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Infiltrazioni alle autorimesse provenienti dai marciapiedi comunali: responsabilità del Comune e del Condominio

Limiti di legittimazione attiva del Condominio e riparto degli obblighi manutentivi tra ente pubblico e Condominio.

Avv. Eliana Messineo 
19 Feb. 2026

Gli Enti proprietari delle strade, sono obbligati ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 285/1992, a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi nonché al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.

In caso di danni a terzi, la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente proprietario o gestore della strada non esclude, però, l'onere in capo al danneggiato di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.

È necessario, infatti, affidarsi ad accertamenti tecnici della causa e o dell'eventuale concausa dei danni al fine di correttamente individuare il soggetto responsabile.

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Castrovillari (sentenza n. 145 del 28 gennaio 2026) che, chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta da un Condominio nei confronti del Comune per i danni da infiltrazioni provenienti da marciapiedi perimetrali, ha chiarito i presupposti di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico ripartendo gli obblighi di intervento manutentivo sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico.

Fatto e decisione

Un Condominio evocava in giudizio l'Ente comunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni alle autorimesse e dei danni alle parti comuni, derivanti dal difetto di manutenzione dei marciapiedi circostanti tutta l'area perimetrale dell'edificio condominiale o in alternativa la condanna all'esecuzione dei lavori di rifacimento dei marciapiedi medesimi.

Si costituiva in giudizio il Comune eccependo il difetto di legittimazione attiva del Condominio nonché il ne bis in idem per i motivi esposti nel proprio atto.

Istruita la causa documentalmente, con particolare rilievo delle risultanze della CTU svolta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Condominio per i danni subiti dai singoli proprietari nelle proprie autorimesse garage riconoscendo, invece, la legittimazione attiva del predetto per tutti i danni subiti dalle parti comuni dell'edificio.

Nel merito ha accertato una responsabilità solo parziale ex art. 2051 c.c. del Comune condannandolo al completamento dei lavori e alla corretta manutenzione dei marciapiedi nonché ha condannato il Condominio a provvedere ai lavori di propria competenza per come specificati nell'elaborato peritale.

Considerazioni conclusive

Com'è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Si tratta di responsabilità oggettiva, che secondo giurisprudenza costante e conforme, si configura nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., essendo sufficiente per l'applicazione dello stesso la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, essendo la responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito (cfr. ex multis, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20415/2009).

Orbene, secondo la Suprema Corte, il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.

Ed invero, "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito" (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619).

La Pubblica Amministrazione è quindi liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. solo se "dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805).

Tuttavia, anche se l'art. 2051 c.c. configura una presunzione di responsabilità in capo al custode, mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso C. Cass., Sez. III, 29/1/2016, n.1677).

Il danneggiato deve, dunque, dimostrare il nesso eziologico tra la cosa e il danno ossia che l'evento dannoso si è verificato come conseguenza della pericolosità posseduta o assunta dalla cosa stessa. Il danno, dunque, deve essere la conseguenza della condizione potenzialmente lesiva della cosa che può essere non solo ab origine posseduta, ma anche assunta in seguito ed anche se provocata da elementi esterni; all'uopo in giurisprudenza si parla di "idoneità al nocumento".

Allorquando, dunque, la res diventa idonea al nocumento per mancata manutenzione da parte del custode - come nel caso di specie ove l'ente comunale non aveva provveduto ad eliminare la deformazione ed il dissesto dei marciapiedi posati sul solaio di copertura dei garage condominiali - l'Ente stesso quale possessore e custode è responsabile dei danni a terzi.

Tuttavia, accanto alla responsabilità oggettiva del custode, accertata mediante ricostruzione del nesso causale tra l'evento dannoso e bene in custodia, può sussistere una concausa di danno imputabile al Condominio, nel caso di specie legata alla gestione delle acque meteoriche.

Invero, nella fattispecie in esame, è emerso dagli accertamenti tecnici che i pluviali discendenti del fabbricato condominiale non erano incanalati nella rete idrica comunale e, pertanto, l'acqua piovana sfociava direttamente sul marciapiede comunale infiltrandosi nelle autorimesse poste al di sotto dello stesso.

Da qui l'accoglimento parziale della domanda attorea con condanna del Comune al completamento dei lavori di manutenzione relativi ai marciapiedi e del Condominio all'esecuzione dei lavori inerenti alla corretta gestione delle acque meteoriche (per una disamina specifica sulla custodia e sulla responsabilità per i marciapiedi antistanti il fabbricato, si veda marciapiede antistante al condominio: custodia e responsabilità).

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