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Danno alla salute e disturbo notturno giustificano l'allontanamento dei cani

Il giudice può ordinare il trasferimento degli animali domestici quando le immissioni sonore superano la normale tollerabilità e provocano danni documentati alla salute o al riposo degli altri condomini.

CondominioWeb Lex AI 
04 Nov. 2025

La presenza di animali domestici nelle proprietà immobiliari è oggi espressamente tutelata dall'art. 1138, comma 5, c.c., che stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Tuttavia, tale diritto incontra limiti precisi: la detenzione degli animali deve avvenire nel rispetto della normativa sulle immissioni e dei diritti degli altri condomini, secondo i principi della normale tollerabilità e del buon vicinato.

Il proprietario dell'animale domestico è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale provochi danni a terzi o disturbi alla quiete pubblica o privata. In presenza di comportamenti omissivi, la tutela giurisdizionale può estendersi fino all'adozione di provvedimenti urgenti e atipici, come l'ordine di trasferimento dell'animale.

La vicenda

Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Bologna (ordinanza ex art. 700 c.p.c., 27 ottobre 2025, n. 11396/2025 R.G.A.C.), il ricorrente, proprietario di un'unità abitativa al piano terra, aveva lamentato che nell'appartamento antistante erano custoditi cani di grossa taglia lasciati soli per molte ore. Le deiezioni degli animali provocavano odori nauseabondi costringendo il ricorrente a tenere le finestre chiuse; inoltre, a partire da ottobre 2024 si erano aggiunte immissioni sonore dovute a intenso abbaiare notturno.

A nulla erano valse le richieste dell'amministratore e la successiva querela. Il ricorrente aveva prodotto in giudizio registrazioni sonore effettuate tra aprile e giugno 2025 in diverse fasce orarie e una misurazione fonometrica (6 luglio 2025) attestante un valore medio di rumore pari a 54.6 dB con picco a 68.5 dB e un differenziale tra livello minimo (cani in silenzio) e medio pari a circa 18 dB. Inoltre, aveva depositato certificati medici attestanti gravi ripercussioni sulla salute psico-fisica (sindrome ansioso-depressiva reattiva da insonnia), sull'attività lavorativa e sulla vita quotidiana.

La decisione

Sulla base delle prove fornite dal ricorrente, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., ordinando alla resistente di provvedere immediatamente a trasferire altrove i cani custoditi all'interno della propria unità immobiliare.

È stata altresì applicata una misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. pari a euro 15 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine, con condanna della resistente anche alle spese legali, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.

Sussistenza del fumus boni iuris: Il giudice ha rilevato che "le immissioni sonore derivanti dall'abbaiare dei cani si propagano alla proprietà del ricorrente ad ogni ora del giorno e della notte con un differenziale tra il livello sonoro 'normale' e quello medio quando i cani abbaiano pari a 18 dB (cfr. doc. 12)". È stato richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. è superata con un differenziale superiore a 3 dB (Cass., SS.UU., 27.02.2013, n. 4848)".

Sussistenza del periculum in mora: Il Tribunale ha valorizzato la documentazione medica prodotta dal ricorrente: "Tale situazione si riflette sulle attività lavorative quotidiane [...] L'incresciosa situazione si sta protraendo dal mese di gennaio [...] tanto che il professore sta assumendo ansiolitici ipnoinducenti antidepressivi e farmaci per le problematiche gastrointestinali" (doc. 13). Il giudice ha ritenuto integrata la lesione di diritti fondamentali quali la salute e il riposo quotidiano, non pienamente satisfattibili con una tutela risarcitoria per equivalente, osservando che l'irreparabilità del danno non richiede l'assoluta irreversibilità della lesione, ma anche la sola estrema difficoltà del ripristino dello status quo ante.

L'ordinanza ha sottolineato come la resistente abbia dimostrato "disinteresse ai diritti dei condomini e non abbia rimediato nonostante i numerosi richiami all'incapacità di gestire i propri cani in modo da non arrecare pregiudizio al ricorrente".

I riferimenti giurisprudenziali

L'ordinanza ha fatto applicazione dell'indirizzo consolidato della Cassazione secondo cui "la presenza di un cane all'interno di una struttura condominiale non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, sicché i proprietari dell'animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale stesso, soprattutto nelle ore notturne; [...] In tema di immissioni in ambito condominiale superano la normale tollerabilità i rumori derivanti dai latrati insistenti del cane e dalle riunioni rumorose" (Cass., sez. II civ., 26 marzo 2008, n. 7856).

Inoltre, è stato richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. è superata quando vi sia "[...] un differenziale superiore a 3 dB tra rumore ambientale ordinario e quello prodotto dall'immissione contestata" (Cass., SS.UU., n. 4848/2013).

Considerazioni conclusive

L'ordinanza conferma che il diritto alla detenzione degli animali domestici incontra limiti oggettivi nella tutela della salute e della quiete degli altri condomini, in applicazione dell'art. 844 c.c. e della giurisprudenza consolidata.

Nel caso concreto, il superamento significativo dei limiti di normale tollerabilità (differenziale pari a 18 dB, accertato con misurazione fonometrica) e le comprovate ripercussioni sulla salute del ricorrente hanno giustificato una misura inibitoria atipica e immediata, con ordine di trasferimento dei cani e applicazione della misura coercitiva di cui all'art. 614-bis c.p.c.

La decisione mostra che, in presenza di riscontri oggettivi sulle immissioni (registrazioni e misurazioni) e di documentazione medica idonea a provare il pregiudizio, il giudice civile - anche in sede cautelare - può adottare misure atipiche idonee a eliminare l'immissione intollerabile.

Restano, comunque, margini valutativi legati al caso concreto (intensità e durata delle immissioni, condizioni dei luoghi, effetti sulla salute e sulla vita quotidiana): in assenza di prove tecniche adeguate o in presenza di condotte collaborative del proprietario dell'animale volte a eliminare le cause del disturbo, il provvedimento potrebbe essere diverso o meno incisivo.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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