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Il condomino che ignora la presenza dei piccioni senza adottare le necessarie contromisure può causare una molestia significativa ad altro partecipante al condominio

La responsabilità del condomino nell'affrontare la presenza di piccioni: misure preventive e risarcimento per molestia a causa di danni igienico-sanitari e decoro dell'edificio.

Dott. Giuseppe Bordolli 
10 Feb. 2025

I piccioni possono rappresentare un rischio per la salute umana; infatti il guano ed il materiale organico rappresenta un possibile veicolo di diffusione di malattie che possano interessare l'uomo, in particolare persone debilitate o immunodepresse, o particolari categorie sociali come anziani e bambini; naturalmente si devono considerare pure i danni a carico di edifici pubblici e caseggiati, nonché i problemi di decoro urbano in relazione ad imbrattamenti di balconi, marciapiedi.

Si ricorda che l'acido nitrico presente nelle feci dei piccioni può corrodere parapetti, ringhiere e muri perimetrali. In ogni caso, la presenza di detti volatili può impedire ai condomini di stendere i panni all'aperto o ridurre le possibilità di utilizzo delle parti comuni e/o esclusive.

I partecipanti al condominio devono assolutamente evitare di nutrire i piccioni, impedendo loro di sostare abitualmente o permanentemente su terrazzi, tetti, lastrici solari, davanzali, cornicioni, nicchie e persino all'interno di cortili o altri spazi.

È importante applicare dissuasori, come griglie, reti o altri dispositivi, e chiudere immediatamente tutte le aperture, comprese quelle di aerazione, attraverso cui i volatili in questione potrebbero entrare, trovare riparo o nidificare.

Bisogna controllare l'integrità dei contenitori dei rifiuti, in particolare organici, onde evitarne dispersione, causa di somministrazione incontrollata di cibo. Fondamentale provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle parti esclusive (a spese del condomino) e delle parti comuni (a spese del condominio).

A maggior ragione, le attività di prevenzione dovrebbero riguardare, in particolare, i condomini che possiedono appartamenti lasciati disabitati per lunghi periodi e, quindi, esposti al rischio di nidificazione.

Questi proprietari devono essere particolarmente attenti a mettere in atto le misure sopra indicate per evitare che i piccioni trovino riparo o nidifichino nei loro spazi.

In mancanza di iniziative adeguate non si possono escludere conflitti con altri condomini o con terzi vicini.

A tale proposito una recente sentenza si è concentrata su un caso in cui la presenza di piccioni nella proprietà di un inerte condomino ha determinato una molestia significativa per altro partecipante al condominio (Trib. Ancona ordinanza del 28/01/2025).

Vicenda e decisione

Un condomino installava su ciascuna finestra le c.d. doppie finestre; tuttavia uno dei vetri di entrambi i serramenti si rompeva, offrendo riparo ai piccioni sui rispettivi davanzali. Il problema era che gli uccelli nidificavano con gravi conseguenze.

La condomina dell'appartamento sottostante, titolare di un'agenzia immobiliare, riscontrava la presenza di copioso guano sui vetri e sui davanzali delle finestre, nonché sui balconi del suo appartamento.

La danneggiata sollecitava un intervento per rimuovere i nidi dei piccioni e prevenire la loro ricostruzione al condomino soprastante.

Tuttavia, quest'ultimo non intraprendeva alcuna azione, disinteressandosi completamente della situazione e del danno arrecato.

La condomina, invasa dal guano dei piccioni, si vedeva costretta a rivolgersi al Tribunale, chiedendo la condanna del responsabile alla sostituzione dei vetri rotti delle doppie finestre.

Inoltre l'attrice richiedeva di fissare una somma di denaro dovuta dal convenuto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., oltre alla condanna al risarcimento per il danno subito a causa della molestia nel possesso, da determinarsi equitativamente.

A sostegno delle proprie ragioni l'attrice faceva presente che la situazione era pericolosa sotto il profilo igienico-sanitario, costringendola a tenere chiuse le finestre e a non poter utilizzare i balconi, con conseguente limitazione del possesso.

Del resto l'agente immobiliare, ricevendo i clienti, era costretta a pulire più volte al giorno i vetri, i davanzali delle finestre e i balconi per evitare il rischio di contrarre malattie e per ragioni di decoro. Il Tribunale ha ritenuto provata la molestia lamentata.

Come osservato il giudicante, il convenuto ha causato in concreto le problematiche all'immobile posseduto dall'attrice, adottando un comportamento omissivo che senza dubbio è qualificabile in termini di molestia; sotto il profilo soggettivo il Tribunale ha notato che la scelta di non volersi attivare e di mantenere immutata la nuova situazione creatasi è sintomatica della colpevolezza del convenuto, intesa quale coscienza e consapevolezza di arrecare pregiudizio al possesso della condomina sottostante.

A conferma di quanto sopra il decidente ha sottolineato che, prima dell'introduzione del procedimento giudiziario, il condomino è stato contattato in diversi momenti da più soggetti (oltre alla ricorrente, l'amministratore di condominio e poi un'agente della polizia municipale), ma non è mai intervenuto né per rimuovere i nidi dei piccioni, né per ripristinare i vetri delle doppie finestre.

Inevitabile perciò la condanna del convenuto a provvedere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, alla sostituzione dei vetri rotti delle doppie finestre del suo appartamento; in ogni caso il giudice ha fissato l'importo di euro 30,00 ex art. 614 bis c.p.c., quale somma che il condannato sarà tenuto a versare in favore di per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei vetri (sanzione che inizierà a decorrere a partire dal sessantesimo giorno dalla notifica del provvedimento, qualora il convenuto non abbia provveduto spontaneamente).

Considerazioni conclusive

Di regola il Comune sollecita gli amministratori condominiali ad assumere per le parti comuni tutte le opportune iniziative per risolvere il problema "piccioni". La presenza di guano di piccioni nella proprietà esclusiva di un condomino determina una situazione nociva per la propria salute e per quella degli altri condomini, a causa della polverizzazione e dispersione nell'aria di tali escrementi, veicolo di agenti patogeni e parassiti, nonché di malattie infettive (senza contare che la macerazione delle deiezioni dovuta alle elevate temperature stagionali rendono l'aria irrespirabile); inoltre, in presenza di eventi atmosferici temporaleschi, le deiezioni vengono sparse ai piani inferiori e alle parti comuni dell'edificio.

Se il problema riguarda parti private, i singoli condomini si devono attivare per adottare tutte le opportune contromisure ritenute necessarie, proprio al fine di evitare le problematiche igienico-sanitarie derivanti dall'accesso dalla nidificazione da parte di piccioni.

Il condominio o un singolo condomino possono proporre istanza ex art. 700 c.p.c., ottenendo la condanna del colpevole alla rimozione degli escrementi di piccioni dai balconi, terrazzi o davanzali, alla sanificazione/disinfestazione di tutti gli spazi aperti dell'unità abitativa, nonché all'apposizione dei dissuasori e delle reti di protezioni (Trib. Civitavecchia ordinanza 1 settembre 2020).

In caso di stato di abbandono dell'appartamento sovrastante, le infezioni causate dagli escrementi dei piccioni depositati sui balconi del piano inferiore legittimano i condomini sottostanti a richiedere il risarcimento dei danni alla salute sofferti (Giudice di pace Piazza Armerina, 14 aprile 2020, n. 22).

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