Se spiare il vicino è un comportamento ripetuto e posto in essere volontariamente, si configura il reato di molestie, previsto e punito dall'art. 660 c.p., con l'arresto fino a sei mesi e con una ammenda. Così, ad esempio, la Cassazione penale ha affermato che integra il reato di molestia o disturbo alle persone la condotta di chi, posizionandosi su di un terrazzo posto a breve distanza dall'appartamento abitato dai vicini, scruta in continuazione all'interno di esso, costringendo le parti offese a chiudere le tende ed accendere la luce anche di giorno.
Non si può escludere, però, che il condomino, sempre allo scopo di spiare la vittima, arrivi addirittura ad introdursi in aree private commettendo il reato di violazione di domicilio.
A tale proposito merita di essere segnalata una singolare vicenda esaminata dalla Cassazione nella sentenza n. 45485 del 10 novembre 2023.
Fatto e decisione
Una condomina recintava, senza opposizione degli altri due condomini, la porzione antistante la sua unità immobiliare, facendone, a tutti gli effetti, una pertinenza della propria abitazione (collocandovi arredi, una piscina e gli alloggi del cane).
Tale area, in realtà, faceva parte di un cortile di proprietà comune che la donna aveva recintato, con l'accordo degli altri condomini, per evitare che i suoi cani scappassero.
L'accordo per suddivisione dell'area tra i vari condomini non si era, tuttavia, formalizzato per il ripensamento di uno di essi. Quest'ultimo accedeva, ripetutamente ed in maniera clandestina, nella detta area recintata adiacente l'abitazione della condomina, attuando condotte aventi l'evidente fine di spiarla attraverso le finestre, tanto che la partecipante al condominio e la figlia ormai si vestivano nel corridoio, unico luogo non esposto alla vista di chi si trovasse all'esterno.
Il condomino "spione" veniva condannato dal Tribunale della sua città per il reato di violazione di domicilio, mentre veniva assolto per il reato di molestie. La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado.
Il condannato ricorreva in cassazione, formulando un unico motivo di ricorso, con cui denunziava vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità.
La difesa del condannato riteneva errato il ragionamento della Corte di merito che aveva attribuito rilievo al mancato esperimento di azioni a tutela della proprietà comune da parte del ricorrente; quest'ultimo infatti faceva presente che si era trascurato di considerare il suo espresso rifiuto di concludere l'accordo per la divisione del cortile.
Il ricorrente evidenziava come i giudici di secondo grado non avessero considerato che aveva posto in essere atti con i quali aveva dimostrato di considerare il cortile indiviso, né avessero valutato che anche gli altri condomini non avevano proceduto con azione legale contro il prevenuto per concludere la divisione.
In ogni caso contestava la sentenza impugnata affermando che la persona offesa non aveva il diritto di impedire l'accesso all'area recitata (presupposto per la sussistenza del reato di violazione di domicilio) atteso che il detto spazio era parte di una zona condominiale comune e l'accordo iniziale circa una tripartizione tra i tre condomini, compreso il ricorrente, non era stato poi formalizzato proprio per l'opposizione dell'imputato. La Cassazione ha dato torto al ricorrente.
Secondo i giudici supremi lo svolgersi dei rapporti tra i condomini della piccola palazzina dava luogo, in capo alla persona offesa, ad una situazione di fatto (l'occupazione di una parte del cortile) meritevole di tutela.
In altre parole anche su detto spazio l'occupante aveva diritto di opporsi a ogni ingerenza degli estranei, compreso il ricorrente.
Del resto, come ha notato la Cassazione, nella non opposizione degli altri partecipanti al piccolo condominio, la vittima ha "isolato" una porzione antistante la sua unità immobiliare facendone, a tutti gli effetti, una pertinenza della propria abitazione, con il perdurante assenso del terzo condomino e con la sostanziale inerzia dell'imputato, che non risulta abbia intentato azioni per contestare la delimitazione nel momento in cui è ritornato sull'iniziale intenzione di consentire la suddivisione.
Considerazioni conclusive
La violazione di domicilio è un reato previsto dall'art. 614 c.p. che punisce (con la reclusione da uno a quattro anni) chiunque si introduca nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduca clandestinamente o con l'inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Riguardo alla configurabilità del reato, la giurisprudenza ha rilevato come, in linea generale, l'articolo 614 c.p. faccia rientrare nella nozione di "domicilio" anche le pertinenze dell'abitazione, intesa come luogo di privata dimora.
In particolare è stato chiarito che costituiscono "pertinenze" o "appartenenze" di un'abitazione o di un luogo di privata dimora quei luoghi caratterizzati da un rapporto di funzionalità, servizio o accessorietà con l'abitazione, ancorché non costituenti con questa un corpo unico (Cass. pen., sez. V, 20/09/2022, n. 34753).
Così è stato affermato che rientra nella nozione di "appartenenza" di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un'abitazione, sicché commette il reato in questione, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo, chi si introduca, "invito domino", all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l'intruso (Cass. pen., sez. V, 20/10/1998, n. 12751).
In quest'ottica la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, ad esempio, anche il cortile o l'androne condominiale e le scale siano luoghi di privata dimora o comunque "appartenenze" dell'immobile, la cui violazione integra il reato in esame (Cass. pen., sez. III, 03/07/2019, n. 49392).
Nella vicenda esaminata si è dato rilievo alla situazione di fatto non contestata, che faceva della zona del cortile comune recintata un luogo oramai protetto dove la persona offesa svolgeva atti della vita quotidiana (Cass. pen., sez. V, 12/04/2019, n. 30742).
