Il dissenso alla lite consente al condomino di separare la propria responsabilità dalle conseguenze della soccombenza del condominio, ma non elimina, di per sé, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dalla compagine per la propria difesa. Quando il giudizio si chiude con una transazione favorevole al condominio, il condomino dissenziente resta tenuto, secondo il riparto approvato, alle spese interne di causa, comprese quelle legali, tecniche e amministrative, se l'accordo non è equiparabile alla soccombenza.
Il Tribunale di Monza, sez. II civile, con la sentenza n. 1215 del 5 giugno 2026, decisa il 4 giugno 2026, ha applicato questa regola a una delibera che aveva posto a carico anche dei condomini dissenzienti le spese relative a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal condominio nei confronti dell'impresa esecutrice di lavori straordinari.
L'art. 1132 c.c. attribuisce al condomino dissenziente il potere di separare la propria responsabilità "in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza", mediante atto notificato all'amministratore entro trenta giorni dalla conoscenza della deliberazione. La norma non trasforma il dissenso in un'esenzione generale da ogni costo collegato alla controversia, né impedisce il riparto delle spese sostenute dal condominio quando, valutato in concreto l'esito della lite, non ricorra una soccombenza della compagine.
La vicenda
Due condomini impugnavano la delibera assembleare del 27 maggio 2025 nella parte in cui aveva imputato anche a loro le somme deliberate per CTU, CTP, compensi legali e compensi dell'amministratore, riferite al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal condominio contro la società che aveva eseguito lavori nello stabile.
La ragione dell'impugnazione era il dissenso alla lite manifestato dai condomini. Da tale dichiarazione essi facevano discendere la nullità, o comunque l'annullabilità, della delibera di riparto, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Il condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. In via riconvenzionale domandava la condanna dei condomini al pagamento degli oneri condominiali approvati con la stessa delibera impugnata, richiamando il piano di riparto e l'assenza di prova dell'avvenuto pagamento.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione della delibera e ha accolto la domanda riconvenzionale del condominio. La ricostruzione muove dal contenuto dell'art. 1132 c.c., che collega l'effetto separativo del dissenso alla soccombenza del condominio e non a qualunque spesa generata dal giudizio.
Il passaggio centrale è formulato in termini netti:
"L'art. 1132 c.c. esonera espressamente il condomino dissenziente soltanto dal pagamento di esborsi dovuti nel caso di soccombenza processuale del condominio, ma non lo dispensa dal pagamento delle altre spese connesse al giudizio. Gli effetti dell'art. 1132 c.c. sono limitati all'esonero del condomino dissenziente dall'obbligo di contribuire al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, qualora il Condominio risulti soccombente in giudizio, lasciando la stessa norma, comunque, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa. [...] La norma, invece, non prevede affatto che il condomino dissenziente possa con un mero suo atto di volontà esonerarsi dal contribuire a pagare le spese legali occorrenti hic et nunc per la difesa del condominio, spese che, come è evidente, sono cosa assolutamente diversa rispetto a quelle da rifondere ex post alla controparte vittoriosa".
Il dissenso, quindi, non opera come strumento di sottrazione preventiva alle obbligazioni assunte dal condominio per resistere o agire in giudizio. La separazione riguarda le conseguenze della soccombenza, in particolare la rifusione delle spese alla parte vittoriosa, non le spese interne affrontate dalla compagine per gestire la controversia.
Nel caso deciso, il giudizio presupposto non si era concluso con una condanna del condominio. La lite era stata definita con una transazione, che il Tribunale ha valutato nel suo contenuto concreto (si veda anche transazione della lite e obblighi dei condomini). Non è bastata, dunque, la sola presenza di un accordo transattivo per assimilare la definizione negoziale alla perdita della causa.
Il Tribunale ha dato rilievo al risultato economico conseguito dal condominio:
"Venendo, allora, al caso di specie, la controversia promossa dal Condominio è stata definita mediante una transazione la quale, in considerazione del suo concreto contenuto, non può certo essere equiparata ad una ipotesi di soccombenza [del condominio] [...] D'altronde che l'esito della transazione sia favorevole al [condominio] è dovuto al fatto che in assenza di impugnazione il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto esecutivo per una somma pari ad euro 84.385,49 mentre a seguito dell'impugnazione dello stesso e della transazione avvenuta in corso di causa il [condominio] ha previsto un pagamento per una somma omnia pari ad euro 34.634,81".
