Con sentenza resa il 16 dicembre 2025, il Tribunale di Salerno ha ribadito che la pretesa dell'amministratore (anche cessato dall'incarico) al rimborso delle anticipazioni effettuate nell'interesse del condominio, pur trovando fondamento nella disciplina del mandato e, in particolare, nell'art. 1720 c.c., diviene azionabile solo all'esito di un rendiconto idoneo e del controllo assembleare, nei limiti richiesti dalla normativa condominiale. In tale prospettiva, in mancanza di un rendiconto approvato e della prova documentale delle deliberazioni e degli esborsi, il credito non può ritenersi né liquido né esigibile.
La ricostruzione muove dal coordinamento tra norme sul mandato e disciplina del condominio: l'amministratore è tenuto a rendere il conto della gestione e a documentare puntualmente entrate e uscite, mentre l'assemblea resta l'organo competente alla previsione, verifica e ratifica delle spese, distinguendo tra gestione ordinaria (approvazione del consuntivo) e spese straordinarie (autorizzazione o ratifica).
Ne discende che la sola allegazione di dichiarazioni testimoniali o di scritture sottoscritte da singoli partecipanti non è idonea a sostituire i verbali e la contabilità approvata, che costituiscono il presidio di trasparenza e controllabilità della gestione.
La vicenda
Un ex amministratore aveva convenuto in giudizio il condominio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, chiedendo la restituzione di € 5.000,00, assumendo di aver anticipato tale somma, nel corso dell'incarico, in nome e per conto dell'ente di gestione.
Il condominio si era costituito contestando la domanda. All'esito dell'istruttoria, svolta mediante prove orali e documentali, il Giudice di Pace, con sentenza n. 3145/2021 (pubblicata il 29 luglio 2021), aveva rigettato la domanda, disponendo la compensazione delle spese di lite.
L'ex amministratore aveva proposto appello, deducendo un'errata ricostruzione in fatto e in diritto. Il condominio si era costituito chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale limitato alla statuizione sulle spese. La causa era stata trattenuta in decisione dopo trattazione con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. Nella motivazione, ha anzitutto inquadrato il rapporto tra amministratore e condominio nello schema del mandato presumibilmente oneroso (richiamando Cass., SS.UU., n. 20957/2004) e ha quindi applicato l'art. 1720 c.c., precisando che l'amministratore deve provare gli esborsi e che i condomini, quali mandanti, devono dimostrare l'adempimento dell'obbligo di manleva, secondo i principi espressi da Cass. n. 5611/2019.
Il Tribunale ha poi evidenziato che tali principi devono essere coordinati con la disciplina condominiale, dalla quale discende che il rimborso è subordinato all'obbligo di rendiconto e al vaglio assembleare delle spese, con la conseguenza che, in assenza di un rendiconto approvato, il credito non è liquido né esigibile. Il passaggio motivazionale, ripreso anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17713/2023; Cass. n. 7874/2021) e a precedente di merito (Trib. Bari n. 4330/2024), è articolato nei seguenti termini:
"Il diritto dell'Amministratore di richiedere il rimborso delle anticipazioni e spese sostenute in favore del Condominio è correlato alla natura del rapporto con esso instaurato, riconducibile alla fattispecie contrattuale del mandato presumibilmente oneroso (...), con conseguente applicazione di quanto stabilito dall'art. 1720 c.c. (...) I suddetti principi (...) vanno coordinati con le disposizioni codicistiche in materia di condominio, da ciò derivandone che il diritto al rimborso è condizionato sia all'obbligo di rendiconto che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale sia alla prova che gli esborsi, se non rientranti nell'ambito dei poteri propri dell'amministratore, siano stati preventivamente approvati dall'assemblea, ovvero successivamente ratificate (...).
Ciò in quanto è l'Assemblea l'organo esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile."
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che l'ex amministratore non avesse assolto l'onere della prova, sia quanto all'esistenza di delibere assembleari, sia quanto alla dimostrazione degli esborsi, escludendo che tali profili potessero essere colmati attraverso prove orali o documenti non riconducibili alla volontà dell'organo collegiale. Sul punto la motivazione è netta:
"Nonostante l'odierno appellante affermi la presenza, agli atti, dei verbali di approvazione dei bilanci, dalla documentazione allegata non è dato ricavare la presenza degli stessi. Né, tantomeno, la prova delle deliberazioni in questione può desumersi dall'espletata prova testimoniale (...) La prova delle decisioni dell'ente collegiale, infatti, dev'essere fornita in forma documentale (...)"
