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Fotografare un altro condomino per provare all'amministratore l'uso illecito di una parte comune è reato?

La Cassazione si è occupata di un condomino - fotografo accusato di molestie da altri partecipanti al condominio.

Dott. Giuseppe Bordolli 
08 Mag. 2023

Secondo l'art. 660 c.p., il reato di molestia o disturbo alle persone si configura nel caso in cui un soggetto, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo: in tal caso il colpevole è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

A tale proposito una decisione della Cassazione ha preso in considerazione la vicenda di un condomino che aveva collocato una telecamera per controllare i movimenti della persona offesa (una vicina) e carpirne le immagini di riservatezza familiare (ma aveva anche simulato l'intenzione di investirla con l'autovettura).

Il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di euro 340 di ammenda per molestia ai danni della condomina vicina. Secondo i giudici supremi - che hanno considerato l'ambito di commissione dei reati, le condotte poste in essere, l'astio verso la persona offesa, l'intromissione nella sfera di riservatezza, il disagio procurato e il turbamento della vita quotidiana - la sentenza impugnata ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti (Cass. pen., sez. VII, 11/12/2018, n. 55296).

Tenendo conto della vicenda sopra segnalata viene da domandarsi se commetta o meno il reato di molestie il condomino che scatta una foto ad altro condomino per segnalare all'amministratore del condominio l'uso abusivo di una parte comune.

La questione è stata trattata dalla Cassazione nella sentenza n. 18744 del 4 maggio 2023.

Fatto e decisione

Un condomino fotografava l'autovettura di due condomini che era stata parcheggiata in area vietata, per segnalare il comportamento scorretto all'amministratore del condominio.

I fotografati erano convinti che il condomino - fotografo avesse realizzato la figura di reato prevista all'art.660 c.p. perchè, per biasimevole motivo, li aveva molestati e disturbati, ignorando che i loro figli minori erano all'interno della vettura "immortalata".

Il Tribunale, però, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli per esclusione della punibilità, in considerazione della particolare tenuità del fatto.

Contro questa decisione, tuttavia, il condomino - fotografo proponeva ricorso per erronea applicazione dell'art. 660 c.p., sostenendo la mancanza del motivo biasimevole richiesto dalla norma per la rilevanza penale del fatto.

La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. I giudici supremi hanno escluso l'abitualità della condotta: si è trattato infatti di un unico episodio. In ogni caso la Cassazione ha escluso il biasimevole motivo in relazione al comportamento dell'imputato: le fotografie servivano per dimostrare all'amministratore che la vettura dei condomini era ferma in area vietata.

Considerazioni conclusive

La contravvenzione di molestie o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. può configurarsi quale reato abituale, in forza di una condotta ripetuta. Il detto reato si realizza anche con una unica azione di disturbo o di molestia, sempreché ispirata da biasimevole motivo o quando il comportamento sia pressante e indiscreto, petulante e in sostanza idoneo ad interferire fastidiosamente nella sfera della vita privata della vittima (Cass. pen., sez. I, 07/02/2017, n. 26336).

Pertanto, il condomino scrupoloso, che intenda dimostrare le altrui violazioni, non commette reato fotografando i trasgressori, purché la sua condotta non sia connotata da petulanza e ripetitività. Quindi si è affermato che non commette il reato di molestia il condomino che scatta una foto di nascosto al vicino al fine di documentare una violazione del regolamento condominiale. (Cass. pen., sez. I, 13/04/2017, n. 18539).

Alla luce di quanto sopra la sentenza è condivisibile soprattutto se si considera che, nel corso del procedimento, è emerso come anche altri condomini "immortalassero" con foto i comportamenti illeciti in considerazione della problematica situazione, sussistente all'interno del condominio, relativa alle aree di sosta e all'occupazione, da parte dei veicoli, di aree in cui la sosta era invece interdetta.

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