Il Tribunale di Lamezia Terme, con il decreto n. 7469 del 18 settembre 2023, ha ritenuto improcedibile la denuncia di nuova opera intrapresa da un condomino avverso la realizzazione di un nuovo ascensore che, a suo dire, avrebbe pregiudicato la stabilità e la sicurezza dell'edificio condominiale. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.
Fatto e decisione
Un condomino faceva ricorso al tribunale per ottenere la sospensione dei lavori di installazione di un nuovo ascensore intrapresi nell'edificio. Secondo il ricorrente, infatti, l'opera avrebbe pregiudicato seriamente la stabilità e la sicurezza del fabbricato.
Nello specifico, i lavori avrebbero dovuto comportare la completa sostituzione dell'ascensore preesistente elettrico a funi e con sala macchine in sommità nel sottotetto con altro di tipo diverso senza sala macchine.
Negata la tutela cautelare inaudita altera parte tipica del procedimento che caratterizza l'azione di nunciazione, instaurato il contraddittorio, si costituiva il condominio il quale, nel merito, contestava la ricostruzione fattuale e giuridica di controparte deducendo l'inesistenza, nella specie, dei presupposti richiesti dalle norme invocate. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con liquidazione a suo favore delle spese di lite.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con il provvedimento in commento, ha dichiarato improcedibile l'azione intrapresa dal ricorrente.
Dagli atti di causa, infatti, è risultato evidente come l'opera della cui pericolosità ci si lamentava (cioè, l'installazione del nuovo ascensore) fosse già ultimata prima della presentazione del ricorso.
Secondo l'arti. 1171 c.c., «Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio».
La mancata ultimazione dell'opera è quindi condizione fondamentale per poter esperire l'azione di nunciazione in commento; il fatto che non debba essere trascorso un anno dal suo inizio, di per sé, non è sufficiente a legittimare il ricorso se non abbinato alla mancata ultimazione dell'opera.
Come ricordato dal decreto in commento, la denuncia di nuova opera di cui all'art. 1171 c.c. è l'azione volta a tutelare il possessore (così come il proprietario o il titolare di un altro diritto reale di godimento) dal pericolo di danno alla res che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, allorché taluno intraprenda una nuova opera su di un fondo proprio od altrui.
Finché l'opera medesima non sia completata e non sia trascorso un anno dal suo inizio, egli è legittimato a chiedere al giudice di imporre al soggetto che sta compiendo l'opera il divieto alla sua prosecuzione, ovvero di consentirla, con l'obbligo di attenersi a determinate cautele che assicurino l'eliminazione (o, almeno, il minimizzarsi) dei rischi temuti dall'attore.
Alla luce di ciò, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, senza necessità di approfondire nel merito le doglianze avanzate dal condomino circa la presunta pericolosità dell'opera.
Considerazioni conclusive
Il provvedimento del tribunale calabrese appare inappuntabile, ponendosi nel solco tracciato dalla pacifica giurisprudenza.
Come ricordato dalla pronuncia in commento, tre sono gli elementi costitutivi della fattispecie:
- la condotta umana, che deve essere illecita o lesiva della proprietà o del possesso dell'attore (Cass., n. 2897/1987);
- la nuova opera, che non deve essere ancora terminata (Cass. n. 4649/1991; Cass. n. 4531/1992), poiché dopo l'ultimazione della stessa non sarà più possibile ricorrere all'azione di nunciazione ma dovrà farsi ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e all'eliminazione della situazione dannosa (in particolare, in presenza dei presupposti necessari all'esercizio dell'azione, le azioni possessorie di cui agli artt. 1168-1170 c.c.). In questo senso copiosa giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 3573/2002; Cass., n. 4649/1991; Trib. Padova, 9.6.2006);
- un ragionevole timore di danno, intendendo non un danno certo o attuale (Cass., n. 1736/1979), bensì il timore di un pregiudizio che potrebbe derivare da opere che, pur se non immediatamente lesive, sono suscettibili di essere ritenute in futuro fonte di un danno, in forza dei caratteri obiettivi che potrebbero assumere laddove condotte a termine (Cass. n. 4802/1988).
Peraltro, non può essere trascurato l'orientamento giurisprudenziale (Cass., sent. n. 22589/2020) secondo cui, in tema di denuncia di nuova opera, il difetto dei requisiti della mancata ultimazione dell'opera e del mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori, se osta all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti nella fase preliminare di natura cautelare, non interferisce sulla successiva ed autonoma fase di merito, nonché sulla proponibilità della relativa domanda, qualora si tratti di azione di natura petitoria e non meramente possessoria.
