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Documentazione contabile archiviata in cloud sul sito internet del condominio inaccessibile per colpa dell'amministratore: violato il diritto di accesso ai documenti condominiali

L'amministratore è tenuto a rispondere alla richiesta di presa visione della contabilità condominiale nel più breve tempo possibile.

Dott. Giuseppe Bordolli 
08 Ago. 2024

La possibilità di ricorrere ad un sito internet condominiale offre notevoli vantaggi (accesso remoto, trasparenza, praticità, riduzione dei costi di copisteria, riduzione dei costi di spedizione). Secondo l'articolo 71-ter disp att. c.c., su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 (cioè con un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio), l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.

Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini secondo i rispettivi millesimi. In ogni caso la gestione del sito condominiale dovrebbe essere affidata all'amministratore di condominio. Quest'ultimo dovrà mettere in condizione la collettività di accedere al sito. A tale proposito si segnala una recente vicenda esaminata dal Tribunale di Ivrea (sentenza n. 917 del 30 luglio 2024).

Fatto e decisione

Con ricorso ex art. 633 c.p.c. una condomina chiedeva al Tribunale di ingiungere all'amministratore (un geometra) la consegna dei registri della contabilità condominiale a partire dall'esercizio 2019 e gli estratti conto del conto corrente condominiale a partire dal 2019. La richiesta veniva accolta. Con decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC il Tribunale ingiungeva la consegna di detta documentazione.

L'amministratore si opponeva al decreto sostenendo di aver convocato l'assemblea in data 11.12.2019, fornendo le informazioni ai condomini con fascicoletto esplicativo della contabilità e della gestione tenuta in allora, allegando relazione sintetica esplicativa, il rendiconto di gestione 2018/2019, il bilancio e il riparto preventivo 2019/2020, tabella consumi acqua e riscaldamento; inoltre faceva presente che, in detta convocazione, i condomini erano stati allertati del fatto che le c.d. "pezze giustificative"(fatture, ricevute), nonché il registro di contabilità, erano a disposizione dei condomini medesimi, previo appuntamento con l'amministratore, per tutti i cinque giorni precedenti l'assemblea condominiale; in ogni caso l'amministratore evidenziava che, analogamente, in sede di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022, si era premurato di trasmettere fascicolo e opuscolo informativo, indicando le credenziali di accesso al sito condominiale ove poter visionare in autonomia la documentazione.

Infine sottolineava che dopo le predette assemblee nessun condomino aveva avanzato, alcuna richiesta di visionare le "pezze giustificative" e/o il registro di contabilità e gli altri documenti.

La condomina si costituiva in giudizio chiedendo che fosse dichiarata cessata materia del contendere, stante il deposito della documentazione ingiunta, previa pronuncia sulla soccombenza virtuale della lite.

Tuttavia metteva in rilievo come solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, il geometra le avesse comunicato le credenziali per l'accesso all'area web riservata del condominio; inoltre aggiungeva che l'amministratore di condominio si era sostanzialmente sottratto agli obblighi di legge, omettendo di informarla che la documentazione era archiviata in cloud sul sito del palazzo.

La convenuta evidenziava come - ad ogni buon conto - le credenziali di accesso al sito condominiale fossero state consegnate in modo incompleto e/o errato dall'attore (nessuna convocazione indicava il codice PID essenziale per entrare sul sito); infine osservava in nessuna delle convocazioni trasmesse si era fatto cenno all'esistenza di detto gestionale ove poter visionare la documentazione. Il Tribunale ha ritenuto che l'amministratore non abbia consentito il diritto di accesso alla documentazione contabile.

Lo stesso giudice ha rilevato che i documenti richiesti non sono mai stati formalmente messi nella disponibilità della condomina dopo che questa ne ha formulato esplicita richiesta, né ha ritenuto che tale obbligo sia stato correttamente adempiuto da un implicito rinvio alle convocazioni delle assemblee.

Il Tribunale ha evidenziato che le password e le credenziali di accesso (da utilizzare per accedere al sito condominiale) erano stampigliate nelle lettere di convocazioni ma tale informazione è stata omessa dall'amministratore; del resto le cd. credenziali (complete con il c.d. PID) sono state consegnate dall'allora amministratore di condominio solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, quando l'obbligo di rendicontazione non poteva dirsi correttamente evaso.

Peraltro, come ha precisato il Tribunale, le stesse lettere di convocazioni facevano chiaramente intendere che l'ostensione della documentazione fosse subordinata all'appuntamento con l'amministratore e che, dunque, non vi era facoltà di accesso illimitato alla documentazione archiviata in cloud da parte dei condomini. Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha condannato l'amministratore a pagare le spese giudiziarie.

Considerazioni conclusive

Ciascun condominio ha diritto di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, senza condizionare l'esercizio a determinate tempistiche, ancorché ragionevolmente si debba ritenere che lo stesso vada evaso in tempi ragionevoli. Nel caso esaminato questo principio non è stato chiaramente rispettato.

Se vi fosse stata reale intenzione di rendere visibile sin da subito la documentazione richiesta dalla condomina sarebbe stato agevole per l'amministratore indicare e rammentare le password le credenziali e il c.d. PID onde consentire la presa visione dei documenti in cloud, ma ciò non è avvenuto (come è emerso chiaramente dal lungo carteggio epistolare tra la condomina e l'amministratore).

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