Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Gravi difetti nei lavori di ristrutturazione in condominio: posso sequestrare i beni dell'impresa?

Il periculum in mora consiste nel pericolo concreto che il debitore, nelle more di una causa, possa cedere i propri beni oppure, più semplicemente, diventare insolvente.

Avv. Marco Borriello 
28 Ago. 2025

A seguito dell'approvazione dei lavori di ristrutturazione in un edificio, l'ente stipula un contratto di appalto con l'impresa in ragione del quale questa sarà tenuta ad eseguire le opere commissionate a regola d'arte: purtroppo, però, non sempre le cose vanno per il verso giusto.

Può accadere, infatti, che i lavori presentino dei gravi difetti, cioè dei vizi che addirittura incidono sulla funzionalità ed il godimento del bene oggetto di ristrutturazione. In tale circostanza, oltre all'inevitabile risoluzione del contratto con l'appaltatore, il committente dovrebbe agire per il risarcimento dei danni a carico dell'impresa.

Tuttavia, quest'ultima, magari al termine dell'azione legale, potrebbe risultare insolvente e non essere più in grado di sopportare un esborso rilevante. Ebbene, come si potrebbe rimediare a questo pericolo?

Ha affrontato l'argomento il Tribunale di Genova che, con il recente provvedimento del primo agosto 2025, ha risolto un ricorso per sequestro giudiziario e conservativo proposto da un condominio verso i beni di un'impresa appaltatrice.

Più precisamente, questo rimedio cautelare era stato avanzato poiché la ditta aveva disatteso il contratto e si era resa responsabili di vizi e difetti nelle opere tali che sarebbero stati necessari circa 400.000 euro per provvedere alle necessarie riparazioni.

Ebbene, l'iniziativa proposta dall'ente era stata legittima? In presenza di gravi difetti nei lavori di ristrutturazione in condominio, posso sequestrare i beni dell'impresa, in attesa che si definisca la causa contro la stessa?

Ricorso per sequestro giudiziario di beni mobili ed immobili: cosa dice la legge?

L'istituto del sequestro giudiziario di beni mobili ed immobili è disciplinato dall'art. 670 cod. proc. civ. «Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea».

Come si può notare, facilmente, leggendo la norma, il presupposto di questo rimedio cautelare, con il quale, in attesa della definizione di una causa, si dispone in merito alla custodia e la gestione dei beni in questione, è invocabile solo in un caso: quando è controversa la proprietà o il possesso di certi cespiti.

Venendo al caso in commento, è apparso immediato che l'iniziativa sul punto del condominio era stata confusa. L'ente aveva, infatti, chiesto il sequestro giudiziario dei beni dell'impresa in ragione dei danni provocati da quest'ultima a seguito dell'appalto inadempiuto. Era, quindi, controverso un rapporto creditorio tra le parti in causa. Non c'era, perciò, alcun immobile di cui fosse dubbia la proprietà e/o il possesso.

Per questi motivi, per quanto poetesse essere fondata la responsabilità della ditta nell'appalto, la domanda del condominio era stata, palesemente, inammissibile «quanto alla domanda ex art. 670 c.p.c., non si comprende allo stato il ricorrere dei presupposti di tale istituto".

Il presente procedimento ha infatti ad oggetto un asserito rapporto creditorio, derivante da allegati danni e non la controversia sulla proprietà o il possesso. Il ricorso in punto sequestro giudiziario è quindi inammissibile».

Gravi difetti nei lavori di ristrutturazione in condominio e sequestro conservativo dei beni dell'impresa: a quali condizioni?

L'istituto del sequestro conservativo è disciplinato dall'art. 671 cod. proc. civ. «Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento».

Tale rimedio cautelare, quindi, è proponibile allorquando il creditore di una certa somma ha il fondato timore che, ad esempio nelle more di un'azione legale, il patrimonio del debitore si depauperi al punto tale da non consentire alla parte istante di ottenere soddisfazione del proprio diritto.

Ebbene, per pacifica interpretazione della norma, il sequestro conservativo si fonda su due presupposti incontestabili:

- Il fumus bonis iuris, cioè la presumibile sussistenza del diritto di credito per cui si chiede il sequestro dei beni del debitore;

- Il periculum in mora, cioè il pericolo concreto che il debitore, nelle more di una causa ordinaria, possa, ad esempio, cedere i propri beni oppure, più semplicemente, diventare insolvente;

Venendo al caso in commento, se appariva fondata la pretesa creditoria, alla luce di una ATP che aveva individuato i vizi dell'appalto e quantificato gli oneri a carico dell'impresa inadempiente, non sussistevano, però, gli elementi per configurare il periculum in mora.

L'impresa resistente, infatti, aveva prodotto dei bilanci sani e dimostrato di essere in regola con tutti gli adempimenti contabili e fiscali. Insomma, dall'istruttoria era emersa una ditta che non lasciva presagire alcuna futura insolvenza e tanto meno l'intenzione di cadere, intenzionalmente, in tale condizione.

Perciò, il ricorso del condominio è stato respinto, poiché difettava uno dei presupposti di legge per ottenere il sequestro conservativo dei beni dell'impresa debitrice

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento


La garanzia per i gravi vizi e difetti

Legittimazione attiva e passiva all'azione ex art. 1669 c.c.. Stillicidi, macchie di calcare e pozze sui percorsi comuni non costituiscono gravi vizi e difetti tali da poter attivare la garanzia decennale