L'impugnazione di una delibera deve essere preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti ad un organismo di mediazione abilitato, quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale. Successivamente, in caso di esito negativo del predetto tentativo di conciliazione, il condomino, che intenda ottenere l'annullamento della delibera, deve rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
A tale proposito si ricorda che il giudice di pace è competente per tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando la legge non le attribuisce alla competenza di un altro giudice (articolo 7 c.p.c.).
Si prevede poi che il Tribunale sia competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice e che inoltre abbia competenza - oltre a quella esclusiva per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso e per l'esecuzione forzata - in generale per ogni causa di valore indeterminabile (articolo 9 c.p.c.).
Quindi, per le cause di impugnazione di una delibera condominiale, sarà il Giudice di Pace ad essere competente qualora il valore della causa non sia superiore ad € 10.000,00; qualora invece il valore sia superiore ad € 10.000,00 la competenza spetterà al Tribunale.
In merito al problema dell'identificazione del valore della causa relativo all'impugnazione di una delibera condominiale, però, vi è stato un andamento oscillante della giurisprudenza di Cassazione (e sarebbe forse opportuno sul punto un intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte).
Orientamento meno recente
Secondo la posizione meno recente, in una controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall'assemblea, il valore della causa si determina in base all'importo contestato e non all'intero ammontare di esso perché la decisione non implica una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità (Cass. civ., sez. II, 24/01/2001, n. 971).
In precedenza è stato affermato che, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (Cass. civ., Sez. II, 16/03/2010, n. 6363).
I chiarimenti del Ministero di Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia
Gli uffici del Ministero di Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - nel rispondere ad un quesito posto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo - ha sottolineato che il predetto orientamento è stato recentemente superato.
In particolare il Dirigente ministeriale ha notato che recentemente vi è stato un netto revirement ad opera della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale la determinazione del valore della causa di impugnazione di delibera assembleare non deve essere parametrata unicamente alla quota imputata al condomino che agisce (Cass. civ., sez. II, 07/07/2021, n. 19250).
Questa più recente interpretazione tiene adeguatamente conto della considerazione che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l'annullamento della impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale produce sempre un effetto caducatorio unitario.
L'effetto della sentenza di annullamento opera, infatti, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro.
La domanda di impugnazione del singolo non può intendersi, perciò, ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell'intera deliberazione.
Tale ampliamento dell'efficacia del giudicato a tutti i componenti dell'organizzazione condominiale è, del resto, coerente col disposto del primo comma dell'art. 1137 c.c., per cui le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l'impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari.
L'individuata soluzione è in linea anche con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. - per il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. civ., sez. VI, 06/02/2018, n. 2850).
In considerazione dei principi di diritto sopra richiamati, lo stesso ufficio ministeriale ha chiaramente affermato che nei procedimenti di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, il valore del procedimento, che ad ogni modo deve essere indicato nell'atto introduttivo, è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione (provvedimento 20 maggio 2023).
In ogni caso ha invitato il Presidente della Corte di appello di Palermo, a cui la nota è stata indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della risposta tra tutti gli uffici del distretto.
