Il direttore dei lavori, quale titolare di una posizione di garanzia nei confronti del committente, è tenuto a verificare la conformità, l'idoneità e la corretta posa in opera dei materiali impiegati dall'appaltatore, anche quando si tratti di operazioni apparentemente elementari. Ne risponde, in concorso con l'impresa, qualora non impedisca l'utilizzo di materiali inadeguati o non vigili sulle modalità esecutive, quando da tali omissioni derivino vizi dell'opera. È quanto ha stabilito la Corte di Appello di Genova nella sentenza n. 340 del 30 marzo 2026.
La vicenda
La vicenda trae origine dai lavori di realizzazione di un cappotto termico commissionati da un condominio a un'impresa appaltatrice, con progettazione e direzione lavori affidate ad un geometra. L'opera, eseguita nel 2010, presentava gravi difetti: distacchi, infiltrazioni e carenze strutturali tali da rendere necessario il completo rifacimento del cappotto, come accertato in sede di ATP.
Il condominio agiva quindi in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni sia all'impresa esecutrice sia al direttore dei lavori, ritenuti responsabili rispettivamente per cattiva esecuzione e per omessa vigilanza.
Il Tribunale accertava la responsabilità solidale dei due convenuti, condannandoli al pagamento di oltre 136.000 euro, oltre spese e accessori. In sede di regresso, il giudice attribuiva il 70% della responsabilità all'impresa e il 30% al direttore dei lavori. Veniva inoltre accolta la domanda di manleva proposta dal geometra nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo operativa la polizza professionale stipulata per la progettazione e direzione lavori.
Nei confronti di tale decisione proponevano appello sia l'assicurazione sia il direttore dei lavori. L'assicurazione contestava l'interpretazione delle clausole contrattuali, sostenendo che la polizza escludeva la copertura per i danni alle opere su cui si era intervenuti e, comunque, per i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori. Il geometra, dal canto suo, chiedeva la riduzione o l'esclusione della propria responsabilità, affermando che la causa principale dei difetti era da imputare all'impresa e che i pannelli utilizzati non erano distinguibili a vista.
La decisione
La Corte d'Appello di Genova affronta anzitutto il tema dell'operatività della polizza. Dall'esame delle condizioni generali e delle clausole particolari è emerso che il professionista aveva optato per la clausola "A - Escluso il danno alle opere", che limitava la copertura ai soli danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione dell'opera. Poiché i danni si erano manifestati nel 2018, ben dopo la conclusione dei lavori del 2010, la Corte ritiene corretta l'eccezione dell'assicurazione: la polizza non era operativa. È stata quindi riformata la sentenza nella parte in cui aveva condannato la compagnia a tenere indenne il geometra.
Passando alla responsabilità del direttore dei lavori, la Corte ha confermato integralmente la valutazione del Tribunale. Nel caso concreto, il geometra non aveva impedito l'utilizzo di pannelli inadeguati (EPS a cellula chiusa), né aveva vigilato correttamente sulle modalità di installazione, ritenute dal CTU la causa principale dei distacchi. Inoltre, il contratto di appalto prevedeva espressamente l'obbligo del direttore lavori di controllare la qualità e la provenienza dei materiali, obbligo non adempiuto.
La Corte ha respinto quindi l'appello del professionista, confermando la sua responsabilità nella misura del 30% e la condanna solidale con l'impresa appaltatrice. Viene invece accolto l'appello dell'assicurazione, con esclusione della manleva e riforma dei capi della sentenza relativi alla polizza.
Considerazioni conclusive
Il direttore dei lavori non è una figura meramente formale, né un semplice tramite tra committente e impresa. La sua funzione è quella di garante tecnico dell'opera, chiamato a vigilare affinché ogni fase esecutiva si svolga nel rispetto del progetto, del capitolato e delle regole dell'arte.
In questo quadro, il tema dei materiali assume un rilievo centrale. Il direttore dei lavori non può limitarsi a verificare che l'impresa "faccia qualcosa": rientra nei suoi obblighi l'accertamento della conformità dei materiali impiegati rispetto al progetto e al capitolato, la verifica della loro idoneità tecnica, la richiesta delle certificazioni necessarie e l'adozione di ogni accorgimento utile a prevenire difetti costruttivi (Cass. n. 10728/2008).
Anche quando l'esecuzione materiale è affidata all'impresa, il direttore dei lavori deve comunque esercitare un controllo effettivo, articolato in visite periodiche, sopralluoghi mirati nelle fasi critiche e contatti diretti con i tecnici dell'appaltatore.
È importante sottolineare che il direttore dei lavori non deve solo verificare la qualità dei materiali, ma anche la loro corretta posa in opera (Cass. n. 619/2026). Le fasi esecutive, come l'installazione di pannelli isolanti, richiedono un controllo attento, soprattutto nei momenti tecnicamente più delicati.
La sentenza in commento si colloca perfettamente in questa linea interpretativa: il direttore dei lavori non aveva impedito l'utilizzo di pannelli inadeguati e non aveva vigilato sulla corretta posa del cappotto termico, attività che, pur essendo materialmente eseguite dall'impresa, richiedevano un controllo tecnico qualificato. Da qui la conferma della sua responsabilità.
In ogni caso la Corte di Appello di Genova conferma che il direttore dei lavori non può sottrarsi alla responsabilità invocando la natura "elementare" delle operazioni eseguite dall'impresa: quando la sua vigilanza avrebbe potuto evitare l'errore tecnico, la sua responsabilità si affianca a quella dell'appaltatore, dando luogo a un vincolo solidale pienamente coerente con la logica del concorso di cause.
La solidarietà opera automaticamente, perché tutela l'interesse del danneggiato a ottenere l'integrale ristoro da uno qualsiasi dei coobbligati. Solo in un secondo momento (e solo su specifica domanda) il giudice può procedere alla ripartizione interna delle rispettive quote di responsabilità. E se non è possibile stabilire con precisione il diverso peso causale delle condotte, si applica il criterio sussidiario della parità delle colpe, previsto dall'art. 2055 c.c., comma 3.
