L'articolo 3 del Decreto Aiuti bis, commi 1 e 2 (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale) ha sospeso, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore della norma, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
La norma, quindi, sospende dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l'efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell'entrata in vigore del Decreto.
Di conseguenza, in data 18 ottobre 2022 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nei confronti di un importante fornitore di gas e energia elettrica un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in riferimento ad una presunta condotta in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo consistente nella comunicazione delle nuove condizioni di fornitura, equivalenti ad una modifica unilaterale; in altre parole la stessa Autorità temeva che i clienti del fornitore fossero stati privati della protezione prevista dalla normativa primaria, almeno fino al 30 aprile 2023 (in virtù dell'art. 3 del Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022).
Successivamente, con apposito provvedimento, l'AGCM ha disposto la sospensione dell'applicazione di ogni variazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura comunicate dal 10 agosto 2022, con conferma delle condizioni economiche di fornitura in essere fino al 30 aprile 2023, richiedendo al predetto fornitore di comunicare quanto sopra ai consumatori individualmente e con la medesima forma precedentemente utilizzata.
Secondo l'AGCM infatti l'aggiornamento delle condizioni economiche contrattuali, a seguito dell'asserita e generica intervenuta scadenza delle stesse in base ad una disposizione delle condizioni generali di contratto, sebbene non qualificata come modifica unilaterale, rientrerebbe pienamente nel divieto di cui al citato articolo 3, che ha previsto in via eccezionale la sospensione dell'efficacia di qualsiasi clausola contrattuale che consenta la modifica delle condizioni di vendita.
La reazione del fornitore nei confronti del provvedimento dell'AGCM
Detto provvedimento è stato impugnato dianzi al Tar del Lazio con richiesta di misura cautelare e il Tar del Lazio, Sezione Prima, con ordinanza n. 7518/2022 - ritenuto che la causa necessitasse degli adeguati approfondimenti di merito e che nel frattempo gli interessi della parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati mediante la sollecita fissazione dell'udienza di discussione - ha fissato l'udienza di merito per il giorno 23.2.2023.
Il fornitore, continuando a considerare ingiusto il provvedimento dell'AGCM, si è rivolto al Consiglio di Stato sottolineando, tra l'altro, l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 3, comma 1, del Decreto Aiuti bis contenuta nel provvedimento contestato; secondo il ricorrente infatti legislatore d'urgenza ha vietato solo quelle modifiche unilaterali che intervengono anticipatamente sulle condizioni economiche pattuite.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non condivisibile e inammissibile l'interpretazione estensiva dell'Autorità relativa alla nuova normativa volta a proteggere l'esposizione dei consumatori alle fluttuazioni dei mercati dei prodotti energetici.
In particolare i giudici amministrativi evidenziano come l'art. 3 del dl n. 115 del 2022, menzionando le modificazioni unilaterali dei contratti, si riferisca al solo ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti.
Di conseguenza gli stessi giudici hanno ritenuto opportuno una sospensione del provvedimento impugnato, anche se solo nella parte in cui esso investa contratti a tempo determinato o contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche a data precedente il 30 aprile 2023 (essendo in questione in tal caso non l'esercizio dello ius variandi ma un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti).
Diverso invece il discorso per i contratti a tempo indeterminato, che non prevedono scadenza nella parte economica o la prevedano in data posteriore al 30 aprile 2023: essi non possano essere modificati nella parte concernente le condizioni economiche prima della scadenza del termine indicato nell'art. 3 del D.L.115/2022 e, pertanto, per essi vale il "congelamento" dello ius variandi disposto dal decreto c.d. Aiuti bis (Consiglio di Stato 22 dicembre 2022 n. 5986).
