In caso di infiltrazioni dalle parti comuni la condotta del proprietario dell'unità immobiliare danneggiata che abbia lasciato la stessa disabitata per molti anni deve considerarsi causa concomitante della causazione dell'evento e dell'aggravamento del danno. Questo quanto si ricava dalla recente sentenza n. 515 del Tribunale di Massa, pubblicata lo scorso 7 settembre 2024.
Fatto e decisione
Nella specie un condomino aveva chiesto in giudizio che, previo accertamento della responsabilità del condominio, quale soggetto preposto alla manutenzione del tetto e della facciata dell'edificio, condannasse il medesimo al risarcimento del danno patito per le infiltrazioni di acque meteoriche.
Si era costituito in giudizio il condominio, il quale aveva contestato le domande e le deduzioni avversarie, evidenziando che l'appartamento in questione risultava disabitato da lungo tempo e che, quindi, era rimasto privo di manutenzione.
Quindi, secondo il condominio, le cause dei danni lamentati dal proprietario avrebbero dovuto essere individuate, in misura largamente prevalente se non esclusiva, nella condotta del medesimo che, inoltre, prima del deposito del ricorso, non aveva mai inviato all'amministratore alcuna segnalazione o denuncia di danni.
Il Tribunale di Massa ha ritenuto che nella specie la condotta del danneggiato non fosse certamente tale da interrompere il nesso causale tra le parti comuni in custodia del condominio e il danno e, quindi, da escludere integralmente la responsabilità del custode, non integrando il caso fortuito.
Tuttavia il medesimo ha parimenti evidenziato che detta condotta aveva ragionevolmente inciso, in termini di concorso causale, per quanto in via minoritaria, sulla causazione dell'evento e sull'aggravamento del danno.
Da un lato, infatti, il proprietario dell'appartamento non aveva contestato la circostanza che lo stesso fosse disabitato da lungo tempo, né l'omessa manutenzione di esso né, ancora, il fatto che la denuncia dell'evento dannoso fosse avvenuta con molto ritardo e a ridosso della presentazione del ricorso.
Inoltre, dall'esame della documentazione fotografica e dalla natura dei danni descritti dal CTU nominato in corso di causa (muffe, ammaloramenti e altre circostanze che avevano portato alla pressoché totale condizione di degrado dell'unità immobiliare), appariva evidente che i danni lamentati non si erano verificati in un unico momento, ma si erano protratti per lungo tempo, e il condomino, ben potendo conoscere lo stato dei luoghi, avrebbe comunque dovuto diligentemente prestare maggiore attenzione e segnalare tempestivamente il problema all'amministratore, evitando l'aggravarsi della situazione, così come avrebbe potuto limitare i danni, ad esempio rimuovendo tempestivamente i mobili.
Tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, il Tribunale ha quindi imputato la responsabilità dell'evento dannoso al condominio custode nella minor misura del 60%.
Considerazioni conclusive
Con la sentenza in questione il Tribunale di Massa ha conto l'occasione per riepilogare i principi che governano la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ipotesi che si riscontra molto spesso in ambito condominiale.
Il Giudice ha evidenziato che detta responsabilità prescinde dall'accertamento di un comportamento colposo del custode e ha carattere oggettivo, necessitando, per la sua configurabilità, l'esistenza del nesso causale fra la cosa e l'evento, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito, ossia da fattori esterni alla cosa, idonei a generare un pericolo non connaturato alla stessa e come tali suscettibile di integrare detto elemento.
Essi vanno intesi in senso ampio e possono essere determinati dal fatto dello stesso danneggiato o di un terzo.
In materia di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., la giurisprudenza ha più volte affermato che colui che agisce in giudizio ha l'onere di provare, oltre al danno subito, la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo verificatosi, a prescindere da ogni connotato di colpa in capo al custode.
In particolare, deve essere fornita la prova che il danno lamentato, secondo il principio della regolarità causale, con ragionevole certezza sia stato provocato dalla cosa in custodia.
In tema di accertamento del nesso causale il regime probatorio vigente in materia civile postula l'applicazione del principio del «più probabile che non», secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica (si veda Cass. civ., ordinanza n. 13872/2020.
Sul piano probatorio, una volta dimostrato l'evento e il nesso causale da parte del danneggiato, incombe sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva" (si veda Cass. civ., n. 30775/2017).
