La vicenda. Un condomino decide di impugnare tutte le delibere adottate dall'anno 2005 al 2016, lamentando di non avere mai ricevuto, durante tutto questo arco di tempo, nessuna convocazione e/o convocazione dall'amministrazione, fatta eccezione per un decreto ingiuntivo notificatogli nel 2016 alla residenza avverso il quale aveva già proposto opposizione.
Fa presente di aver acquistato l'appartamento nel 2005 e, senza avere mai abitato nell'immobile, di averlo immediatamente concesso a un comodatario che avrebbe dovuto farsi carico degli oneri condominiali.
Si costituisce il condominio, da un lato eccependo l'improcedibilità dell'impugnativa, dall'altro lato dichiarando che la somma portata dal decreto faceva riferimento al consuntivo 2014/2015 e al preventivo 2015/2016.
La sentenza. Il Tribunale respinge il ricorso del condomino sulla scorta di un'interessante digressione in tema di ricezione dell'avviso di convocazione (Trib. Vicenza, n. 926/2019).
Preliminarmente il giudicante è chiamato a valutare se il ricorrente ha assolto in maniera diligente l'onere di esperire il procedimento di mediazione.
La sentenza non fa riferimenti espliciti, ma si deduce che il Condominio abbia ritenuto non esservi corrispondenza tra l'oggetto della mediazione e quello dell'impugnativa, cosicché quest'ultima deve intendersi come non preceduta da alcuna fase conciliativa.
Il Tribunale non è dello stesso avviso, rilevando che "la causa petendi fatta valere in sede di mediazione deve essere simmetrica a quella successiva presentata in sede processuale; in particolare, i fatti principali costitutivi della pretesa sul piano dell'an devono essere gli stessi.
Continua [...]
