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Il vicino può imporre il taglio dei rami invadenti anche dopo decenni di tolleranza

La sola tolleranza protratta nel tempo dei rami che invadono il fondo vicino, senza un atto scritto o una destinazione unitaria dei fondi, di regola non basta per far nascere un diritto reale in capo al proprietario degli alberi.

CondominioWeb Lex AI 
12 Dic. 2025

L'articolo 896 c.c. attribuisce al proprietario del fondo sul quale si protendono i rami degli alberi del vicino il potere di costringerlo a tagliarli "in qualunque tempo", riconoscendo così un diritto imprescrittibile. La sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 1296 del 04/12/2025 offre una ricostruzione puntuale dei presupposti giuridici e delle condizioni per la costituzione di servitù aventi ad oggetto la protensione dei rami, nonché dei limiti all'acquisto per usucapione di tale situazione, soffermandosi anche sui profili di competenza tra Tribunale e Giudice di Pace.

La vicenda

I proprietari di una villa hanno convenuto in giudizio i comproprietari dell'edificio residenziale confinante, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto, ai sensi dell'art. 896 c.c., di ottenere la recisione dei rami degli alberi che dal fondo dei vicini si protendevano oltre il muro di confine sulla loro proprietà.

I proprietari del fondo alberato si sono costituiti eccependo l'inammissibilità della domanda e, in via riconvenzionale, hanno chiesto: a) l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù relativa alle distanze degli alberi dal confine (art. 892 c.c.), per possesso pacifico protrattosi oltre vent'anni; b) l'accertamento della costituzione di un'espressa servitù di tollerare la ramificazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi impiantati nei pressi del confine.

Dopo consulenza tecnica d'ufficio, che ha confermato la presenza di rami protesi sulla proprietà degli attori e la necessità di un intervento straordinario di potatura per ragioni di sicurezza e stabilità delle piante, il Tribunale ha accolto la domanda principale, dichiarando il diritto dei proprietari della villa alla recisione dei rami e condannando in solido tutti i convenuti ad eseguire i tagli.

È stata rigettata la domanda riconvenzionale relativa all'acquisto per usucapione del diritto di mantenere i rami protesi (art. 896 c.c.), mentre la domanda riconvenzionale ex art. 892 c.c. (distanze degli alberi) è stata separata per incompetenza funzionale, con affermazione della competenza del Giudice di Pace.

I soccombenti hanno proposto appello, deducendo - tra l'altro - che gli alberi erano stati piantati da circa 30/40 anni senza alcuna rivendicazione da parte dei precedenti proprietari del fondo vicino e chiedendo, conseguentemente, la dichiarazione di costituzione di una servitù espressa o comunque per destinazione del padre di famiglia. Hanno inoltre censurato la declaratoria di incompetenza del Tribunale sulla domanda riconvenzionale ex art. 892 c.c. e la regolamentazione delle spese di lite.

La decisione

In via preliminare, la Corte d'Appello dell'Aquila ha ritenuto fondate le doglianze sulla competenza, dichiarando nulla - per violazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c. - la statuizione con cui il Tribunale aveva separato la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù relativa alle distanze degli alberi (art. 892 c.c.) e dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace.

È stato ribadito che l'incompetenza per materia deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione, con conseguente radicamento definitivo della competenza presso il giudice adito una volta decorso tale termine (art. 38, comma 2, c.p.c.; Cass. civ., Sez. III, 20/03/2019, n. 7826; Cass. civ., Sez. Un., 07/02/2017, n. 3227).

Nel caso concreto nessuna parte aveva sollevato eccezioni e il Tribunale non aveva rilevato l'incompetenza entro l'udienza ex art. 183 c.p.c., sicché la successiva declaratoria di incompetenza in sentenza è stata ritenuta nulla.

La Corte ha inoltre evidenziato la stretta connessione tra la domanda principale di recisione dei rami protesi (art. 896 c.c.) e la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù relativa alle distanze degli alberi dal confine (art. 892 c.c.), entrambe riferite ai medesimi essenze arboree e al medesimo rapporto di vicinato. Richiamando Cass. civ., Sez. II, 26/01/2000, n. 859, è stato affermato che, in presenza di tale connessione, la causa rientrante nella competenza del giudice inferiore resta attratta dal giudice superiore.

In conseguenza di ciò, la Corte - anziché rimettere la causa al primo giudice - ha deciso nel merito anche le domande riconvenzionali.

Quanto alla domanda principale di recisione dei rami, la Corte ha confermato integralmente la statuizione di primo grado, ribadendo che:

"L'art. 896 c.c. riconosce espressamente al proprietario del fondo sul quale si protendono i rami il potere di costringere il vicino a tagliarli 'in qualunque tempo'. Dalla lettera della norma si evince con chiarezza che la disposizione codicistica autorizza il 'vicino' a richiedere il taglio degli alberi: quindi è legittimato alla richiesta non solo il proprietario del fondo, ma anche l'usufruttuario e l'affittuario; inoltre, il diritto a far recidere in ogni tempo i rami che si protendono è imprescrittibile."

