Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Convocazione tardiva dell'assemblea condominiale: la delibera è annullabile

L'avviso di convocazione è atto recettizio e, pertanto, va dimostrata la data di pervenimento all'indirizzo del destinatario.

Avv. Eliana Messineo 
07 Ott. 2024

Cosa accade in caso di tardiva convocazione ad una riunione condominiale? La delibera è annullabile?

Chi può impugnare la delibera per tardiva convocazione dell'assemblea?

A tali quesiti ha risposto di recente il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13794 del 10 settembre 2024, riprendendo il costante orientamento giurisprudenziale in materia.

Fatto e decisione

Una condomina, proprietaria di un'unità abitativa facente parte di un Condominio in Roma citava in giudizio il Condominio in persona dell'amministratore p.t., al fine di ottenere l'annullamento della delibera, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo, per non aver potuto presenziare alla relativa assemblea avendo ricevuto l'avviso di convocazione svariati giorni dopo il ricevimento del verbale.

Si costituiva in giudizio il Condominio, in persona dell'amministratore, contestando le deduzioni e censure di controparte e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il Tribunale, sulla base delle allegazioni e deduzioni delle parti ed in considerazione della mancata prova circa l'esito dell'invio della raccomandata di convocazione dell'assemblea, ha accolto la domanda attorea e conseguentemente ha annullato la delibera impugnata.

Considerazioni conclusive

L'art. 66 disp. att. c.c. prevede al terzo comma che "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".

Ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'avviso di convocazione è un atto recettizio e come tale è necessario dimostrare che sia pervenuto al destinatario poiché, a norma dell'art. 1135 ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.

Invero, la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma.

L'onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. 29/04/1999, n. 4352).

In tal senso, la Corte di Cassazione, alla luce dei precedenti consolidati in materia, ha statuito che " in tema di condominio, con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell'articolo 66 disp. att. c.c. (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'articolo 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell'articolo 1335 c.c. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell'articolo 66 disp. att. c.c. affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, altre modalità partecipative), e questa non sia non consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza)".

Nel caso di specie, parte convenuta ha prodotto unicamente l'atto di invio della raccomandata all'attrice (inviata diversi giorni prima dell'adunanza) nulla però dimostrando circa l'esito dell'invio in questione nonostante la raccomandata contenesse quale "servizio accessorio" quello afferente "l'avviso di ricevimento".

Ne consegue che, la mancata comunicazione a taluno dei condòmini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera.

La legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti, in coerenza con i principi generali in tema di annullamento dell'atto e con le regole di distribuzione del carico istruttorio poste dall'art. 2697 c.c. (Cass. n. 6735/2020)

In conclusione, se la convocazione non giunge al destinatario entro cinque giorni prima della data dell'assemblea, il condòmino può agire in giudizio per chiedere l'annullamento della delibera nel termine di trenta giorni decorrenti: per l'assente, da quando ha ricevuto la comunicazione tardiva; per il dissenziente o astenuto, dalla data dell'assemblea.

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento