Sappiamo che un diritto si estingue se il titolare non lo esercita entro il lasso di tempo indicato dalla legge. Perciò, se il locatore agisce in recupero dei canoni arretrati dopo sei anni dalla loro scadenza, l'inquilino può eccepirne l'avvenuta prescrizione.
Lo stesso si può dire per il finanziamento non restituito dal debitore e preteso dal creditore dopo dieci anni dalla scadenza del mutuo.
Anche il tal caso, il debitore potrà eccepire la prescrizione e al giudice investito della vicenda non resterà che dichiarare l'avvenuta estinzione del diritto delle somme non rimborsate.
Le predette considerazioni valgono anche per il risarcimento. In tal caso, la prescrizione è quinquennale. Quindi, dopo cinque anni dall'illecito da cui è scaturito un danno, al danneggiato può essere eccepita l'estinzione del diritto per l'avvenuto decorso del tempo previsto dalla legge.
È quanto, infatti, accaduto nella vicenda oggetto della recente sentenza n. 2703 del 27 giugno 2023 del Tribunale di Torino. In questo caso, i proprietari di un immobile che avevano danneggiato il fabbricato, hanno sostenuto la prescrizione del diritto al risarcimento vantato dal condominio.
Prima di capire, però, come ha risposto l'ufficio de quo, è indispensabile approfondire il caso concreto.
Fatto e decisione
Nel lontano 1991, i comproprietari di un immobile facente parte di un fabbricato, nell'eseguire la ristrutturazione del proprio appartamento, intervenivano sul muro portante ivi presente, sostituendolo, parzialmente, con due travi in acciaio. A quanto pare, però, la scelta in questione non si rivelava priva di conseguenze.
Negli anni a seguire, infatti, si manifestavano dei dissesti nei locali sovrastanti l'appartamento, che andavano peggiorando nel tempo. Si giungeva, quindi, al 2018 allorquando, a seguito di un'ordinanza dell'Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di Torino, era eseguita una perizia per accertare quanto stava accadendo.
Ebbene, l'esito della stessa evidenziava che l'intervento strutturale in osservazione aveva determinato, nel lungo periodo, delle lesioni alle strutture sovrastanti l'immobile.
Si rendeva, perciò necessario effettuare una messa in sicurezza e un consolidamento dei muri maestri di cui il condominio chiedeva conto ai condòmini de quo.
La diatriba si spostava, quindi, in Tribunale dove, con citazione del novembre del 2019, era chiesto un risarcimento di circa 10.000 euro oltre alle spese accessorie affrontate dal condominio per tentare di risolvere la vicenda stragiudizialmente.
Ovviamente, la parte convenuta negava ogni addebito, principalmente eccependo l'avvenuta prescrizione del danno azionato.
Erano, infatti, trascorsi i cinque anni previsti dalla legge per ottenere il risarcimento "Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 cod. civ.)".
Il Tribunale di Torino, esaurita l'istruttoria caratterizzata dall'immancabile CTU, ha accolto la domanda, condannando la parte convenuta anche al pagamento delle spese. Per l'ufficio piemontese, appurata la responsabilità dei proprietari dell'appartamento, non era possibile accogliere alcun'eccezione. L'illecito compiuto era stato, invero, permanente e non era, quindi, decorso il termine di prescrizione.
Considerazioni conclusive
Il Tribunale di Torino, nel solco della giurisprudenza sull'argomento, ha giustamente ricondotto l'illecito in esame nell'alveo di quello permanente. La rimozione del muro portante, infatti, aveva creato un stato di fatto che aveva provocato danni e che continuava a farlo, poiché non era stato eliminato "La giurisprudenza ha avuto più volte modo di affermare che allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo stato ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originatisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti".
Pertanto, essendo dinanzi ad un illecito permanente, la prescrizione non poteva essere trascorsa visto che, nel caso di specie, decorreva "de die in diem" "con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa risarcitoria in forma specifica, mediante rimozione dello stato di fatto, non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano" (cfr., Cass. sent. n. 4677 del 15/02/2023, che conferma Cass. sent. n. 5831 del 13/03/2007).
Ecco, dunque, spiegati i motivi per cui l'eccezione di prescrizione è stata respinta.
