Non usa mezzi termini il Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 22022 depositata il 16 novembre scorso, ha accolto il ricorso di due coniugi nei confronti del condominio per realizzare un ascensore nel vano scala comune.
Le ragioni del condomino disabile. Due condomini, coniugi, citano in giudizio il Condominio esponendo di essere proprietari di un appartamento posto all'ultimo piano di uno stabile senza ascensore e che la moglie è affetta da una serie di patologie che le rendevano oltremodo gravoso l'uso delle scale.
Gli attori chiedono dunque al Tribunale di accertare il loro diritto ad installare a proprie spese un ascensore nel vano scala condominiale, diretto al superamento delle barriere architettoniche, come da progetto e studio di fattibilità allegato.
La difesa del Condominio. Il Condominio si oppone alla domanda sostenendo che i due condomini non avessero lasciato tempo adeguato per l'esame del progetto di fattibilità. Nel merito, il Condominio sostiene che, in base alla legge n.13/1989, il singolo condomino, in assenza di autorizzazione dell'assemblea, possa procedere autonomamente ed a proprie spese solo all'installazione di servoscala o altre strutture mobili facilmente amovibili, ma non di un ascensore.
In ogni caso, il Condominio ritiene che i condomini non sarebbero persone disabili e, dunque, non hanno diritto a realizzare quanto richiesto.
L'installazione di un ascensore in condominio. Il Tribunale chiarisce anzitutto che l'installazione di un ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto, a cura e spese di uno dei condomini, va inquadrata nell'uso consentito della cosa comune ex art. 1102 del codice civile, nei limiti della tutela del pari uso e della destinazione del bene comune.
Entro tali limiti, le modificazioni apportabili alla cosa comune possono costituire anche un'innovazione e, in tal caso, sono consentite con i limiti previsti dalla legge (art. 1121 c.c.).
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