Il costruttore che vende un immobile privo dell'allacciamento alla rete del gas, del cancello elettrico e senza aver effettuato la stesura dell'asfalto sul vialetto è tenuto a corrispondere l'importo necessario al completamento di tali opere, oppure deve risarcire i disagi in capo all'acquirente che trasferisce per tale motivo la propria abitazione?
La vicenda. Volendo semplificare al massimo l'intricata vicenda processuale, l'acquirente di un immobile cita l'impresa costruttrice lamentando la presenza di vizi quali il mancato collegamento alla rete del gas, l'omessa installazione del cancello elettrico easfaltaturadella stradina privata che consente l'immissione nel complesso residenziale.
Sennonché, nel corso del giudizio l'acquirente decide di venderea terzi l'immobile oggetto del contendere e di trasferirsi e, per l'effetto, modifica l'originaria domanda estendendo la pretesa di risarcimento anche ai disagi connessi al cambio della propria abitazione.
L'impresa costruttrice - società a responsabilità limitata - è invece messa in liquidazione e successivamente cancellata dal registro dell'imprese; il giudizioviene quindi interrotto e in seguito proseguito nei confronti dei due soci persone fisiche.
La sentenza. Il Tribunale accoglie parzialmente la pretesa dell'acquirente (Trib. Treviso, 27.10.2016). Come anzidetto, il giudizio si è rivelato particolarmente complesso, specie dal punto di vista procedimentale, dal che il presente commento approfondirà solamente i due aspetti più interessanti della vicenda.
Il danno risarcibile. All'esito delle prove testimoniali e della consulenza tecnica, il Giudice trevigiano si convince del mancato completamento delle opere edilizie il cui costo di realizzazione viene stimato in circa euro 8.000,00.
Dal punto di vista giuridico, le doglianze dell'attore non si configurano alla stregua di un vizio intrinseco dell'immobile, bensì quale inadempimento di obbligazioni accessorie al contratto di compravendita, e nel relativo risarcimento possono essere ricompresi non soltanto gli esborsi necessari al completamento delle opere ma anche i pregiudizi conseguenti alla mancata utilizzazione del bene (Cass. Civ. n. 26852/2013).
Continua [...]
