si erano limitati a regolamentare le modalità di somministrazione del cibo ai felini. Una decisione che, implicitamente, potrebbe inquadrarsi nell'ambito dell'art. 1102 c.c., anche se per effetto di una interpretazione estensiva rispetto al suo contenuto, dal momento che un diritto così configurato non rientra strettamente nel dettato della norma stessa.
Quanto alla presunta violazione delle norme poste a tutela degli animali affettivi e, nel caso di specie, delle "colonie feline", va detto che le normative regionali e comunali sono deputate ad emanare proprie disposizioni, anche regolamentari, nel rispetto delle linee guida imposte dalla legge statale, ma sempre con l'obiettivo di consentire e di agevolare la tutela ed il benessere di tali gruppi.
Detto questo la sentenza anche per tale profilo è indenne da critiche, poichè la finalità della delibera e, soprattutto, il valore testuale della stessa, avevano dimostrato che non vi era stata nessuna determinazione finalizzata a disperdere o sopprimere la comunità felina, ma solo a regolamentarne nel modo migliore e, in particolare, più igienico, l'alimentazione che, come risulta dalla decisione stessa, avveniva per mano di più persone e non solo di parte attrice.
Il giudicante, quindi, ha contemperato due le esigenze: pulizia e salute per i condomini, da un lato, e cura e sostentamento dei gatti, dall'altro, a fronte del caso che gli animali rimanevano liberi di aggirarsi nei luoghi, senza però consumare nelle zone comuni i loro pasti.