La differenza tra l'importo del decreto ingiuntivo e quello definito in via transattiva ha orientato la qualificazione dell'esito della lite. Per il Tribunale, la transazione aveva prodotto un risultato favorevole alla compagine, sicché non ricorrevano i presupposti dell'esonero invocato dai condomini dissenzienti.
Da qui il rigetto della domanda di nullità o annullabilità della delibera. Quanto alla riconvenzionale, il condominio disponeva del piano di riparto e i condomini non avevano provato di avere corrisposto le somme dovute; per tale ragione sono stati condannati al pagamento degli oneri approvati, oltre interessi dalla domanda riconvenzionale.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., sez. II, ord. 20 agosto 2021, n. 23254: l'art. 1132 c.c. contempla l'esonero del dissenziente dalla responsabilità per le conseguenze della lite in caso di soccombenza e non incide sulle spese contratte dal condominio nell'interesse comune; la stessa ordinanza distingue le spese di lite in favore della controparte dalle obbligazioni assunte dalla compagine, come quelle collegate a una polizza di tutela legale.
- Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2014, n. 821: l'assemblea può deliberare transazioni riguardanti spese e rapporti di interesse comune; l'accordo transattivo, se rientra nelle attribuzioni assembleari e non incide su diritti reali comuni, vincola anche i condomini non favorevoli.
- Trib. Terni 30 maggio 2022, n. 466: la transazione può essere equiparata alla soccombenza quando, per il suo contenuto, comporti il riconoscimento anche parziale delle ragioni della controparte; in quel diverso scenario, l'addebito ai dissenzienti delle spese legali del condominio è stato ritenuto invalido.
- Trib. Roma 31 marzo 2020, n. 5573: il dissenso presuppone una delibera assembleare sulla lite e non opera per le iniziative giudiziali rientranti nelle attribuzioni proprie dell'amministratore; la manifestazione del dissenso è sottoposta al termine di trenta giorni dalla conoscenza della deliberazione.
Considerazioni conclusive
Il condomino che ha manifestato dissenso alla lite resta tenuto alle spese sostenute dal condominio per la propria difesa quando il giudizio non si conclude con una soccombenza della compagine e, a maggior ragione, quando la transazione consente di evitare un esborso superiore. Nel caso deciso, il passaggio da un decreto ingiuntivo di oltre ottantaquattromila euro a un accordo per poco più di trentaquattromila euro ha impedito di qualificare l'esito come sfavorevole.
La soluzione è coerente con l'impostazione della Cass. civ., sez. II, ord. 20 agosto 2021, n. 23254, che circoscrive l'effetto del dissenso alla responsabilità per le conseguenze della soccombenza e non lo estende automaticamente alle obbligazioni assunte dal condominio nell'interesse comune. Lo stesso criterio aiuta a distinguere le spese dovute alla controparte vittoriosa dalle spese interne di difesa, che restano governate dal riparto condominiale quando manca un esito sfavorevole; in tal senso v. anche dissenso e tutela legale del condominio.
Il controllo sul contenuto della transazione rimane necessario. Trib. Terni 30 maggio 2022, n. 466, ha dato una risposta diversa in presenza di un accordo che, nel caso concreto, era stato letto come riconoscimento delle ragioni altrui ed equiparato alla soccombenza. La differenza non sta nella forma transattiva dell'accordo, ma nel suo effetto sostanziale: una transazione vantaggiosa non coincide con la perdita della lite; una transazione che recepisce le pretese della controparte può invece incidere sull'applicazione dell'art. 1132 c.c. Sul punto v. anche transazione e spese del dissenziente.
Resta fermo anche il limite collegato ai presupposti dell'istituto. Il dissenso opera rispetto alle liti deliberate dall'assemblea e non può essere utilizzato come rifiuto generalizzato di contribuire a qualunque costo legale del condominio; quanto ai presupposti applicativi, può vedersi anche dissenso dalle liti e spese non dovute. La delibera di riparto, in assenza di soccombenza e in presenza di un piano contabile non superato dalla prova del pagamento, conserva quindi efficacia anche verso i condomini dissenzienti.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
