Quando si verificano infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni dei condomini durante l'esecuzione di lavori condominiali, la responsabilità per i danni e le condizioni per il risarcimento - in particolare per quelli non patrimoniali - sono oggetto di rigorosa valutazione giuridica.
Il Tribunale di Roma (sentenza n. 12981 del 23 settembre 2025) ha offerto un'analisi puntuale sulla ripartizione degli oneri probatori tra committente/condominio e appaltatore in tema di vizi e difformità dell'opera, nonché sui presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale.
La vicenda
L'impresa appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per il pagamento delle opere di restauro e risanamento conservativo eseguite sul fabbricato. Il condominio si era opposto al decreto, contestando l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore e lamentando ritardi nell'esecuzione dell'opera, vizi, difetti e danni riscontrati.
Nell'ambito del giudizio erano intervenuti volontariamente alcuni condomini che avevano richiesto il risarcimento dei danni subiti nei propri appartamenti a seguito di infiltrazioni d'acqua verificatesi durante e dopo le lavorazioni.
In particolare, i proprietari dell'appartamento interno 8 avevano chiesto sia il ristoro dei danni materiali sia quello per danno non patrimoniale, deducendo l'impossibilità di utilizzare la camera matrimoniale per oltre tre anni.
La decisione
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione del condominio, revocando il decreto ingiuntivo originario per violazione dell'art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione) e rideterminando la somma dovuta all'impresa appaltatrice in misura inferiore rispetto a quella richiesta, condannando il condominio al pagamento di € 18.831,83.
Quanto alle domande risarcitorie dei condomini intervenuti, il Tribunale ha riconosciuto solo i danni materiali effettivamente provati, liquidando € 2.093,46 in favore dei proprietari dell'appartamento interno 8 per il ripristino della stanza danneggiata dalle infiltrazioni, e € 100,00 in favore della proprietaria dell'appartamento interno 2 per il montaggio della griglia nel giardino. È stata invece respinta la domanda relativa al danno non patrimoniale.
Sul punto centrale della prova del danno non patrimoniale, il Tribunale ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), rilevando che:
"…non aver potuto accertare la veridicità di quanto affermato (…) circa il tempo in cui la stanza è rimasta inutilizzabile", pur provvedendo a redigere una valutazione del valore locativo dell'ambiente (…) stima però "di natura astratta" poiché "non fondata su documenti visionati dal CTU oltre che fondata su parametri forniti dalla sola parte che la invoca (…) in assenza quindi (…) di riscontri oggettivi circa l'effettivo mancato uso del singolo ambiente".
Sulla base di tali elementi istruttori, il giudice ha affermato:
"Il disagio connesso alla temporanea inutilizzabilità di un ambiente domestico, in assenza di un'effettiva dimostrazione delle ripercussioni personali subite, non integra, di per sé, un danno non patrimoniale giuridicamente rilevante."
E ancora:
"In difetto (…) sia di compiuta allegazione sia di idonea prova da parte degli intervenuti circa le conseguenze lesive effettivamente patite in conseguenza delle infiltrazioni, la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale deve essere respinta."
I condomini danneggiati si erano infatti limitati ad allegare un generico disagio derivante dalla presunta impossibilità d'utilizzo della stanza, senza fornire elementi concreti o prova puntuale che tale situazione avesse inciso gravemente sulla loro sfera personale o comportato una lesione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione.
I riferimenti giurisprudenziali
A sostegno della decisione, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui:
"il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile - sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - solo al ricorrere di tre condizioni: che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale; che la lesione sia grave, cioè che superi una soglia minima di tollerabilità; che il danno non sia futile, ossia non si risolva in meri disagi o fastidi" (Cass., S.U., n. 26972/2008).
Con specifico riguardo all'appalto, il Tribunale ha inoltre applicato il principio in tema di riparto dell'onere della prova in materia di garanzia per vizi e difformità ex artt. 1667 e 1668 c.c., secondo cui fino all'accettazione dell'opera è sufficiente per il committente la mera allegazione dei vizi, gravando sull'appaltatore la prova dell'esecuzione a regola d'arte; dopo l'accettazione, spetta invece al committente provare i vizi e le conseguenze dannose (Cass. n. 19146/2013).
Considerazioni conclusive
L'orientamento espresso dal Tribunale è conforme alla giurisprudenza attuale e ai principi dettati dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. La pronuncia conferma che la mera allegazione del disagio derivante dall'inutilizzabilità temporanea di un ambiente dell'abitazione non è sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria se mancano elementi concreti e specifiche prove sulle ripercussioni personali effettivamente subite.
L'onere probatorio grava sui soggetti danneggiati, i quali devono dimostrare - anche mediante elementi oggettivi - come la situazione abbia inciso in modo grave sulla loro sfera personale o abbia comportato una lesione effettiva di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. In assenza di tali requisiti e delle relative prove documentali o testimoniali idonee a superare la soglia minima richiesta, la domanda deve essere respinta.
Non risultano nel provvedimento orientamenti contrari né prassi diverse rispetto ai principi affermati dalle Sezioni Unite. Resta fermo che in presenza di situazioni eccezionali o particolarmente gravi - comprovate da elementi oggettivi - può essere riconosciuto anche il danno non patrimoniale, sempre nel rispetto dei criteri rigorosi sopra richiamati.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