È stato sottolineato che la norma attribuisce al titolare del fondo invaso un potere che prescinde dalla prova di uno specifico pregiudizio: il diritto sorge per il solo fatto oggettivo della protensione dei rami oltre il confine, anche quando l'invasione sia modesta, e può essere esercitato "in qualunque tempo", salvi regolamenti e usi locali. In tale prospettiva è irrilevante la distinzione tra alberi di alto fusto e non, rilevante invece solo con riferimento alle distanze legali ex art. 892 c.c.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù sulle distanze (art. 892 c.c.), la Corte, dopo avere richiamato il contenuto della norma sulle distanze legali degli alberi dal confine, ha respinto la pretesa per difetto di allegazione e prova sufficiente. I convenuti avevano infatti riferito la dedotta usucapione a specie arboree (abete, pioppo, ecc.) non coincidenti con quelle effettivamente individuate dal consulente tecnico d'ufficio (lecci, allori, pittospori) come interessate dalla protensione dei rami. Tale discrasia ha reso impossibile riferire con precisione la dedotta usucapione alle piante oggetto di causa, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.

Più centrale, nella motivazione, è il tema della non usucapibilità del diritto a mantenere i rami protesi sul fondo altrui. La Corte ha ribadito che:

"Tale formulazione normativa esclude chiaramente la possibilità di acquistare per usucapione il diritto di far protendere i rami, atteso che il proprietario del fondo invaso conserva in perpetuo il potere di far cessare l'invasione."

Sul punto è stato richiamato l'orientamento costante della Cassazione (Cass. civ., Sez. II, 27/03/2002, n. 4361), secondo cui:

"Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ. implicitamente lo esclude…"

Tuttavia, è stato chiarito che il diritto a mantenere i rami protesi può, in astratto, costituire oggetto di servitù prediale, purché ricorrano i presupposti richiesti dall'ordinamento:

"Il diritto di mantenere i rami protesi verso il fondo vicino può legittimamente costituire oggetto di servitù prediale (potendo quest'ultima avere ad oggetto non soltanto una maggior utilità, ma anche semplicemente una maggior comodità o mera amenità del fondo dominante) a condizione che questa nasca per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia (e non anche per usucapione)."

La Corte ha richiamato, ai sensi dell'art. 1062 c.c., i requisiti della servitù per destinazione del padre di famiglia:

"I requisiti sono: l'originaria appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario; la destinazione impressa dal comune proprietario consistente nell'aver posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù; la successiva divisione dei fondi; l'assenza di disposizione contraria anteriore all'alienazione."

Nella fattispecie concreta è stato accertato - anche sulla base delle dichiarazioni degli stessi appellanti - che mancava l'originaria unità di proprietà dei due fondi:

"È quindi evidente che i fondi sono sempre stati di proprietà di soggetti diversi... Mancando il requisito essenziale dell'originaria unità della proprietà dei due fondi, è esclusa in radice la possibilità di configurare una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia."

È stato altresì evidenziato che, quanto alla dedotta costituzione della servitù "per titolo", gli odierni appellanti non avevano prodotto alcun atto scritto (contratto, testamento o altro negozio idoneo) da cui risultasse una specifica volontà di costituire una servitù di protensione dei rami a favore del proprio fondo. La domanda riconvenzionale è stata quindi rigettata anche sotto questo profilo.

Quanto alla regolamentazione delle spese, la Corte ha confermato la compensazione delle spese tra i proprietari della villa e il condomino comproprietario che aveva aderito alla domanda principale, valorizzandone il comportamento processuale collaborativo e l'assenza di domande riconvenzionali a suo favore.

È stata invece riformata la condanna degli altri convenuti a rifondere le spese in favore di tale condomino, ritenendo insussistenti i presupposti per applicare, anche solo per analogia, l'art. 1132 c.c. (dissenso del condomino rispetto alle liti deliberate dall'assemblea). La Corte ha chiarito che, in mancanza di una delibera assembleare e di un formale dissenso, non può configurarsi una soccombenza interna tra i condomini che giustifichi una condanna alle spese in favore di uno di essi. Resta invece confermata la condanna solidale dei proprietari degli alberi al rimborso delle spese in favore dei proprietari del fondo invaso anche nel grado di appello.

