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L'assicurazione copre i danni da infiltrazioni per mancata manutenzione delle tubazioni condominiali

L'assicurazione globale fabbricati offre copertura per i danni da infiltrazioni d'acqua, ma la manutenzione negligente delle tubazioni può escludere l'indennizzo?

Dott. Giuseppe Bordolli 
06 Mar. 2025

La polizza globale fabbricati civili è una soluzione assicurativa multirischio pensata per proteggere i fabbricati civili, come condomini e altre strutture residenziali, da una vasta gamma di danni. Questa polizza offre copertura per danni materiali e diretti al fabbricato causati da eventi come incendi, esplosioni, fulmini, danni da acqua.

A tale proposito normalmente la copertura riguarda danni materiali e diretti subiti dal condominio a seguito di fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi conseguente a guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio del fabbricato. Si deve evidenziare l'importanza di una corretta interpretazione delle clausole assicurative.

In merito a questo aspetto si segnala una pronuncia del Tribunale di Lecce (sentenza n. 616 del 24/02/2025).

Vicenda decisione

In un vecchio caseggiato, nell'anno 2021, i condomini lamentavano diffuse infiltrazioni ai rispettivi appartamenti dei vari piani in prossimità della condotta idrica montante. Data l'urgenza, venivano effettuate le necessarie lavorazioni (la rimozione dell'incamiciatura della tubazione idrica montante con demolizione della muratura e del rivestimento in piastrelle, la verifica delle tubazioni all'interno degli appartamenti, dalla colonna idrica montante a ciascun contatore di sottrazione (dal 1° all'8° piano), la rimozione e il rifacimento totale della montante idrica, la rimozione e il rifacimento totale della colonna di scarico, la ricostruzione in muratura dell'incamiciatura, con ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle. Il condominio ero coperto con polizza globale fabbricati, con la conseguente della questione veniva investi la compagnia che eseguiva due sopralluoghi per l'accertamento dei danni.

Successivamente perveniva all'amministratore condominiale formale comunicazione inoltrata dal perito per conto della compagnia con allegato l'atto di accertamento di danno relativo al sinistro de quo; nel detto documento si faceva presente che il danno non era liquidabile poiché unilateralmente stimato in un importo inferiore alla franchigia contrattuale di mille euro. Il legale del caseggiato richiedeva, senza successo, una copia della perizia al fine di verificare le modalità con cui il perito aveva effettuato la stima del danno, indicato come asseritamente inferiore a mille euro e coperto da franchigia. La compagna riteneva il danno non indennizzabile.

Con nuova lettera il legale faceva presente di aver già inviato all'assicuratore una pre-fattura contenete le singole lavorazioni effettuate per la ricerca e individuazione delle perdite d'acqua.

Concludeva invitando la compagnia a procedere al riesame della pratica al fine di provvedere alla dovuta liquidazione dei danni patiti dal condominio, il cui ammontare era da considerare certamente superiore alla franchigia.

In assenza di una soluzione amichevole della vertenza, il condominio si rivolgeva al Tribunale chiedendo il riconoscimento dell'indennizzo per i danni causati da infiltrazioni d'acqua e sostenendo che tali danni fossero coperti dalla polizza assicurativa stipulata per il fabbricato. Il Tribunale ha dato torto all'attore-condominio.

Il giudicante ha osservato che nella polizza sottoscritta risultavano indennizzabili i danni da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato (esclusi: "i danni da traboccamenti e rigurgiti di fognature; le spese per la demolizione, lo sgombero e il ripristino di parti del fabbricato e degli impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua…" Come ha osservato il Tribunale, dalla documentazione fotografica, è emerso che i danni asseriti sono stati causati dalla mancata manutenzione della condotta idrica, che si presentava in pessimo stato.

Di conseguenza il decidente ha escluso l'accidentalità dell'evento denunciato e, quindi, l'operatività della garanzia invocata.

Considerazioni conclusive

E' stato affermato in giurisprudenza che se nella polizza non sono state introdotte clausole limitative della responsabilità per fatti colposi dell'assicurato la garanzia permane. In particolare l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali dovuti a caso fortuito o forza maggiore dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa; pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolo. In quest'ottica è stato sottolineato che la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi (Cass. civ., sez. III, 26/06/2023).

Quindi, senza clausola contrattuale che limita l'operatività della polizza, se il danno è causato dalla mancata manutenzione di una tubazione idrica condominiale (che può essere considerato grave negligenza), l'assicurazione coprirà comunque i danni.

L'unica eccezione riguarda i comportamenti dolosi, cioè quando il danno è causato volontariamente dall'assicurato. In tal caso, la copertura assicurativa non è applicabile. La sentenza in commento non sembra abbia seguito i principi sopra espressi. La polizza non ha escluso i danni causati da una scarsa manutenzione delle tubazioni idriche.

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