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Crollo di un balcone. I danni a terzi sono a carico del proprietario e non del condominio. Una sentenza innovativa

In caso di deroga (fatti concludenti) al criterio legale di ripartizione, le spese di manutenzione delle mensole che sorreggono i balconi sono a carico del proprietario esclusivo.

Avv.to Maurizio Tarantino 
23 Apr. 2018

Il Tribunale di Palermo stabilisce un principio innovativo nel nostro ordinamento. Si ringrazia l'Avvocato Rosario Dolce, intervenuto quale procuratore della parte danneggiata, per la segnalazione della sentenza

La vicenda. Tizio aveva chiesto al Tribunale di Palermo la condanna di Caio al risarcimento di tutti i danni patrimoniali di circa 23 mila euro, riportati dalla propria autovettura a seguito del crollo di un balcone posto a servizio dell'immobile, di proprietà del convenuto.

Costituendosi in giudizio, il convenuto eccepiva che la responsabilità dell'evento dannoso era da attribuire al Condominio in quanto il crollo del balcone era stato cagionato dal distacco delle mensole che lo sorreggevano, cioè da beni aventi natura condominiale.

Per tali ragioni, il convenuto chiedeva la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice che assicurava, per i danni derivanti a terzi, il predetto Condominio; pertanto chiedeva di essere garantito e tenuto indenne dalla Compagnia di assicurazione dalle eventuali somme che sarebbe stato condannato a pagare.

Il ragionamento del Tribunale di Palermo. Preliminarmente, il giudice ha evidenziato che dalla relazione redatta dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, era emerso che vi era stato un crollo totale del balcone di Caio realizzato in cemento, con lastra di marmo, maniglioni in pietra di tufo e ringhiera in ferro e che durante la caduta veniva danneggiava la ringhiera, la lastra di marmo e l'estradosso del balcone della proprietaria del secondo piano, finendo la sua corsa sull'autovettura di proprietà dell'attore.

Tuttavia, secondo il convenuto, la responsabilità dei danni subiti dall'auto dell'attore sarebbe stata del Condominio in quanto il crollo del balcone era stato determinato dal collasso contemporaneo delle quattro mensole in tufo che sorreggevano detto balcone, così come risultava dalla relazione depositata dal tecnico del Comune di Palermo che aveva effettuato un accertamento sui luoghi.

Dunque, a parere di Caio, le mensole o modiglioni del balcone in questione, data la loro funzione decorativa dell'intero edificio, costituiscono parti integranti della facciata, quindi devono considerarsi parti comuni dell'edificio, con la conseguenza che il Condominio è responsabile della loro conservazione e manutenzione ed è tenuto a rispondere dei danni risentiti da terzi a causa del crollo.

 Continua [...]

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