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Immissioni sonore da discoteca: il condominio può ottenere in via cautelare la cessazione delle immissioni intollerabili

Il condominio può richiedere provvedimenti urgenti per fermare le immissioni sonore notturne provenienti da attività limitrofe, quando queste compromettono salute, riposo e vita privata dei residenti.

CondominioWeb Lex AI 
14 Set. 2025

L'ordinanza del 15 luglio 2025 del Tribunale di Verona ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal Condominio, inibendo alla società resistente la prosecuzione dell'attività di intrattenimento con musica oltre le ore 24:00 e l'utilizzo, oltre tale ora, del parcheggio antistante per l'accesso/recesso degli avventori.

Il provvedimento si distingue per la puntuale ricostruzione dei presupposti dell'azione cautelare atipica e per l'applicazione rigorosa dei criteri civilistici e amministrativi in materia di immissioni sonore, a tutela della salute e della vita privata dei residenti.

La vicenda

Un condominio ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., lamentando l'intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dalla discoteca gestita dalla società resistente, ubicata nel fondo attiguo al complesso edilizio.

Il condominio ha richiesto che fosse ordinata alla resistente, anche con decreto inaudita altera parte, l'immediata cessazione delle immissioni rumorose, con divieto di prosecuzione dell'attività di trattenimento danzante e adozione di ogni provvedimento utile alla cessazione o almeno al contenimento delle immissioni.

Dalla documentazione prodotta risultavano ripetuti interventi degli organi di polizia, provvedimenti dell'amministrazione comunale e numerose segnalazioni dei condomini e dell'amministratore. In particolare, poco tempo prima dell'instaurazione del procedimento, nelle giornate dal 14 al 18 giugno 2024, erano stati effettuati rilievi fonometrici che avevano accertato livelli sonori ampiamente superiori ai limiti amministrativi.

All'esito, il Comune ha emesso l'ordinanza sindacale n. 175 del 18/07/2024 imponendo alla resistente l'adozione di misure idonee a riportare le emissioni nei limiti normativi; la documentazione poi presentata dalla società è stata ritenuta insufficiente dall'amministrazione.

Il giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e, nelle more, ha impartito prescrizioni temporanee per il contenimento delle immissioni, disponendo: 1) cessazione della musica all'esterno alle 23:30; 2) chiusura dei bar esterni dopo le 23:30; 3) riduzione del volume della musica all'interno in conformità alle raccomandazioni comunali; 4) mantenimento della chiusura di porte e vetrate verso l'esterno, ai sensi dell'art. 8.8 del Regolamento comunale di Bardolino; 5) chiusura del locale alle 2:30; 6) presenza di personale all'esterno per evitare lo stazionamento degli avventori.

La decisione

Sulla base delle risultanze della CTU, è emerso che l'attività della resistente non rispettava i limiti amministrativi, con evidente superamento del limite differenziale notturno. Il CTU ha sottolineato come anche gli interventi proposti dalla proprietà non sarebbero stati sufficienti a garantire il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

In particolare, rispetto al criterio comparativo dei 3 dB sul rumore di fondo, considerato in giurisprudenza, è stato chiarito che dopo la mezzanotte la rumorosità sarebbe comunque intollerabile, tenuto conto anche dei valori di fondo molto bassi, e che non vi sono misure tecnico-organizzative idonee a ridurre le immissioni a livelli complessivamente inferiori a 30 dB ai ricettori, se non l'assenza di attività commerciale dopo le ore 24:00 (con richiami anche all'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 14/11/1997).

"L'esercizio della resistente allo stato attuale non rispetta i limiti amministrativi ed in particolare vi sia un evidente superamento del limite differenziale notturno… non vi sono misure tecnico organizzative che permettano di ridurre le immissioni rumorose a livelli complessivamente inferiori a 30 dB ai ricettori ma solo l'assenza di qualsiasi attività commerciale dopo le ore 24" (CTU).

Sul piano giuridico, il Tribunale ha affermato:

  • "Il Condominio ricorrente… ha fatto valere… una domanda tesa a tutelare anche il diritto alla salute e al rispetto della vita privata e famigliare dei residenti… allegatamente pregiudicati dalle immissioni sonore provenienti dalla discoteca".
  • "Il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalla normativa amministrativa già consente di ritenere violato anche il limite di tollerabilità sotto il profilo civilistico…"
  • "…dopo le ore 24 anche l'esecuzione delle opere indicate dal CTU non consentirebbe di rispettare il limite dei 3 dB assunto come parametro in ambito civilistico (v. SSUU n. 4848/2013)".
  • "…la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208/2008… dovendo comunque ritenersi prevalente… il soddisfacimento dell'interesse del singolo ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (v. Cass. civ. n. 21479/2024)".

Accertati il fumus boni iuris e il periculum in mora - quest'ultimo ravvisato nel rischio che "la reiterata esposizione a livelli di immissioni intollerabili possa minare la tranquillità, il diritto al riposo e la salute" - il giudice ha accolto il ricorso cautelare.

È stata quindi inibita la prosecuzione dell'attività musicale oltre le ore 24:00 e, oltre tale ora, l'utilizzo del parcheggio per l'accesso e il recesso degli avventori; è stata altresì rimessa alla resistente la valutazione circa l'esecuzione di ulteriori opere di mitigazione, la cui idoneità potrà essere verificata a posteriori.

I riferimenti giurisprudenziali

L'ordinanza richiama espressamente:

  • Cass., SS.UU., n. 4848/2013: sulla rilevanza del criterio comparativo dei 3 dB quale parametro civilistico per valutare la normale tollerabilità delle immissioni sonore;
  • Cass., sez. III civ., n. 5074/2024: secondo cui il superamento dei limiti amministrativi integra già violazione anche sotto il profilo civilistico;
  • Cass., sez. III civ., n. 21479/2024: sulla distinzione tra tutela civilistica e amministrativa delle immissioni acustiche e sulla prevalenza dell'interesse individuale alla qualità della vita.

Considerazioni conclusive

L'ordinanza ribadisce che il condominio può agire ex art. 700 c.p.c. per ottenere provvedimenti urgenti volti a far cessare immissioni sonore intollerabili provenienti da fondi limitrofi quando siano pregiudicati diritti fondamentali quali salute, riposo e vita privata dei residenti.

Il superamento dei limiti amministrativi costituisce, secondo il Tribunale, causa sufficiente per ritenere violato anche l'art. 844 c.c., fermo restando l'accertamento concreto della normale tollerabilità nel caso specifico. Nel caso di specie, è stato inoltre valorizzato il criterio comparativo dei 3 dB quale parametro civilistico, con specifico riferimento al periodo notturno.

In coerenza con i richiamati arresti di legittimità, la tutela civilistica non si esaurisce nei parametri amministrativi, richiedendo l'accertamento in concreto degli effetti delle immissioni sulle proprietà contigue e sui diritti fondamentali coinvolti.

Considerati gli esiti peritali, il divieto oltre le ore 24:00 è stato ritenuto necessario anche in relazione al parcheggio, atteso il contributo della rumorosità veicolare e antropica; resta ferma la possibilità per la parte resistente di proporre nuove soluzioni tecniche da sottoporre a verifica successiva.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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