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Il cane disturba, il condomino vicino insulta: ammonito dal Questore per atti persecutori

L’ammonimento del Questore rappresenta uno strumento preventivo contro comportamenti molesti e reiterati tra vicini, quando questi generano ansia e alterano le abitudini di vita della vittima.

Dott. Giuseppe Bordolli 
15 Ott. 2025

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (reato atti persecutori o stalking: art. 612-bis c.p.).

Il comportamento deve essere reiterato, cioè ripetuto nel tempo, e non basta un singolo episodio per configurare il reato.

Merita di essere sottolineato che anche in ambito condominiale può configurarsi il reato di stalking(art. 612-bis c.p.), purché siano presenti gli elementi richiesti dalla norma: la reiterazione delle condotte, il turbamento psichico della vittima e l'alterazione delle sue abitudini di vita.

L'articolo 8 del Decreto Legge n. 11 del 2009 prevede che, prima di sporgere querela per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.), la persona offesa possa rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza per raccontare i fatti e chiedere un ammonimento formale al Questore nei confronti dell'autore delle molestie.

Se la richiesta è ritenuta fondata, il Questore può convocare la persona segnalata, ammonirla oralmente e invitarla a rispettare la legge.

Tutto viene verbalizzato, e una copia del verbale viene consegnata sia alla persona che ha chiesto l'ammonimento sia a quella ammonita. Inoltre, il Questore può adottare misure specifiche riguardo al possesso di armi e munizioni.

A tale proposito merita di essere segnalata una vicenda recentemente esaminata dal Tar Liguria (sentenza n. 553/2025).

Il fatto

Una condomina acquistava un cane di piccola taglia. L'animale, abbaiando frequentemente, disturbava il vicino di casa, che all'epoca lavorava anche su turni notturni e lamentava difficoltà nel riposo.

Il condomino invece di rivolgersi alle autorità competenti per segnalare la situazione, inveiva ripetutamente contro il cane e la sua proprietaria. In seguito agli insulti ricevuti, la proprietaria del cane ha chiesto al Questore di ammonire il vicino (ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009) per far cessare tali comportamenti.

La Questura ascoltava i testimoni (marito della controinteressata, addetta alla manutenzione dei giardini, un condomino) che confermavano i litigi tra la condomina ed il vicino.

Quest'ultimo ammetteva le forti tensioni con la proprietaria del cane, ma negava di aver avuto atteggiamenti minacciosi o persecutori, così come di aver pronunciato le frasi offensive attribuitegli dalla donna.

Inoltre precisava di essere stato a sua volta insultato, anche al di là della questione legata al cane che abbaiava. Il Questore, però, sulla base di tale istruttoria, confermava gli atti persecutori e il cambiamento delle abitudini di vita della condomina che, al fine di evitare di incontrare il vicino, rinunciava a stare nel proprio giardino con le proprie figlie minori ed il cane; del resto era emerso che il vicino continuava a tenere comportamenti provocatori, come l'uso di un linguaggio volgare nei confronti del cane della vicina e l'utilizzo di una biciletta per sbarrare l'accesso della condomina alla sua proprietà.

Il Questore riteneva che i comportamenti del vicino avessero superato i limiti della normale conflittualità condominiale, configurandosi come atti molesti e reiterati, tali da generare nella donna uno stato di ansia e disagio. Veniva quindi emesso un provvedimento di ammonimento nei suoi confronti. Il condomino, non condividendo la decisione, decideva di impugnare l'ammonimento davanti al Tar. Il ricorrente negava di aver tenuto comportamenti minacciosi o molesti, sostenendo di essere stato a sua volta provocato; in ogni caso riteneva che l'ammonimento fosse stato emesso senza una valutazione equilibrata e approfondita dei fatti.

La decisione del Tar

Il Tar ha ritenuto infondate tutte le contestazioni del ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento. Durante il procedimento sono emersi comportamenti del ricorrente ripetuti e fastidiosi, con toni minacciosi, che hanno causato nella vittima ansia e paura.

I giudici amministrativi hanno rilevato che il provvedimento del Questore ha correttamente evidenziato due aspetti importanti: la stretta vicinanza tra le abitazioni, che ha reso più invasivi e percepibili i comportamenti molesti del ricorrente; il fatto che nel cortile della controinteressata si trovassero spesso i suoi figli minori, i quali hanno sentito le imprecazioni rivolte al cane e alla madre, subendo anch'essi un evidente disagio.

Riflessioni conclusive

Il condomino che subisce atti persecutori del vicino, prima di presentare la querela, può rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza per esporre i fatti e avanzare una richiesta di ammonimento al Questore. L'ammonimento ha natura preventiva e svolge una funzione dissuasiva dei comportamenti sanzionati penalmente dall'art. 612-bis c.p. In altri termini si tratta di un provvedimento finalizzato a scoraggiare ogni forma di persecuzione e mira a impedire che gli atti persecutori possano essere ripetuti, degenerando, se non fermati, in condotte costituenti reato.

Per l'emissione del provvedimento in questione non occorre la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le condotte previste e punite dal menzionato art. 612-bis c.p., ossia per i comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio, ma la sussistenza di elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, capace di determinare uno stato di "ansia e paura" nella vittima che, come tale, lo avverte e lo percepisce (Tar Trentino-Alto Adige Bolzano 21 giugno 2024 n. 168). In ogni caso si ricorda che mentre non può invocarsi l'intervento preventivo del Questore, se la persona offesa ha già presentato querela per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., diversamente, secondo il chiaro tenore letterale e alla luce della ratio legis, la persona offesa che abbia richiesto al Questore di emettere l'ammonimento, può presentare querela chiedendo la punizione del colpevole (Cass. pen., sez. V, 28/02/2025, n. 8347).

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