L'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione, disciplinato dall'art 696 bis c.p.c., rappresenta uno strumento processuale di particolare rilievo con finalità conciliative e deflattive del contenzioso in quanto volto a favorire un componimento bonario della controversia prima dell'instaurazione del giudizio ordinario e, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, ad ottenere una consulenza imparziale utilizzabile nel successivo giudizio di merito.
L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto "ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito" ("o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico", in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2023) ed anche in assenza di una situazione d'urgenza.
I danni provocati da infiltrazioni possono, dunque, essere accertati mediante consulenza tecnica in via preventiva allo scopo di consentire una soluzione conciliativa della controversia.
L'intervento di un tecnico imparziale incaricato di accertare le cause del fenomeno dannoso, i rimedi ed i costi, mette le parti in condizione di valutare se addivenire ad un accordo bonario evitando così le lungaggini ed i costi di un giudizio ordinario.
In tale contesto, si inserisce un recente decreto del Tribunale di Napoli dell'1 ottobre 2025 che, nel disporre una consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi richiesta da un condominio per l'accertamento delle cause di infiltrazioni proveniente da un giardino privato sovrastante parti comuni dell'edificio condominiale, ha valorizzato, in un'ottica estensiva, la ratio dell'istituto di cui all'art. 696 bis cpc evidenziandone la natura deflattiva e conciliativa.
Fatto e decisione
Un Condominio, in persona dell'amministratore p.t., proponeva ricorso ex art. 696 bis cpc per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, chiedendo la nomina di un CTU per l'accertamento ed il riconoscimento delle origini e delle cause delle infiltrazioni provenienti da un giardino privato sovrastante un passetto di proprietà condominiale.
Il ricorrente lamentava che il fenomeno infiltrativo si verificasse da oltre 15 anni con cadenza periodica sia in occasione di eventi piovosi, sia in giornate di bel tempo e che i gocciolamenti derivassero presuntivamente dall'impianto di irrigazione del giardino.
Il convenuto, eccepito il difetto di legittimazione attiva del Condominio attore per mancanza della delibera assembleare assunta con il rispetto dei quorum previsti dalla legge, deduceva infondatezza dell'azione.
Il Tribunale ha accolto la richiesta del Condominio ricorrente nominando un CTU con l'incarico di: 1) descrivere i luoghi e verificare l'esistenza del fenomeno infiltrativo; 2) accertare l'origine, la natura, l'entità e le cause dei fenomeni dannosi, con indicazione del nesso di causalità con i vizi riscontrati; i soggetti titolari dell'obbligo di custodia e di manutenzione delle fonti produttive dei danni; i rimedi per la loro eliminazione e per il ripristino, provvedendo a effettuare dettagliato computo metrico ed indicando i criteri oggettivi di stima utilizzati; 3) quantificare i danni; 4) favorire il bonario componimento della lite formando, in caso di esito positivo, processo verbale della conciliazione e, comunque, dando atto nella relazione da depositarsi in caso di esito negativo del tentativo, della proposta di conciliazione avanzata e delle rispettive posizioni delle parti rispetto alla stessa.
Il Tribunale ha fissato un termine di 10 giorni per l'accettazione dell'incarico, ha assegnato al CTU un termine di 120 giorni per il deposito dell'elaborato peritale a far data dal primo accesso, ha facultato le parti alla nomina di propri CTP fino alla data di inizio delle operazioni peritali, ha disposto il termine per l'invio della bozza dell'elaborato agli avvocati costituiti ed i termini per l'invio delle eventuali osservazioni delle parti alla bozza dell'elaborato peritale, nonché ha assegnato un anticipo spese a carico provvisorio del ricorrente.
Considerazioni conclusive
Con il decreto in esame, il Tribunale di Napoli si è discostato dall'orientamento della giurisprudenza che interpreta l'art. 696 bis cpc in maniera restrittiva secondo il quale per poter dare ingresso all'espletamento della consulenza tecnica preventiva sarebbe necessario che la controversia insorta fra le parti avesse un unico punto di contrasto di natura tecnica suscettibile di conciliazione dopo l'accertamento del CTU, senza che residuino altre questioni controverse ( in tal senso, Tribunale di Napoli, sent. n. 1941972025; Tribunale di Milano, ord. n. 31821/2024).
Secondo questa prospettiva, dunque, la CTU avrebbe una funzione meramente quantitativa non potendo sostituirsi all'accertamento giudiziale sull'an debeatur.
Il Giudice di Napoli, invece, ha rigettato tale impostazione affermando che la contestazione dell'an della responsabilità non è sufficiente ad inibire il ricorso alla consulenza preventiva poiché diversamente, risulterebbe vanificata la funzione stessa di tale strumento, stante l'assoluta esiguità e trascurabilità dei casi in cui si controverte solo sull'aspetto quantitativo della pretesa.
In altri termini, la complessità della vicenda e degli accertamenti tecnici da compiere per valutare l'effettiva esistenza delle lamentate responsabilità dei convenuti e determinare i danni patiti, non sono circostanze idonee ad escludere l'ammissibilità della consulenza preventiva, e ciò, in considerazione della potenziale utilità concreta dell'accertamento ai fini della definizione del conflitto.
Il ragionamento del Giudice tende, dunque, a valorizzare la consulenza tecnica ai fini conciliativi quale strumento di natura non cautelare, ma istruttoria e conciliativa.
Partendo da questa impostazione, il Giudice ritiene sufficiente, quale presupposto per l'ammissibilità della consulenza preventiva, che l'indagine tecnica sia idonea, in astratto, a fornire alle parti elementi utili per comporre la lite, con il solo limite che non risulti assolutamente esplorativa.
D'altronde, secondo il Giudice, nei casi come quelli relativi a infiltrazioni condominiali, l'accertamento tecnico è preliminare a qualunque valutazione giuridica, nel senso che nel giudizio di merito la controversia sarebbe comunque risolvibile mediante il ricorso ad una CTU. Non solo, una volta accertata l'esistenza o meno di profili di responsabilità di parte convenuta e determinate le conseguenze lesive ad essa direttamente ricollegabili, la controversia potrebbe essere facilmente composta anche stragiudizialmente.
Di contro, ove non si giungesse alla conciliazione della lite per effetto dell'accertamento tecnico, non vi sarebbe alcun pregiudizio ai diritti di difesa delle parti posto che l'acquisizione della consulenza nel giudizio di merito non impedirebbe comunque l'effettuazione di una nuova consulenza o l'espletamento di ulteriore istruttoria.
Per tali motivi, il Giudice ha ritenuto la materia del contendere tale da poter essere composta grazie all'esito della CTU preventiva, finalizzata a verificare la causa e l'entità dei danni, i soggetti responsabili e i rimedi esperibili così da permettere alle parti di "saggiare" costi e benefici circa la convenienza di un'eventuale definizione bonaria della contesa.
