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Il beneficio fiscale dello sconto in fattura quale presupposto determinante per la costituzione e la permanenza del vincolo contrattuale

Il diritto di recesso del Condominio dal contratto con l'impresa nell'ipotesi in cui venga meno la circostanza da cui dipende l'efficacia del contratto.

Avv. Eliana Messineo 
18 Apr. 2025

Nel concludere un contratto le parti si obbligano non solo a quanto espressamente pattuito nel contratto ma anche a tutti i presupposti impliciti cui subordinano l'efficacia del contratto stesso.

Le parti, pur non facendone espressa menzione nel contratto, possono considerare come determinante per la conclusione dell'affare una data circostanza esterna, attuale o futura, che ne costituisce il presupposto oggettivo; si parla, infatti, di presupposizione, un istituto giuridico creato dalla dottrina e recepito dalla giurisprudenza.

Il Tribunale di Savona, con la recente sentenza n. 216 del 28 marzo 2025, si è occupato di tale questione relativamente ad un caso in cui il presupposto determinante per la conclusione del contratto era stato individuato nella possibilità di fruire del beneficio fiscale dello sconto in fattura per la realizzazione di opere in condominio.

Fatto e decisione

L'assemblea di un Condominio deliberava l'affidamento dell'installazione di due impianti ascensore ad un'impresa, in quanto unica tra le imprese interessate ad offrire la possibilità di avvalersi del beneficio fiscale dello sconto in fattura.

Il Condominio, pertanto, stipulava il contratto con l'impresa la quale si impegnava alla realizzazione e consegna delle opere entro 220 giorni dalla data dell'ordine.

L'impresa rimaneva inadempiente omettendo financo di attivarsi presso i competenti uffici per la fruizione dell'agevolazione fiscale.

La fruizione del suddetto beneficio fiscale rimaneva successivamente preclusa al Condominio a causa dell'intervenuto D.L. n. 11/2023, poi convertito in L. n. 38/2023 che escludeva, con effetto immediato, la possibilità di avvalersi dello sconto in fattura, salvo che fosse già stata presentata a cura degli interessati la comunicazione di inizio lavori asseverata.

Il Condominio, pertanto, agiva in giudizio nei confronti dell'impresa per sentirla condannare, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contratto da essi concluso, alla restituzione della somma versata a titolo di acconto per la realizzazione delle opere.

In particolare, il Condominio chiedeva lo scioglimento dal vincolo negoziale sostenendo il carattere essenziale della possibilità di avvalersi del beneficio fiscale, nell'economia complessiva dell'affare, e il conseguente sconvolgimento dei termini dell'operazione a seguito della soppressione dello sconto in fattura, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto versato in acconto.

Si costituiva in giudizio l'impresa convenuta contestando, in via preliminare, il carattere essenziale, per il committente, della possibilità di fruire dello sconto in fattura, dovendo ritenersi la fruibilità di tale beneficio fiscale mero motivo, in quanto tale giuridicamente irrilevante.

La convenuta negava, inoltre, di essere rimasta inerte eccependo l'imputabilità del ritardo nell'adempimento al Condominio. In via riconvenzionale, domandava la risoluzione del contratto per inadempimento del committente e, in subordine, previa qualificazione del contegno del Condominio in termini di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1671 c.c., di essere indennizzato per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il lucro cessante.

Il Tribunale, analizzata la documentazione in atti, ha riconosciuto il carattere essenziale della circostanza relativa alla possibilità per il Condominio di avvalersi del beneficio fiscale riconducendola nell'ambito dell'istituto della presupposizione, in quanto determinante ai fini della costituzione e del mantenimento del vincolo contrattuale.

Conseguentemente, ha dichiarato lo scioglimento del contratto stipulato tra il Condominio e l'impresa e condannato quest'ultima alla restituzione delle somme ricevute a titolo di acconto per la realizzazione delle opere.

