In tal caso è importante stabilire quale sia l'onere probatorio che grava sull'amministratore uscente nell'ambito del giudizio volto a conseguire la condanna del condominio al rimborso delle anticipazioni operate nel corso della gestione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione (Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2019, n. 5611; Cass. civ., sez. VI, 17 agosto 2017, n. 20137; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2006, n. 7498).
È dunque l'amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute. Viene da domandarsi se tale prova possa essere fornita anche nel caso in cui l'amministratore non abbia aperto un conto corrente condominiale (l'articolo 1129 c.c., al comma 7, prevede che l'obbligo dell'amministratore di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio). La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 37476 del 22 dicembre 2022.
Crediti dell'ex amministratore: mancata apertura del conto corrente. La vicenda
Un ex amministratore di condominio si rivolgeva la Giudice di Pace sostenendo di aver anticipato una certa somma a favore del condominio che aveva amministrato e di avere inutilmente richiesto ai condomini la restituzione di tali somme.
Il Giudice di Pace emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti del predetto caseggiato per la restituzione di quanto da lui anticipato.
Il condominio, però, presentava opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo che l'amministratore non aveva tenuto una regolare contabilità, nel senso che non aveva predisposto un registro di contabilità, né aveva aperto il conto corrente condominiale; di conseguenza i condomini lamentavano una irregolare gestione contabile, con conseguente impossibilità per di avere visione dei movimenti in entrata e in uscita eseguiti dall'amministratore; secondo i condomini il credito dell'ex amministratore non era dunque provato e non poteva considerarsi come prova un preteso riconoscimento di debito che invece non aveva affatto quella natura.
Il condominio proponeva pure domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da distrazione di somme.
Il Giudice di Pace dava torto ai condomini, ritenendo provato il credito, sia in ragione della risultanza contabile, che in regione del riconoscimento effettuato dal successivo amministratore del condominio.
Il Tribunale di Torino riteneva invece che l'ex amministratore non avesse affatto provato specificamente gli esborsi fatti dal proprio conto, di cui chiedeva il rimborso, e che, anzi, l'assenza di un conto corrente del condominio impediva per l'appunto di verificare con esattezza i movimenti effettuati dall'amministratore.
Secondo lo stesso giudice l'amministratore non aveva indicato espressamente, e conseguentemente allegato, i relativi documenti, ossia quali fossero le spese singolarmente da lui effettuate nell'interesse del condominio e di cui aveva diritto alla restituzione.
In ogni caso negava che il successivo amministratore, o comunque il condominio, potessero aver effettuato un riconoscimento di debito come invece sostenuto dal ricorrente.
L'amministratore uscente ricorreva in cassazione insistendo nel sostenere come i documenti in atti provassero in modo inequivoco il suo credito. Inoltre sosteneva che la sua pretesa, ossia il fatto di aver effettuato pagamenti con fondi propri, non era stata espressamente contestata dalla controparte, e dunque doveva ritenersi come fatto ammesso così come aveva correttamente osservato il giudice di primo grado.
La decisione
La Cassazione ha notato che la mancanza di conto corrente del condominio e, quindi, di una chiara contabilità, rende impossibile stabilire con esattezza se i pagamenti effettuati da un ex amministratore derivino da fondi propri di quest'ultimo oppure da fondi del condominio.
In ogni caso come ricordano i giudici supremi non è possibile individuare eventuali crediti dell'amministratore uscente dal mero saldo contabile che indica maggiori uscite rispetto alle entrate.
Del resto la Cassazione ha evidenziato come dalla corrispondenza tra il ricorrente ed il condominio fosse emerso che quest'ultimo aveva contestato invece la pretesa dell'amministratore rispondendo espressamente alla diffida di costui.
Allo stesso modo l'amministratore successivo aveva espressamente replicato che occorreva una verifica della contabilità per stabilire se fosse o meno fondata la pretesa del ricorrente.
