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La raccomandata non basta: se il condomino era in clinica, la notifica non produce effetti. La delibera può essere annullata

L'avviso di convocazione di assemblea è atto di natura privata, unilaterale e recettizio, soggetto alla presunzione di conoscenza.

Dott. Giuseppe Bordolli 
01 Mag. 2025

La questione della notifica della convocazione dell'assemblea condominiale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno è stata spesso esaminata dalla giurisprudenza. Il problema principale riguarda il momento in cui la comunicazione si considera validamente notificata quando il destinatario non è presente al momento della consegna.

La questione è rilevante se si considera che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la delibera assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o astenuti, nonché degli assenti perché non ritualmente convocati.

Si ricorda che nel calcolo del termine di cinque giorni previsto dall' art. 66 disp. att. c.c., non va conteggiato il giorno iniziale (quello dello svolgimento della riunione in prima convocazione), mentre va computato invece quello finale (cioè, quello della ricezione dell'avviso).

È importante rilevare che, anche se il condomino è assente, la notifica si considera perfezionata con il deposito dell'avviso di giacenza nella cassetta postale del destinatario, e non con il ritiro effettivo della raccomandata.

Questo significa che il termine di cinque giorni per la convocazione dell'assemblea decorre dalla data in cui il postino lascia l'avviso di giacenza, indipendentemente dal fatto che il condomino ritiri o meno la raccomandata.

Questa riflessione si fonda sul principio per cui una comunicazione si considera legalmente conoscibile dal momento in cui il destinatario ha la possibilità di prenderne visione, anche se sceglie di non ritirarla. Ciò significa che, dal punto di vista giuridico, la notifica si perfeziona con la messa a disposizione della comunicazione, indipendentemente dall'effettivo ritiro da parte del destinatario. Tuttavia, questa presunzione non opera in modo assoluto.

Gli effetti della comunicazione non si producono se il destinatario dimostra di essere stato, senza sua colpa, in una situazione di impossibilità oggettiva che gli ha impedito di venire a conoscenza della notifica.

In tal caso, il principio generale di conoscibilità deve essere bilanciato con la tutela dei diritti del destinatario, riconoscendo che non sempre l'omessa presa visione della comunicazione dipende da una sua scelta volontaria.

A tale proposito merita di essere presa in considerazione una recente sentenza della Corte di Appello di Napoli n 840 del 21 febbraio 2025.

Vicenda e decisione

Un condomino impugna una delibera sostenendo di essere stato avvisato della convocazione tramite raccomandata il 31 maggio 2017, ma di aver acquisito per legge conoscenza della comunicazione solo il 10 giugno 2017, ovvero dieci giorni dopo il rilascio dell'avviso di giacenza. Il ritiro della raccomandata è avvenuto, invece, il 19 giugno 2017, dopo la data della riunione.

Secondo il condomino la comunicazione si è perfezionata il 10 giugno 2017, ossia dopo la data della riunione (8 giugno 2017); di conseguenza ritiene che non sia stato rispettato il termine di cinque giorni per il preavviso, con conseguente invalidità della delibera assembleare. Del resto l'attore ha dichiarato di essere stato ricoverato presso una clinica, il che avrebbe reso impossibile, per cause non imputabili a lui, venire a conoscenza della convocazione assembleare.

Il Tribunale ha dato torto all'attore. La Corte di Appello però ha ribaltato la decisione del Tribunale.

I giudici di secondo grado hanno rilevato che in caso di mancata consegna della lettera raccomandata contenente l'avviso di convocazione per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale.

Come ha osservato la stessa Corte di Appello il condomino ha tempestivamente depositato certificazione attestante il ricovero presso una clinica dal 31.5.2017 all' 8.6.2017, nonché documentazione del datore di lavoro attestante l'assenza dal lavoro per malattia nel periodo dal 26 maggio all'11 giugno 2017. In definitiva, l'attore ha esaustivamente provato l'impossibilità di acquisire in concreto la conoscenza della convocazione all'assemblea condominiale per un evento incolpevole ed estraneo alla sua volontà e la conseguente inapplicabilità, al caso di specie, della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. La delibera è stata annullata.

Considerazioni conclusive

La recente giurisprudenza ha chiarito che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale è un atto unilaterale recettizio, disciplinato dall' articolo 1335 c.c. Se la convocazione è stata inviata tramite raccomandata e non è stata consegnata per l'assenza del destinatario (o di una persona abilitata a riceverla), il momento rilevante per la decorrenza del termine coincide con il rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale (Cass. civ., sez. II, 23/03/201, n. 8275).

Questo avviso è considerato idoneo a consentire il ritiro del plico e, quindi, a far decorrere il termine di cinque giorni. Tuttavia tale effetto non si produce se il destinatario dimostra di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità oggettiva di averne avuto notizia.

Per evitare che la comunicazione venga considerata automaticamente perfezionata, è necessario fornire prove concrete della propria condizione, come ad esempio la documentazione medica che attesti il ricovero o lo stato di incapacità, testimonianze di familiari o del personale medico che possano confermare l'impossibilità di gestire la corrispondenza.

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