In questa recente sentenza della Corte di Cassazione, esattamente la n. 20540 del 21 luglio 2025, è stato preso in considerazione il caso di un condominio al quale era giunta una fattura per consumi molto rilevante.
Secondo la tesi dell'ente, in evidente contrasto con la società che gestiva la fornitura dell'acqua, si trattava di una bolletta del tutto priva di riscontro concreto. Essa, infatti, segnalava dei consumi abnormi e completamente difformi dalla media per cui si trattava di un errore, magari dovuto ad un malfunzionamento del contatore.
Inoltre, il condominio, convenuto per il pagamento della fattura, che si era sempre rifiutato di saldare, sosteneva che la sostituzione del contatore, avvenuta senza preavvisare e raccogliere il consenso del somministrato, aveva cancellato ogni traccia e/o prova della eccepita anomalia.
Per questa ragione era, quindi, evidente la scorrettezza e la malafede del gestore in virtù della quale era, oltremodo, giustificato il mancato pagamento della bolletta.
Ebbene, la vicenda caratterizzata da ben due gradi di giudizio di merito, entrambi conclusisi con l'accoglimento dell'ingiunzione di pagamento richiesta dal gestore, giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione per il verdetto definitivo. Agli Ermellini, dunque, spettava il compito di precisare, in tema di consumi anomali nella fornitura d'acqua condominiale, quali sono i doveri e le cautele che le parti devono adottare.
Non resta, perciò, che scoprirlo insieme
Fornitura d'acqua, buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto: quali doveri per il gestore?
Secondo la Cassazione, in tema di contratto di somministrazione d'acqua e, in genere, per tutti i contratti di durata, è importante che le parti eseguano i propri obblighi principali rispettando i doveri generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.
Ciò, ovviamente, impone dei doveri che i contraenti, cioè il gestore del servizio e l'utente, devono assolvere per tutelare l'interesse della controparte «rapporto di durata nel quale certamente possono assumere importanza i doveri di correttezza e buona fede, che gli artt. 1175 e 1375 c.c. pongono a carico delle parti nello svolgimento e nell'esecuzione del rapporto obbligatorio e che danno luogo ad obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli principali.
La clausola generale di buona fede e correttezza è, in particolare, operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto».
Ad esempio, quando viene evidenziato un consumo anomalo, il gestore del servizio deve informare l'utente affinché si attivi per scongiurare l'aggravamento del danno «Se, nell'ambito di un contratto di somministrazione relativo a utenza idrica, l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo, il gestore è tenuto, anche in virtù proprio degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente, a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d. autolettura, ecc.), così da consentirgli di attivarsi tempestivamente per evitare l'aggravamento del danno (Cass. n. 24904 del 2021)».
Il gestore, inoltre, sempre quando è rilevato un consumo anomalo, ha il dovere di fornire la prova del regolare funzionamento dell'impianto «Sempre nell'ipotesi in cui l'utente di un contratto di somministrazione idrica lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, giacché la rilevazione mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, spetta al somministrante di fornire la prova del regolare funzionamento degli impianti …(Cass. n. 13193 del 2011; n. 23699 del 2016)».
Consumi anomali nella fornitura d'acqua: quali doveri per l'utente?
Secondo la Corte di Cassazione, i principi di buona fede e correttezza che devono caratterizzare i contratti di forniture delle varie somministrazioni, tra cui quella dell'acqua, impongono all'utente di adottare ogni cautela possibile affinché non sia alterato il funzionamento corretto del contatore «è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato sulla inesistenza di cause che potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. n. 13193 del 2011; n. 23699 del 2016)».
Per cui, in concomitanza di un consumo anomalo, l'utente non può avere un comportamento, meramente, passivo, ma deve attivarsi, ad esempio, chiedendo la verifica dell'impianto e del contatore. In mancanza di ciò, non può, poi sottrarsi al versamento della bolletta, seppur onerosa.
Nel caso concreto, sia i giudici di merito che la Cassazione qui in esame, hanno legittimato la richiesta di pagamento del gestore del servizio idrico. A fronte, infatti, di un consumo anomalo e particolarmente rilevante, il fornitore aveva agito correttamente, informando l'utente.
Quest'ultimo, però, non aveva avuto alcuna reazione, né aveva assunto iniziative, se non quella di non pagare la bolletta «A fronte degli ipotizzati consumi anomali del terzo trimestre 2007, il gestore informò l'utente con comunicazione del 21 dicembre 2007. L'utente Condominio non chiese la verifica dell'impianto e del contatore, non procedette all'autolettura, né adottò alcuna cautela - la sostituzione unilaterale del contatore fu attuata dalla Amiacque s.r.l. soltanto nel gennaio 2011, sicché non aveva impedito all'utente di procedere alle sue verifiche e di conseguire tempestivamente una eventuale prova in ordine al malfunzionamento del contatore, rimasto così indimostrato».
Per queste ragioni, l'invocata Corte di Cassazione ha giudicato legittimo l'operato della precedente Corte di Appello ed ha respinto il ricorso.
