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Corte adiacente all'appartamento di un condomino: cosa serve per dimostrare di esserne proprietari?

Per ottenere il riconoscimento della proprietà esclusiva di una corte adiacente a un appartamento è necessario dimostrare la continuità dei titoli e, in alternativa, il possesso protratto nel tempo conforme al titolo.

Dott. Giuseppe Bordolli 
12 Ago. 2025

Una recente sentenza della Cassazione ha affrontato una complessa controversia in materia di proprietà immobiliare, scaturita dalla rivendicazione di una corte adiacente a un appartamento condominiale (Cass. civ., sez. II, 04/08/2025, n. 22561).

La vicenda

Una condomina, proprietaria di un appartamento, chiedeva al Tribunale di accertare il suo diritto di proprietà sulla corte adiacente all'appartamento, sostenendo che altro condomino aveva compiuto atti volti a impossessarsi indebitamente di quella corte. Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo l'attrice come proprietaria esclusiva della corte oggetto della causa.

Il soccombente impugnava la sentenza, ma la Corte d'Appello rigettava il ricorso, confermando la decisione del Tribunale.

I giudici di secondo grado ritenevano che la documentazione prodotta dall'attrice fosse sufficiente a dimostrare la continuità dei titoli di proprietà.

Inoltre, gli stessi giudici consideravano rilevante il fatto che la detta condomina avesse posseduto il bene per oltre vent'anni senza che nessuno ne contestasse il possesso, elemento che avrebbe rafforzato ulteriormente la legittimità della sua pretesa.

Del resto, ad avviso della Corte di Appello, il convenuto non aveva mai messo in discussione in modo diretto il diritto di proprietà della controparte, limitandosi a sostenere che la corte in questione fosse condominiale, quindi condivisa tra più proprietari.

I giudici di secondo grado facevano presente però che le prove emerse nel corso del processo hanno mostrato chiaramente che quella corte è una pertinenza dell'appartamento al piano terra.

La Corte riteneva la relazione del consulente tecnico d'ufficio, favorevole a riconoscere l'attrice come titolare della corte contesa, esaustiva e ben motivata. Il soccombente ricorreva in Cassazione.

Nel primo motivo di ricorso, sosteneva che la Corte avesse fondato il proprio ragionamento su presupposti errati, giungendo così a una decisione che definiva abnorme e ingiusta. In particolare, riteneva che la Corte avesse ricostruito in modo scorretto la continuità dei titoli di proprietà relativi alla corte oggetto della causa.

Secondo il ricorrente, era evidente che il bene in questione non fosse mai stato trasferito, perché nell'atto del 27 aprile 1960, con cui l'I.A.C.P. vendeva l'appartamento, non si faceva alcuna menzione della piccola corte adiacente. In quell'atto, infatti, si descriveva l'immobile come composto soltanto da due stanze, cucina e bagno, senza alcun riferimento alla corte.

Per questo motivo, il ricorrente riteneva che la proprietà della corte non fosse mai passata a chi sosteneva di averla acquistata.

Aggiungeva, inoltre, di aver sempre contestato in modo specifico, in tutti gli atti del processo, sia l'occupazione del cortile da parte della controparte sia la legittimità del suo acquisto.

Secondo il ricorrente, la natura condominiale del cortile derivava direttamente dalla legge, in virtù del suo legame funzionale con le proprietà esclusive, dato che vi insistevano impianti idrici, fognari e pozzetti di ispezione.

Infine, criticava la Corte d'Appello per aver superato la presunzione di condominialità prevista dall'articolo 1117 c.c. senza che la controparte avesse fornito una prova certa che il bene non fosse mai stato comune.

La decisione della Cassazione

Secondo i giudici supremi la Corte di Appello ha omesso di considerare documenti fondamentali, come l'atto di vendita del 1960 sopra detto, non chiarendo così se la corte fosse inclusa o meno nella vendita originaria.

Inoltre, la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte di Appello che si è limitata ad affermare la natura pertinenziale del bene in favore della condomina, senza indicare quali siano le prove che avrebbero condotto a tale conclusione.

La Cassazione ha criticato il modo in cui il giudice di secondo grado ha dato per scontato che l'attrice avesse posseduto la corte per più di vent'anni, senza considerare le obiezioni precise dell'altra parte. Queste obiezioni erano state spiegate chiaramente nel ricorso, ma non sono state esaminate.

La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione per nuovo esame della vicenda.

Considerazioni conclusive

Bisogna considerare che nell'azione di rivendica l'attore deve fornire la probatio diabolica della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto.

In particolare l'attore deve dimostrare la titolarità del diritto, e quindi, in via alternativa, o provare un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o provare il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene (Cass. civ., sez. II, 19/10/2021, n. 28865).

In pratica, chi rivendica un bene deve provare tutta la "catena" di proprietà, partendo dal primo proprietario legittimo fino a sé. Al fine di comprovare l'esistenza del diritto di proprietà non basta invece la mera produzione del titolo proprietario, ma è necessario che si risalga ad un acquisto a titolo originario, ovvero che si dimostri di aver posseduto (direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario ad usucapire (Trib. Salerno 13 luglio 2025, n. 3119).

Quando il convenuto oppone, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (Cass. civ., sez. III, 18/09/2014, n. 19653).

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