I riferimenti giurisprudenziali

Nella motivazione sono richiamati e applicati, tra gli altri, i seguenti arresti:

  • Cass. civ., Sez. II, 27/03/2002, n. 4361 (sulla non usucapibilità del diritto a mantenere i rami protesi sul fondo vicino e sulla possibilità di configurare, al più, una servitù di protensione solo per titolo o per destinazione del padre di famiglia);
  • Cass. civ., n. 5928/1999 (sulla configurabilità della servitù avente ad oggetto il diritto di mantenere i rami protesi sul fondo vicino, purché costituita per titolo o per destinazione del padre di famiglia);
  • Cass. civ., n. 5497/1978 (sull'imprescrittibilità del diritto alla recisione dei rami invasivi ex art. 896 c.c.);
  • Cass. civ., Sez. III, 20/03/2019, n. 7826; Cass. civ., Sez. Un., 07/02/2017, n. 3227 (sui limiti temporali del rilievo dell'incompetenza per materia ex art. 38, comma 2, c.p.c. e sulla conseguente stabilizzazione della competenza del giudice adito);
  • Cass. civ., Sez. II, 26/01/2000, n. 859 (sulla competenza per connessione e sull'attrazione, in presenza di nesso rilevante, della causa di competenza inferiore da parte del giudice superiore quando le domande ex artt. 892 e 896 c.c. riguardino i medesimi alberi e il medesimo rapporto di vicinato);
  • Cass. civ., ord., 30/07/2018, n. 20051 (sulla distinzione, ai fini della competenza, tra domanda relativa alle distanze legali e domanda relativa alla recisione dei rami protesi "in orizzontale" ex art. 896 c.c.).

Considerazioni Conclusive

Dalla motivazione emerge con chiarezza come sia precluso ogni acquisto per usucapione del solo diritto a mantenere stabilmente i rami protesi sul fondo altrui. L'art. 896 c.c. tutela in modo particolarmente incisivo le ragioni del proprietario del fondo invaso, attribuendogli un potere imprescrittibile ed esercitabile "in qualunque tempo", salvi regolamenti ed usi locali.

Ne consegue che nessuna tolleranza protratta nel tempo da parte dei precedenti proprietari può legittimare, in sé, una compressione permanente dello ius excludendi alium tipico del diritto di proprietà, quanto meno con riferimento alla protensione dei rami.

La sola deroga al pieno esercizio del potere di chiedere la recisione dei rami può derivare dall'esistenza di una specifica servitù di protensione validamente costituita nei modi ammessi dall'ordinamento, vale a dire:

- mediante titolo, ossia tramite contratto o testamento idoneo a costituire una servitù prediale espressa, da provarsi con atto scritto; - mediante destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., che richiede l'originaria appartenenza unitaria dei fondi, la destinazione materiale impressa dal comune proprietario, la successiva divisione e l'assenza di pattuizioni contrarie.

Nel caso concreto la Corte ha escluso entrambe le ipotesi: da un lato, i fondi non erano mai appartenuti al medesimo proprietario; dall'altro, non è stato prodotto alcun titolo negoziale costitutivo di servitù di protensione. La dedotta "tolleranza" ultradecennale dei precedenti proprietari è stata qualificata come mero fatto, privo di idoneità a trasformarsi in diritto reale a favore del fondo alberato.

Resta distinto, sul piano teorico, il tema dell'usucapione di una servitù corrispondente alla violazione delle distanze legali degli alberi ex art. 892 c.c.: in questo giudizio tale domanda è stata respinta per difetto di allegazione e prova coerente sugli alberi interessati, non già perché in astratto esclusa dall'ordinamento. È quindi necessario, in simili controversie, individuare con precisione le piante cui si riferisce la pretesa e coordinarle con gli accertamenti tecnici.

Quanto ai regolamenti comunali e agli usi locali, la pronuncia conferma che essi possono incidere sulle distanze, sulle modalità di potatura e sugli obblighi di manutenzione del verde, ma non sono idonei - di per sé - a trasformare una situazione di fatto (protensione pluriennale dei rami) in un diritto reale di servitù se mancano i presupposti di legge.

In prospettiva applicativa, la decisione offre alcuni spunti pratici rilevanti per la gestione dei rapporti di vicinato e, all'occorrenza, dei rapporti tra condomini:

- chi intende mantenere alberature a ridosso del confine, con rami che inevitabilmente invadono il fondo vicino, deve valutare la formalizzazione di una servitù di protensione con atto scritto o, se ricorrono i presupposti, la verificabilità di una destinazione del padre di famiglia; - confidare sulla sola inerzia o tolleranza del vicino, anche protratta per decenni, non mette al riparo dalla futura richiesta di recisione dei rami; - nei giudizi che coinvolgono più proprietari o condomini, il comportamento collaborativo di chi aderisce alla domanda principale, evitando iniziative contenziose autonome, può essere valorizzato in sede di regolazione delle spese, come nel caso del condomino che ha condiviso la richiesta di taglio dei rami senza proporre domande riconvenzionali.

In sintesi, l'indirizzo applicato dalla Corte - che distingue nettamente tra disciplina delle distanze e disciplina della protensione dei rami, esclude l'usucapione del diritto di protendere e richiede rigorosa prova per le servitù costituite per titolo o destinazione del padre di famiglia - risulta coerente con la normativa vigente e con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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