Prima di procedere all'installazione di una pergotenda si deve verificare se una clausola del regolamento vieta esplicitamente la realizzazione di pergotende o simili strutture. In mancanza di divieti specifici e se tale struttura non compromette il decoro architettonico dell'edificio, l'installazione può essere autorizzata.
Se l'opera viene realizzata dal condomino del piano terra si pone il problema anche del diritto alla vista in appiombo.
A tale proposito si segnala un'interessante sentenza del Tribunale di Bologna (sentenza 16 febbraio 2025 n. 2024).
Vicenda e decisione
La proprietaria di un appartamento, al piano primo si rivolgeva al Tribunale lamentando che i comproprietari dell'appartamento al piano terra, con annesse aree cortilizia, avevano installato una struttura in ferro ancorata stabilmente al suolo, posta ad appena 20 cm sotto la soglia delle sue finestre, in violazione dell'art. 907 c.c. L'attrice notava che tale struttura, poi ancorata alla facciata del caseggiato, impediva la veduta in appiombo che, in precedenza e in assenza di detta struttura, la ricorrente esercitava dalle proprie finestre verso il piano terra dell'edificio condominiale.
Di conseguenza aveva tentato di definire bonariamente la questione ma la lettera con cui era stata richiesta la rimozione della struttura non aveva sortito alcun risultato. La condomina dichiarava di non aver mai dato il proprio assenso all'installazione di tale manufatto.
Di conseguenza chiedeva al Tribunale di essere reintegrata nel pieno e pacifico godimento del diritto di veduta in appiombo verso il piano terra dell'edificio.
Inoltre, domandava che venisse ordinato ai resistenti di eliminare, a loro cura e spese, la struttura installata nell'area di loro proprietà.
In caso di inadempimento, chiedeva la condanna degli stessi, in solido, al pagamento di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione dell'opera, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
I convenuti si difendevano sostenendo, tra l'altro, che prima di installare la c.d. "pergotenda" avevano avvertito con apposita lettera (accompagnata dalla descrizione analitica dell'opera) l'attrice che aveva approvato l'opera; di conseguente escludevano che si fosse verificato alcuno spoglio violento o clandestino, negando anche l'esistenza dell'animus spoliandi di cui all'art. 1168 c.c.
Il Tribunale ha dato ragione ai comproprietari. Il giudice ha rilevato che l'installazione della struttura in questione era stata preceduta da un messaggio dei comproprietari inviato tramite WhatsApp nella chat condominiale. In questo messaggio è stata segnalata la volontà̀ di installare il manufatto, fornendo una descrizione analitica delle caratteristiche e del posizionamento della struttura.
Come ha sottolineato il Tribunale la condomina ha risposto nel seguente modo: "Mi sembra una ottima idea", seguita dal simbolo del pollice sollevato. Soltanto successivamente all'approvazione da parte dei condomini, i resistenti hanno effettuato l'ordine della tenda, procedendo al pagamento del prezzo convenuto, come è emerso dalle date delle fatture emesse dal venditore della pergotenda.
Considerazioni conclusive
Il Tribunale ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti dell'invocata tutela possessoria. Per spoglio si intende la privazione o sottrazione del possesso al possessore che avvenga in modo violento.
Il requisito della clandestinità dello spoglio sussiste ogni qual volta lo spossessamento avviene mediante atti che non possano venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso o della detenzione, sicché ciò che rileva è che il possessore, usando l'ordinaria diligenza ed avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si sia trovato nell'impossibilità di averne conoscenza, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che, ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. civ., sez. II, 06/04/2017, n. 8911).
L'animus spoliandi o turbandi consiste nel fatto di privare del godimento della cosa il possessore od il detentore, contro la volontà espressa o tacita del medesimo; pertanto, è un elemento insito nella condotta stessa. Si ricorda che il consenso (espresso o tacito) del possessore è considerato causa di esclusione dell'animus spoliandi, quale elemento soggettivo dell'illecito (Cass. civ. n. 14797 del 14.06.2017; Cass. Sez. un., n. 9871 del 22.11.1994).
Nel caso esaminato, il giudice ha escluso gli elementi sopra citati, poiché la condomina - puntualmente informata dell'intervento da realizzare - aveva manifestato la propria approvazione.
È stato escluso infatti che il messaggio WhatsApp sia stato solo un semplice un commento astratto sull'estetica del manufatto.
Del resto non si è posto il problema di discutere della questione in sede assembleare, per la necessità di valutare la compatibilità dell'opera con la tutela del decoro dell'edificio, considerando che la controversia ha riguardato il diverso tema concernente l'esercizio di fatto del diritto di veduta in appiombo vantato dalla ricorrente.
Il decidente ha messo in rilievo la mancata stipulazione di un contratto in forma scritta ad substantiam, contenente la rinuncia da parte della al proprio diritto di veduta in appiombo sull'area cortilizia di proprietà dei resistenti, avendo la ricorrente attivato la tutela possessoria, non già quella petitoria a vantaggio di un preteso diritto di servitù.
Irrilevanti pure le comunicazioni della condomina indirizzate all'amministratore, successivamente all'installazione della tenda consentita.
