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E se la facciata dopo mesi dalla consegna dei lavori di tinteggiatura gradualmente perde colore?

Il condominio può agire contro l'impresa anche se ha accettato le opere senza contestazioni o riserva di contestazione?

Dott. Giuseppe Bordolli 
20 Lug. 2023

Non è raro che l'impresa incaricata di rifare la facciata del caseggiato non esegua l'opera a regola d'arte; si pensi alla pitturazione della facciata realizzata con un colore differente da quello concordato in contratto ed originariamente deciso dal costruttore.

Se tale situazione rimane nel tempo è possibile agire nei confronti dell'appaltatore per eliminare l'inconveniente (a meno che la differenza di colorazione della facciata condominiale sia del tutto impercettibile ad occhio nudo).

In ogni caso non si può escludere che problemi legati al colore della facciata si manifestino nel tempo: in tal caso è possibile agire contro l'impresa se la consegna dei lavori è avvenuta senza alcuna contestazione o riserva di contestazione?

La risposta è contenuta nella motivazione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 710 del 12 luglio 2023.

Fatto e decisione

La vicenda prendeva l'avvio quando un'impresa edile chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo con la quale il Tribunale ingiungeva ad un condominio il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto per la esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione.

Il condominio si opponeva al decreto ingiuntivo, eccependo l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori oggetto di appalto; in particolare i condomini facevano valere l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c., in quanto, a distanza di un anno e mezzo della consegna dei lavori si era verificata la perdita di uniformità della colorazione nelle pareti esterne del fabbricato condominiale, evidenziandosi la maculazione in più parti, nonché il distacco della rasatura e pittura in più punti dei balconi.

Alla luce di quanto sopra il condominio opponente sosteneva che la ditta appaltatrice nulla poteva ancora pretendere, invocando comunque in via subordinata una riduzione del prezzo proporzionata al disvalore costituito dai vizi e difetti sopra descritti.

In via riconvenzionale il condominio opponente domandava il risarcimento dei danni subiti a causa della presenza dei vizi e difetti riscontrati, costituito dai costi e dalle spese necessarie per il ripristino e la eliminazione dei vizi e difetti, nonché dal pregiudizio arrecato all'estetica e al decoro architettonico del fabbricato condominiale. La ditta sosteneva la decadenza e la prescrizione dall'azione di garanzia; in particolare l'appaltatore sosteneva che la consegna dei lavori era avvenuta senza alcuna contestazione o riserva di contestazione, cosicché non sarebbe stato rispettato né il termine di decadenza per la contestazione dei vizi e difetti (60 giorni dalla scoperta) né, in ogni caso, il termine di prescrizione per promuovere l'azione (due anni dalla consegna dei lavori).

Nel corso del procedimento veniva accertato, in virtù delle deposizioni testimoniali e della CTU, che i vizi e difetti nel fabbricato erano stati scoperti dal condominio committente diverso tempo dopo la consegna dei lavori.

A proposito della tinteggiatura, il CTU evidenziava l'errata scelta della pittura per realizzare la colorazione desiderata atteso che era stato utilizzato un pigmento risultato poco resistente ai raggi solari che con il passare del tempo aveva subito un importante deterioramento provocando differenze cromatiche rilevanti sulla colorazione delle pareti; il difetto della tinteggiatura posta in essere sulle pareti verticali della palazzina era quindi riconducibile alla scarsa qualità del pigmento utilizzato e/o non idoneità dello stesso, per colorare la base della tinta.

In considerazione di quanto il Tribunale ha dato ragione al condominio, respingendo l'eccezione di decadenza e prescrizione dall'azione per la garanzia dei vizi sancita dall'art.1667 c.c.; lo stesso giudice ha notato che la contestazione dei vizi è stata tempestiva, cioè rispettosa del termine di 60 giorni dalla scoperta dei vizi. Disattesa anche l'eccezione di prescrizione dall'azione per la garanzia dei vizi sancita dall'art.1667cc.

La domanda di pagamento avanzata dalla ditta convenuta è stata dichiarata infondata e il decreto ingiuntivo opposto revocato.

È stato riconosciuto al condominio committente il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dai costi necessari per porre rimedio ai vizi e difetti riscontrati nel fabbricato oggetto di appalto. Respinta l'ulteriore domanda del condominio opponente diretta ad ottenere il risarcimento del danno arrecato al decoro architettonico del fabbricato condominiale, domanda che è risultata generica e priva di specifiche allegazioni.

Considerazioni conclusive

Secondo l'articolo 1667 c.c., comma 2, il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi (non gravi) entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

La disposizione di cui all'art. 1667 c.c., deve intendersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento in cui il committente ha avuto in ogni modo conoscenza di ciò che prima gli era occulto, senza la necessità di un riscontro tecnico rispetto alle evidenze già emerse (Cass. civ., sez. III, 19/08/2009, n. 18402).

Sempre a proposito dei vizi occulti o non immediatamente rilevabili, bisogna considerare che l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.

Ne consegue che, in tali ipotesi, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione (Cass. civ., sez. II, 19/08/2019, n. 11).

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