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Criticare la gestione precedente al nuovo amministratore con fatti veri e pertinenti non determina diffamazione

Le comunicazioni critiche inviate dai condomini al nuovo amministratore, se limitate a fatti veri e rilevanti per la gestione condominiale e non divulgate a terzi, non configurano diffamazione.

CondominioWeb Lex AI 
09 Ott. 2025

L'invio di comunicazioni critiche da parte di condomini al nuovo amministratore, contenenti rilievi sull'operato del precedente amministratore, non integra l'illecito diffamatorio ex art. 595 c.p. quando i fatti riferiti sono veri, pertinenti alla gestione condominiale e non risultano comunicati a una pluralità di persone.

Il Tribunale ha escluso l'elemento oggettivo della diffamazione (mancanza della "comunicazione con più persone") e ha ritenuto le espressioni nei limiti del diritto di critica in ambito condominiale, rigettando la domanda risarcitoria.

La vicenda

L'amministratore revocato di un condominio ha citato in giudizio alcuni condomini, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito di comunicazioni inviate dagli stessi al nuovo amministratore.

Tali comunicazioni contenevano rilievi sulla precedente gestione, in particolare riguardo a due episodi di distacco/depotenziamento della corrente dell'ascensore dovuti all'omesso pagamento di fatture Enel. L'attore assumeva che tali comunicazioni integrassero diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p., avendo leso la sua reputazione personale e professionale.

I convenuti hanno contestato le domande, evidenziando che le comunicazioni riportavano fatti realmente accaduti, documentati e già noti ai partecipanti all'assemblea condominiale, senza essere stati divulgati a terzi estranei. Hanno altresì evidenziato che i toni, pur polemici, erano funzionali alla manifestazione del dissenso rispetto alla gestione dell'amministratore revocato.

La decisione

Il Tribunale di Castrovillari (sentenza n.1541 del 24 settembre 2025, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.) ha rigettato la domanda attorea, escludendo la sussistenza del fatto diffamatorio.

"Secondo costante giurisprudenza la diffamazione è strutturalmente costruita da due elementi: quello della offesa indiretta (in assenza del soggetto passivo) e quello della comunicazione con più persone; quest'ultimo elemento è del tutto insussistente nel caso di specie in cui le espressioni ritenute diffamatorie sono contenute in una comunicazione inviata solamente al nuovo amministratore di condominio, non avendo l'attore neanche allegato alcun elemento da cui desumere la prevedibilità in concreto dell'accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo della stessa, così che deve escludersi che possa essere integrato l'elemento oggettivo della "comunicazione a più persone"."

Il giudice ha inoltre evidenziato che:

"La critica contenuta nella comunicazione non sia diffamatoria e non leda alcun diritto alla onorabilità o alla reputazione dell'attore in quanto riferita a rapporti condominiali improntati ad un atteggiamento, da parte dell'attore stesso, di grave negligenza, per l'omissione dei più basilari adempimenti cui era chiamato in qualità amministratore di condominio, quali il pagamento delle bollette dell'energia elettrica, incontestato e anzi espressamente ammesso dall'attore in sede di interrogatorio formale."

Sul punto centrale:

"Non è pertanto rinvenibile alcuna compromissione alla reputazione dell'attore visto che i convenuti si sono limitati ad enumerare una serie di circostanze fattuali veritiere - inerenti al mancato pagamento di bollette condominiali cui era conseguito il distacco dell'energia elettrica - con l'utilizzo di espressioni e toni che, anche se polemici, non costituiscono un attacco personale tale da violare l'onore, il decoro e la reputazione dell'attore".

Il Tribunale ha, inoltre, escluso qualsiasi rilevanza penale del contenuto del verbale assembleare del 09.09.2016, trattandosi di circostanze discusse tra soggetti direttamente interessati ai fatti di gestione.

È stata respinta anche la domanda riconvenzionale dei convenuti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., primo comma, per difetto di prova del danno; parimenti esclusa l'applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.

I riferimenti giurisprudenziali

Il provvedimento applica i principi consolidati in tema di diffamazione: necessità della comunicazione a più persone quale requisito oggettivo e rispetto dei limiti del diritto di critica (verità dei fatti, pertinenza all'interesse condominiale e continenza espressiva). La decisione non richiama specifici arresti della Corte di cassazione, ma si colloca nel solco dell'orientamento maggioritario.

Considerazioni conclusive

La pronuncia chiarisce che comunicazioni interne al condominio rivolte al nuovo amministratore, che riportino fatti veri e rilevanti per l'interesse comune, non integrano diffamazione. Decisiva, nel caso concreto, l'assenza della comunicazione a più persone e la veridicità delle circostanze esposte, ammesse dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale.

Restano, ovviamente, limiti invalicabili: il diritto di critica non copre espressioni gratuite, gravemente offensive o non rispondenti al vero, né condotte che comportino la diffusione a terzi estranei del contenuto lesivo.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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