Tutti i fabbricati sono dotati delle cosiddette gronde, allo scopo di raccogliere l'acqua piovana e di consentire il deflusso della medesima nello scarico appositamente creato all'abbisogna. Diversamente, infatti, l'acqua cadrebbe al suolo, indiscriminatamente, senza alcuna protezione della muratura sottostante e col rischio e pericolo di infiltrazioni a carico di quelle parti dell'edificio sottoposte a questo incessante e costante stillicidio.
Sull'argomento, è molto interessante la recente sentenza del Tribunale di Roma n. 9877 del 08 giugno 2024. In particolare, in questa vicenda è emerso che, in un condominio, era stato realizzato un tubo discendente che raccoglieva l'acqua piovana. Esso, più precisamente, scaricava il tutto in una gronda al servizio, però, di un altro fabbricato posto al di sotto del primo edificio.
Ebbene, secondo il racconto del condominio interessato da quest'opera e vittima del descritto stillicidio, la tubazione in questione era stata realizzata senza alcuna autorizzazione, ma soprattutto, aveva provocato dei danni al fabbricato sottostante.
Ne è nata, perciò, una lite giudiziaria in cui è stata evidenziata l'illegittimità dell'opera ed è stato chiesto di rimuoverla.
Pertanto, all'ufficio capitolino è stato domandato se sia possibile che una gronda o una tubazione possano scaricare l'acqua piovana sull'edificio vicino e, in caso positivo, a quali condizioni.
Non ci resta che approfondire gli aspetti giuridici della vicenda.
Scarico dell'acqua piovana: cosa dice la legge?
Lo scarico dell'acqua piovana è regolato da due articoli del codice civile.
Più precisamente si tratta dell'art. 913, comunemente applicato per i terreni, secondo il quale un immobile, posto inferiormente ad un altro, deve sopportare l'acqua che scola, naturalmente, dal fondo superiore «Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio».
La seconda disposizione di riferimento, cioè l'art. 908, afferma, invece, chiaramente, che in tema di edifici, i tetti devono essere costruiti in maniera tale che l'acqua piovana defluisca nel proprio terreno e non in quello del vicino «Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica».
Quest'ultima norma, in tema di fabbricati adiacenti, secondo pacifica quanto risalente giurisprudenza, esclude che lo scarico dell'acqua piovana possa avvenire sull'edificato vicino, anche se ciò dovesse accadere naturalmente.
Pertanto, in tal caso, le acque meteoriche devono essere necessariamente incanalate verso il proprio immobile e non possono essere indirizzate verso un fabbricato adiacente «L'art. 908 c.c., imponendo ai proprietari degli edifici l'obbligo di costruire tetti in maniera tale che le acque pluviali scolino nei loro terreni e non nei fondi finitimi, esclude la configurabilità di un limite legale della proprietà analogo a quello previsto dal successivo art. 913, che disciplina il deflusso delle acque che scolano naturalmente (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5298 del 7 dicembre 1977)».
Gronda scarica l'acqua piovana sul fabbricato vicino: quando è possibile?
Per legge e secondo l'interpretazione giurisprudenziale, gli edifici devono essere costruiti in maniera tale che l'acqua piovana sia incanalate ed indirizzata verso il proprio terreno.
Non è possibile, pertanto, costruire una gronda che scarichi l'acqua piovana sul fabbricato adiacente. Tale facoltà potrebbe sussistere soltanto in ragione della costituzione di una servitù, cosiddetta di stillicidio, in mancanza della quale, ogni opera compiuta in senso contrario sarebbe illegittima e da rimuovere «la deroga alla disciplina contenuta nell'art. 908 c.c., realizzata a mezzo dello scolo di acqua piovana nel fondo del vicino conseguentemente alla costruzione di un tetto, non può trovare il suo fondamento nell'art. 913 c.c., bensì nella costituzione di una servitù di stillicidio, la quale, facendo venire meno il limite legale della proprietà imposto dall'art. 908 c.c., consenta tale scolo (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5298 del 7 dicembre 1977)».
Tornando, quindi, al caso in esame, è stato evidente l'illecito commesso dal condominio che aveva realizzato la tubazione che raccoglieva l'acqua meteorica. Essa, infatti, scaricava la pioggia nella gronda al servizio, però, del fabbricato vicino. Ciò era avvenuto senza che vi fosse stata, alcuna autorizzazione e senza che fosse stata costituita una servitù.
Perciò, accertati i fatti, al Tribunale di Roma non è restato che ordinare la rimozione dell'opera in contestazione.