Considerazioni conclusive

La presupposizione è un istituto giuridico non previsto dalla legge, ma costruito dalla dottrina e recepito dalla giurisprudenza.

La presupposizione consiste in una circostanza esterna al contratto che, pur senza essere in esso espressamente menzionata, ne costituisce il presupposto oggettivo di efficacia "assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra - valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, la sua mancanza legittimando l'esercizio del recesso" (v. Cass., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235).

Tale principio di diritto è stato più di recente ribadito, rimarcando come la presupposizione poggi sull'esistenza di una determinata situazione di fatto o di diritto, comune ad entrambi i contraenti che sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto (v. Cass., sez. un., 20 aprile 2018, n. 9909; 24 agosto 2020, n. 17615; sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40729).

"La situazione di fatto o di diritto (presente o futura), non contemplata nel contratto, deve essere comune ad entrambi i contraenti, o se assunta da uno solo, perché riflettente il suo esclusivo interesse, quantomeno deve essere nota all'altro, ed intesa dagli stessi (o da una parte e nella consapevolezza dell'altra) come dotata di valore determinante per la costituzione o la permanenza del vincolo contrattuale.

Inoltre, come già detto, detta situazione deve essere obiettiva ed esterna alle parti per essere "il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività"" (Cass. civile sez. III, 28/01/2025, n. 1995)

In altre parole, la presupposizione può essere definita come una situazione, di fatto o diritto, che è stata tenuta presente dai contraenti in sede di conclusione del contratto come presupposto determinante ai fini della permanenza del vincolo negoziale, ma che non è stata menzionata nel contratto.

Non è, dunque, facile fornire la prova di una tale circostanza poiché, non essendo esplicitata espressamente nel regolamento contrattuale, potrebbe essere relegata all'ambito dei motivi, ossia gli scopi personali che hanno indotto un contraente a concludere il contratto i quali sono giuridicamente irrilevanti rispetto alla nascita e alla permanenza del vincolo contrattuale.

Sul punto, la dottrina ha osservato che la presupposizione - che pure può assumere per una soltanto delle parti importanza determinante ai fini della conservazione del vincolo contrattuale - deve tuttavia necessariamente attenere a una circostanza comune a entrambe.

In altre parole, la presupposizione esprime un quid pluris, rispetto al semplice motivo, il quale invece, anche ove esplicitato, e financo ove comune a entrambe le parti, attiene alla sfera individuale dei bisogni e delle aspettative del contraente.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza del beneficio fiscale fosse comune ad entrambi i contraenti per una serie di motivi: intanto perché l'impresa aveva emesso le fatture applicando lo "sconto in fattura" ed incaricato un commercialista di fiducia per la presentazione della relativa pratica e poi perché oggetto dell'obbligazione gravante sull'impresa era la presentazione, presso i competenti uffici comunali, della documentazione necessaria al riconoscimento del beneficio la cui fruizione incideva sul quantum della prestazione gravante sul Condominio e sul quomodo dell'adempimento.

Il Tribunale di Savona ha, dunque, ritenuto che la scelta del contraente fosse senz'altro orientata dalla possibilità, offerta dalla sola impresa convenuta, di fruire del beneficio fiscale dello sconto in fattura la cui importanza era stata consacrata dalla delibera assembleare che ne aveva determinato la modalità di pagamento delle opere, appunto usufruendo del beneficio fiscale in parola.

L'impegno economico richiesto ai condomini era dunque parametrato sull' "importo residuo da sconto in fattura", e la stessa impresa edotta dall'amministratore della volontà di avvalersi del beneficio fiscale, aveva indicato nella proposta contrattuale il dettaglio dei costi relativi all'acquisto del credito di imposta.

Da qui ne è, dunque, derivata la conclusione che la possibilità di fruire del beneficio fiscale dello sconto in fattura fosse il presupposto determinante ai fini della permanenza del vincolo negoziale tra il Condominio e l'impresa.

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