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Crollo del muro di recinzione: rigettata domanda di risarcimento per condotta imprudente del danneggiato

La condotta negligente di chi parcheggia in un’area segnalata come pericolosa può escludere il risarcimento per i danni causati dal crollo del muro

Avv. Laura Cecchini 
24 Feb. 2025

Nelle controversie che investono pretese risarcitorie afferenti a danni imputabili alla responsabilità del condominio per omessa custodia ex art. 2051 c.c., è indefettibile procedere ad una scrupolosa indagine dello stato dei luoghi e, successivamente, ad un apprezzamento di tutte le circostanze, ivi comprese le singole condotte poste in essere dalle parti, per poter valutare la eventuale incidenza, ovvero l'efficacia causale, delle stesse in relazione al verificarsi dell'episodio contestato.

La vertenza posta all'attenzione del Tribunale di Catanzaro (sentenza n.207 del 3 febbraio 2025) tratta una fattispecie di certo interesse, in quanto attiene alla domanda di condanna, promossa da una condomina nei confronti del condominio, a seguito dei danni subiti al proprio veicolo a causa del crollo del muro di recinzione in prossimità del quale lo stesso era stato parcheggiato.

In proposito, appare imprescindibile, dunque e primariamente, effettuare una attenta ricognizione delle condizioni dell'area in cui si è realizzato il sinistro che ha originato la lite, mediante documentazione fotografica e assunzione di prove testimoniali, per accertare la presenza o meno di un pericolo non opportunamente segnalato e, per l'effetto, la sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia ed i danni lamentati.

Esperita tale ricognizione, l'opera del Giudicante dovrà necessariamente attendere alla disamina delle norme dettate in materia interpretate secondo i principi espressi dalla Giurisprudenza.

Fatto e decisione

Una condomina ha convenuto avanti al Tribunale il condominio per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati dalla sua auto in occasione del crollo del muro di recinzione nelle cui adiacenze la stessa era posta in sosta.

Il condominio si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, all'uopo rilevando che il muro de quo insiste su terreno in proprietà della società ferroviaria chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di quest'ultima.

Nel merito, il condominio ha dedotto che la pericolosità del muro era ben nota da anni e conosciuta dalla condomina, in quanto era stato apposto nastro segnaletico a delimitare la zona in questione, nonché affissi avvisi nell'atrio del palazzo per informare della precarietà della predetta situazione, motivo per cui il contegno tenuto dalla attrice era stato idoneo ad interrompere il nesso di causa, così concludendo per il rigetto della domanda.

Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita la società ferroviaria la quale ha confermato che il muro e l'area circostante erano in sua proprietà, obiettando l'intervenuta abusiva sopraelevazione dello stesso e la illegittima realizzazione dell'area destinata a parcheggio.

In via subordinata, la società ferroviaria ha chiesto di accertarsi la esclusiva responsabilità della attrice, ai sensi dell'art. 1127, comma II, c.c., ulteriormente domandando di essere manlevata dal condominio, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, stante l'arbitrario uso e possesso dell'area.

Il Giudice ha rigettato la domanda, dopo ampia istruttoria in cui è stato espletato interrogatorio formale della attrice ed assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti, per le ragioni in appresso illustrate.

Responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Qualora, come nel caso, sia invocata la responsabilità per danni da cose in custodia, non possiamo omettere di richiamare il dettato normativo dell'art. 2051 c.c., in aderenza al quale "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

A tal riguardo, è confacente rappresentare che, in ragione del possesso della cosa, inteso quale sua disponibilità, e del potere sulla stessa, il custode ha il dovere di apprestare la sua regolare manutenzione ed ogni intervento atto ad evitare che possa essere arrecato pregiudizio o danno a terzi, per cui ne sarà chiamato a rispondere, fatta salva la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito.

La responsabilità per cose in custodia configura, quindi, un'ipotesi di responsabilità di natura oggettiva.

Ebbene, da tali premesse, ne deriva che sul soggetto che si assume danneggiato e reclama il diritto al risarcimento incombe l'onere di dimostrare la presenza di una insidia o di un pericolo, causato dalla carenza della dovuta vigilanza, non evitabile, né prevedibile secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia unitamente al nesso di casualità tra la cosa e l'evento che ha provocato il danno.

Al contempo, su colui che è stato chiamato in giudizio a rispondere del danno incomberà la prova del caso fortuito, riferibile anche alla stessa condotta posta in essere dal danneggiato, quale elemento e determinante ad attenuare o, addirittura, interrompere in toto la relazione tra la cosa e l'evento.

Sulla questione, indirizzo costante della Giurisprudenza ha affermato che "L'onere probatorio comporta, a carico del danneggiato, la prova del rapporto di custodia e della derivazione del danno dalla cosa custodita ed altresì, se la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, la dimostrazione che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato" (Tribunale sez. II - Taranto, 17/03/2022, n. 687).

In aderenza ai principi espressi nella citata pronuncia, enunciati in conformità all'orientamento della Giurisprudenza di Legittimità, è indubbio che il contegno del presunto danneggiato da cose in custodia possa essere valutato e abbia rilevanza tanto a titolo di concorso di colpa ex art. 1127, comma I, c.c., che quale caso fortuito.

Ne deriva che, per poter vedere rigettata ogni pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti, il custode dovrà dimostrare che il danneggiato ha tenuto una condotta negligente e che quella condotta non era prevedibile e/o, comunque, tale da potersi qualificare come inattendibile da una persona sensata.

Prova della condotta imprudente del danneggiato quale caso fortuito

Fermo quanto sopra esposto ed argomentato, ritenuto che, nel caso, la prova della condotta imprudente del danneggiato prescinde dalla titolarità della proprietà del muro, ai fini della imputazione della responsabilità, le risultanze delle prove documentali, nonché di quelle assunte mediante interrogatorio formale dell'attrice ed escussione dei testimoni citati, sono risultate determinanti.

Invero, dalla audizione dei testimoni, è emerso che l'area antistante al muro era interdetta alla sosta e che ivi era stato posto un nastro bianco e rosso a delimitazione della stessa, oltre alla avvenuta precedente affissione di avvisi nell'androne dell'edificio condominiale che informavano del pericolo.

Sulla scorta di tali circostanze, l'attrice non poteva reputarsi ignara della situazione di pregiudizio in cui versava il muro, precisando che, nell'ipotesi de qua, risulta dimostrata anche la percezione ictu oculi della instabilità dello stesso in quanto si presentava inclinato.

Ed ancora, dall'esame dei verbali delle assemblee condominiali, è emerso che, già anni prima del sinistro, l 'attrice aveva chiesto la messa in sicurezza del muro, motivo per cui era a lei nota il suo stato pericolante.

Pertanto, in considerazione delle risultanze sopra riepilogate, è lampante la negligenza del contegno dell'attrice, la quale ha parcheggiato l'auto in prossimità del muro in disprezzo del divieto di sosta in tale zona e, per l'effetto, atto ad interrompere il nesso di casualità di cui all'art. 2051 c.c.

Al contempo, non vi è dubbio come tale accertamento abbia riflessi anche in ordine alla imputazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. poiché il fatto del terzo, da assumersi quale caso fortuito, è da solo causa efficiente a determinare l'evento dannoso.

Il Tribunale ha giustamente respinto domanda, condannando l'attrice alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del condominio e della società ferroviaria.

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