Coerentemente, il Tribunale ha escluso che potesse assumere valore dimostrativo una scrittura privata sottoscritta dall'ex amministratore con alcuni condomini, poiché non riferibile al condominio quale soggetto collettivo e, comunque, non idonea a provare la deliberazione dell'assemblea:
"Né tantomeno, la prova degli esborsi sostenuti può essere ricavata dalla scrittura privata (...) trattasi di un documento contrattuale al quale (...) non ha partecipato (...) e che, pertanto, non può essere utilizzato come elemento da cui dedurre la fondatezza della pretesa azionata in giudizio."
Quanto all'appello incidentale sulle spese, è stato rigettato poiché ritenuto formulato in modo generico; le spese del grado sono state compensate, in motivazione, richiamando la "reciproca soccombenza".
I riferimenti giurisprudenziali
Nella motivazione risultano richiamate le seguenti decisioni:
- Cass., SS.UU., n. 20957/2004;
- Cass., sez. II civ., n. 7874/2021;
- Cass., sez. II civ., n. 17713/2023;
- Cass., sez. II civ., n. 5611/2019;
- Trib. Bari, sent. n. 4330/2024;
- Trib.
Salerno, n. 449/2016 (sulla necessità della prova documentale delle deliberazioni; depositata il 7 ottobre 2016).
Considerazioni conclusive
La motivazione valorizza un principio di portata generale, radicato nel mandato e nella struttura collegiale del condominio: l'amministratore che chieda il rimborso di anticipazioni deve provare l'esborso e dimostrare il passaggio assembleare (approvazione o ratifica), nei termini richiesti dalla contabilità condominiale.
In questa prospettiva, la mancanza di verbali e di un rendiconto approvato impedisce di qualificare il credito come liquido ed esigibile, perché viene meno il controllo che l'ordinamento rimette all'assemblea e che consente di verificare inerenza, necessità e imputazione delle spese.
Il ragionamento è coerente con l'orientamento, ampiamente seguito anche in sede di merito, che richiede prova rigorosa e documentale delle anticipazioni e nega valore surrogatorio a meri disavanzi contabili o a dichiarazioni di singoli partecipanti. In particolare, si segnala che la giurisprudenza più recente ha ribadito che, anche quando vi sia un bilancio, non basta un generico saldo negativo per dimostrare che esso sia stato coperto con denaro personale dell'amministratore e che, comunque, occorre la documentazione giustificativa degli esborsi Prova rigorosa delle anticipazioni e limiti del disavanzo.
In senso analogo, è stata ritenuta non accoglibile la domanda dell'ex amministratore che deduca anticipazioni senza rendicontazione e senza riscontro nei documenti approvati Anticipazioni senza rendiconto e rigetto della domanda.
Va però delimitato il perimetro applicativo del principio, secondo quanto emerge dalla stessa impostazione accolta: resta ferma l'eccezione delle spese urgenti che l'amministratore può ordinare nei casi consentiti dalla legge, dovendo poi riferire alla prima assemblea utile; anche in tali ipotesi, tuttavia, sul piano interno permane l'esigenza di tracciabilità e rendicontazione dell'esborso, mentre la riferibilità dell'obbligazione al condominio presuppone i requisiti indicati dalla giurisprudenza in tema di urgenza.
Sul piano operativo, l'arresto conferma che l'amministratore che intenda far valere anticipazioni dovrebbe strutturare la propria domanda su documenti contabili intellegibili e su verbali assembleari che consentano di individuare con precisione le poste passive e le spese ratificate, evitando di fondare l'azione su scritture "parziali" o su prove orali destinate a non superare il vaglio di ammissibilità. Per un approfondimento sul nesso tra approvazione contabile e (in)esigibilità del credito dell'amministratore, si veda anche Credito dell'amministratore e rendiconto non approvato.
In definitiva, la decisione consolida un approccio di garanzia: senza rendiconto approvato e senza prova documentale delle deliberazioni e degli esborsi, il rimborso delle anticipazioni non può essere riconosciuto, perché verrebbe eluso il controllo assembleare che l'ordinamento pone a presidio dell'interesse collettivo e della corretta imputazione delle spese.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
