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Contatore del gas guasto, al fornitore spetta dimostrare i consumi fatturati

In presenza di contestazioni documentate sul malfunzionamento del contatore del gas, spetta al fornitore provare il corretto funzionamento dello strumento e la corrispondenza dei consumi fatturati.

CondominioWeb Lex AI 
17 Ott. 2025

La questione affrontata riguarda la ripartizione dell'onere probatorio nelle controversie tra condominio e fornitore di gas, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il condominio contesti la correttezza dei consumi fatturati a causa del presunto malfunzionamento del contatore.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5587 del 2 ottobre 2025, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo richiesto dal fornitore, ribadendo i principi in tema di prova del credito nei contratti di somministrazione.

La vicenda

Il procedimento trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio nei confronti del fornitore di gas, che aveva richiesto il pagamento di € 175.970,21. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5198/2025, aveva accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto:

  • non rilevante la dichiarazione di ricognizione di debito resa dal precedente amministratore del condominio, in quanto priva di autorizzazione assembleare;
  • maturata la prescrizione biennale per alcune delle fatture azionate, ai sensi della l. 205/2017;
  • non provato il credito per incertezza sui consumi, essendo le fatture fondate su consumi stimati e non su dati rilevati;
  • irregolarità nella quantificazione degli interessi e mancato deposito dell'allegato economico relativo al prezzo del gas.

Il fornitore ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando, tra l'altro, l'erroneità della valutazione delle prove e l'ingiustificata esclusione della presunzione di veridicità dei consumi indicati nelle fatture.

La decisione

La Corte di Appello ha ritenuto prioritario esaminare il motivo relativo alla prova del credito con riguardo ai consumi. In premessa, ha ribadito che:

«nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto».

Ha quindi richiamato il principio per cui, nei contratti di somministrazione, l'utente, a fronte della pretesa creditoria, deve dimostrare l'eventuale non imputabilità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 17401/2024).

In tema di rilevazione dei consumi, la Corte ha confermato che:

«la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità» (cfr. Cass. n. 297/2020).

Tuttavia, tale presunzione viene meno ove l'utente (nella specie, il condominio) contesti il corretto funzionamento dello strumento di misura. Nel caso concreto, la Corte ha accertato che:

«è documentalmente provato che l'utente ha chiesto ripetutamente la verifica del contatore, allegandone il malfunzionamento, e, dunque, anche implicitamente, la non veridicità dei consumi».

In presenza di contestazioni specifiche e documentate circa il malfunzionamento del contatore, grava sul fornitore l'onere di dimostrare:

  • il corretto funzionamento dello strumento di misura;
  • la corrispondenza tra i dati forniti dal contatore e quelli trascritti nelle fatture.

La Corte ha sottolineato che:

«le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze» (cfr. Cass. n. 297/2020),

con la conseguenza che, per i fatti conoscibili solo dal gestore, non opera il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26042/2020); è dunque sufficiente, nel caso di specie, «l'allegazione del malfunzionamento del contatore (essendo documentate le plurime richieste di verifica da parte dell'utente) e la (conseguente) richiesta di avere prova dei consumi effettivi».

Non avendo il fornitore depositato la documentazione idonea a dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza dei dati di consumo, la Corte ha confermato la decisione di primo grado di revocare il decreto ingiuntivo. Ha precisato, inoltre, che non era in discussione la legittimità della fatturazione su consumi stimati, bensì l'onere della prova a fronte delle specifiche contestazioni sui consumi.

È stata inoltre respinta la richiesta dell'appellante di disporre consulenza tecnica d'ufficio o ulteriori mezzi di prova in appello, in quanto:

«la c.t.u. non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume»,

e l'art. 345 c.p.c. pone un divieto assoluto di nuovi mezzi di prova in appello salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli per causa a sé non imputabile (cfr. Cass. n. 26522/2017; Cass. n. 16289/2024).

La Corte ha quindi rigettato l'appello, dando atto dell'assorbimento degli ulteriori motivi (ricognizione di debito, prescrizione, condizioni economiche e interessi).

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. n. 8498/2012: sull'impossibilità per l'amministratore di condominio di effettuare ricognizioni di debito senza autorizzazione assembleare (profilo esaminato in primo grado e assorbito in appello).
  • Cass. n. 297/2020: sulla presunzione semplice di veridicità dei consumi rilevati dal contatore e sulla natura tecnica delle disfunzioni, che non sono verificabili dall'utente.
  • Cass. n. 26042/2020: sui limiti del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. per i fatti nella disponibilità esclusiva della parte che li deduce.
  • Cass. n. 17401/2024: sul riparto dell'onere della prova nei contratti di somministrazione e il richiamo all'art. 1218 c.c.
  • Cass. n. 26522/2017; Cass. n. 16289/2024: sul divieto di nuovi mezzi di prova in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

Considerazioni conclusive

La sentenza della Corte di Appello di Roma si inserisce nell'orientamento consolidato secondo cui la presunzione di veridicità dei consumi rilevati dal contatore può essere superata da specifiche contestazioni dell'utente circa il malfunzionamento dello strumento.

In tali ipotesi, l'onere della prova si sposta sul fornitore, che deve dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore sia la corrispondenza tra i dati registrati e quelli fatturati.

Resta fermo che, in assenza di contestazioni documentate o qualora l'utente si limiti a generiche doglianze prive di riscontro oggettivo, opera la presunzione di veridicità dei dati di consumo. Nel caso di specie, sono rimaste assorbite le ulteriori questioni relative alla ricognizione di debito dell'amministratore, alla prescrizione, alla quantificazione degli interessi e all'allegato economico.

Infine, la Corte ha ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire al difetto di prova da parte della parte onerata, né possono essere ammessi nuovi mezzi di prova in appello se non nei limiti tassativi previsti dall'art. 345 c.p.c.

In conclusione, la sentenza offre un quadro chiaro dei principi applicabili nelle controversie tra condominio e fornitore per contestazioni sui consumi e sul funzionamento dei contatori, delineando con precisione gli oneri probatori a carico delle parti e i limiti processuali alla produzione di nuove prove.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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