In sede di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal condominio nei confronti del condomino per il pagamento delle spese comuni è possibile contestare l'annullabilità della deliberazione assembleare che abbia approvato il rendiconto e/o il preventivo azionato a condizione che non siano ancora trascorsi i termini di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. Lo ha chiarito in maniera eloquente il Tribunale di Palermo con la recente sentenza n. 3628 dell'1 giugno 2026.
Fatto e decisione
Nella specie un condomino aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dal condominio per il mancato pagamento delle spese comuni. L'opponente, tra le altre cose, aveva addotto a fondamento dell'opposizione l'erroneità delle somme ingiunte che, relativamente ai consumi idrici, sarebbero state ripartite in modo non conforme ai criteri legali e/o convenzionali. Il condominio si era costituito in giudizio sostenendo la legittimità della pretesa creditoria, fondata sulla delibera con cui erano stati approvati il rendiconto consuntivo e quello preventivo, e negava che fosse intervenuto un consumo idrico anomalo.
Il Tribunale in primo ha inteso in luogo premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità - dedotta dalla parte, ovvero d'ufficio - della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di essa, a condizione tuttavia che quest'ultima domanda sia dedotta in via d'azione mediante apposita riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione ex art. 1137, comma 2, c.c. notificato nel termine perentorio di trenta giorni ivi previsto.
In forza di tale ultima disposizione, come è noto, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Tra l'altro il Tribunale ha anche osservato che l'eccezione di inosservanza del termine decadenziale per impugnare la delibera assembleare costituisce una eccezione in senso stretto, proponibile con la comparsa di risposta tempestivamente depositata dal convenuto. Poiché quindi tale eccezione non natura processuale, bensì sostanziale, la decadenza deve essere eccepita dalla parte, senza che possa essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ., n. 15131/2001; Cass. civ., n. 8449/2008).
Tuttavia, nell'ipotesi concreta, la delibera assembleare non era stata mai stata impugnata.
Il Tribunale ha poi ricordato che l'art 63 disp. att. c.c. condiziona la possibilità per l'amministratore del condominio di ottenere ingiunzione, immediatamente esecutiva, per il pagamento dei contributi dovuti dai partecipanti, all'esistenza di uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall'assemblea (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 28001/2022). Nell'ipotesi in esame il decreto ingiuntivo era appunto stato emesso sulla base del rendiconto di esercizio consuntivo e del preventivo approvati dall'assemblea, essendo quindi sussistenti i presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.. Ciò premesso, il Giudice ha quindi ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la delibera assembleare di ripartizione della spesa costituisce valido titolo di credito, legittimando senz'altro non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino moroso al pagamento del dovuto (cfr. Cass. civ., n. 27849/2021; Cass. civ., n. 4306/2018; Cass. civ., n. 5254/2011). A tale scopo l'onere probatorio gravante sul condominio è soddisfatto con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale con cui sono state approvate le spese, nonché relativi documenti (cfr. Cass. civ., n. 20069/2017; Cass. civ., n. 4306/2018). La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, in altri termini, titolo sufficiente del credito vantato dal condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena, il cui ambito è appunto ristretto alla verifica della (perdurante) efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
Conclusivamente, il Tribunale di Palermo, avendo accertato che il credito vantato dal condominio e indicato nell'opposto decreto ingiuntivo risultava documentalmente provato e che la delibera di approvazione del rendiconto e di riparto della spesa non era stata impugnata, ha quindi rigettato l'opposizione, confermando l'ordine giudiziale di pagamento e condannando il condomino al pagamento delle spese del processo di opposizione.
Considerazioni conclusive
L'opposizione al decreto ingiuntivo in materia condominiale continua a rappresentare un'arma a doppio taglio per i condomini, nonostante l'intervento di qualche anno fa delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La giurisprudenza di legittimità aveva invero chiarito che il giudice dell'opposizione doveva limitarsi a verificare la perdurante efficacia della deliberazione assembleare che aveva approvato il rendiconto e/o il preventivo posti a base della pretesa monitoria. In altri termini si doveva semplicemente verificare se detta delibera in sede giudiziale fosse stata invalidata o ne fosse stata sospesa l'efficacia. E questo perché, ex art. 1137 c.c., la deliberazione assembleare è immediatamente efficace per tutti i condomini salvo, appunto, un intervento giudiziale.
La medesima giurisprudenza aveva poi anche aggiunto che il giudice dell'opposizione poteva nondimeno accertare, anche d'ufficio, se detta delibera fosse nulla, sulla base dei chiarimenti già forniti dalle Sezioni Unite nel 2005 in tema di invalidità delle deliberazioni assembleari.
Le più recenti Sezioni Unite, come è noto, hanno effettuato un'ulteriore aggiunta, inizialmente salutata con favore dagli operatori del diritto. I supremi giudici hanno infatti sostenuto che nel giudizio di opposizione fosse anche possibile proporre una domanda riconvenzionale volta all'accertamento e alla dichiarazione dell'annullabilità della deliberazione assembleare. Cosa che, lo si ripete, era parsa come una importante novità, gravida di positive ricadute pratiche.
Ben presto ci si è però accorti del fatto che, nonostante le Sezioni Unite non ne avessero fatto parola, occorreva comunque confrontarsi con il disposto dell'art. 1137 c.c., che notoriamente sottopone l'impugnazione delle deliberazioni assembleari a uno stretto termine decadenziale (30 giorni, anche se con diversa decorrenza, a seconda che il condomino abbia o meno partecipato alla riunione). E' tuttavia notorio anche il fatto che nella pratica è quasi impossibile che l'amministratore richieda e ottenga un decreto ingiuntivo a così poca distanza dall'approvazione del rendiconto e/o del preventivo sui cui lo stesso è basato. Per cui, all'evidenza, la portata pratica della nuova interpretazione fornita dalle Sezioni Unite è davvero inesistente.
Con mestizia tocca allora constatare che la situazione non è affatto mutata rispetto al più recente passato. Se il condomino vuole avere qualche chance di contestare con successo le spese che gli vengono addebitate nel consuntivo redatto dall'amministratore e approvato dall'assemblea, se nel frattempo non ha provveduto a pagarle, non può che procedere all'impugnazione della relativa delibera, senza attendere la notifica del successivo decreto ingiuntivo. In sede di opposizione potrebbe infatti essere troppo tardi per sollevare questioni di validità di detta deliberazione, salvo si tratti di profili di nullità della stessa. E invariato, purtroppo, pare anche il rapporto tra il procedimento di impugnazione della delibera e quello di opposizione al decreto ingiuntivo. Infatti, in assenza di una sentenza che abbia accertato e dichiarato l'annullabilità della predetta deliberazione assembleare, il giudice dell'opposizione generalmente non procede alla sospensione del giudizio in attesa del pronunciamento del giudice dell'impugnazione principale, con il rischio evidente per il condomino di avere una sentenza contraria in sede di opposizione, che toccherà poi appellare nella speranza che il giudizio sull'impugnazione abbia un esito differente e, quindi, "costringa" il giudice dell'appello a prendere atto della sopravvenuta dichiarazione di annullamento e ribaltare la decisione di prime cure.
