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Va risarcito il condominio che subisce il distacco delle utenze dell'acqua per colpa dell'amministratore disordinato

Il condominio ha diritto al risarcimento per il distacco delle utenze idriche causato dall'amministratore disordinato, con il giudice che ha stabilito una liquidazione equitativa del danno subito.

Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 
15 Mar. 2019

Il fatto. L'ex amministratore, dopo la revoca del mandato, restituiva al Condominio solo una parte della documentazione contabile, peraltro incompleta.

Da tale documentazione erano emerse una serie di gravi mancanze nei pagamenti dei fornitori, che avevano portato anche al distacco della fornitura idrica all'intero stabile, oltre ad un ammanco di cassa per oltre 100mila euro.

Per questi motivi, il Condominio citava in giudizio il professionista chiedendo al giudice di accertare l'ammanco di cassa e condannare l'ex amministratore a risarcire il danno.

Chiedeva anche il rimborso delle somme dovute dal Condominio al Fisco per l'inadempimento agli obblighi tributari, in quanto non erano stati trasmessi nemmeno i modelli 770 e le dichiarazioni sostitutive per gli sgravi.

Ammanco di cassa. Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che, effettivamente, l'amministratore aveva distratto somme ai condomini utilizzandole per fini personali, effettuando numerosi prelievi in contanti o con bancomat privi di qualsiasi riscontro di spesa. Il C.T.U. ha quantificato l'ammanco di cassa in una cifra prossima a quella indicata dal Condominio ed in Tribunale ha condannato l'amministratore alla restituzione del denaro sottratto ai condomini.

Obblighi fiscali. Il Tribunale ha invece respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle sanzioni che il Condominio dovrà pagare all'Agenzia delle Entrate per i gravi inadempimenti dell'ex amministratore nei confronti degli obblighi fiscali.

In questo caso, secondo il giudice, l'ente condominiale ha soltanto paventato dei danni futuri (possibili sanzioni e maggiori interessi) che, tuttavia, non si sono ancora verificati e di cui, peraltro, non ha fornito alcuna prova, dunque non risarcibili.

 Continua [...]

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