A partire dal 1° gennaio 2024 il Superbonus ha subito rilevanti modifiche, sia in relazione alla percentuale di detrazione fruibile, sia in riferimento ai potenziali beneficiari dell'agevolazione fiscale.
È stato però risolto anche il problema dei condomini che hanno potuto godere dell'agevolazione del 110% e che, per ragioni di qualsiasi tipo, non sono riusciti a completare entro tale data i lavori, nonostante la parte di essi più consistente sia stata in ogni caso effettuata. Merita di essere "fotografata" la situazione attuale di questo notissimo bonus fiscale.
La percentuale di detrazione fruibile
In riferimento al Superbonus, per gli interventi effettuati su condomini, la detrazione fiscale piena (cioè al 110%) era possibile, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Quanto sopra era possibile alle seguenti condizioni:
- Interventi per i quali la CILA era stata presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare di approvazione dei lavori era stata adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022): in tal caso la data della delibera assembleare avrebbe dovuto essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio (nel caso c.d. piccolo condominio - con meno di otto condomini - in cui, ai sensi dell'articolo 1129 c.c. non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, l'attestazione doveva essere rilasciata dal condomino che ha presieduto l'assemblea).
- Interventi per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso dei c.d. mini condomìni in cui, ai sensi dell'articolo 1129 c.c. non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea;
Si deve tenere conto che per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2023, la percentuale di Superbonus nei condomini è scesa - in virtù di quanto disposto dal DL Aiuti-Quater - al 90%: pertanto, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, sarà possibile beneficiare dell'agevolazione con tale aliquota.
Situazione attuale: per gli interventi rientranti nel Superbonus, nell'anno 2024, la detrazione spetta nella misura del 70% per le spese sostenute.
I beneficiari
I condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a), dell'articolo 119) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell'articolo 119).
Le novità del DL 29 dicembre 2023, n. 212
Mettiamo il caso che un condominio (con delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori adottata entro il 18 novembre 2022 e presentazione della CILAS entro il 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 abbia realizzato il 90% dei lavori e, pertanto, si ritrovi il 10% del totale che potrà essere portato a termine solo nel 2024. Il mancato rispetto del termine avrebbe potuto comportare non solo l'impossibilità di terminare i lavori con l'aliquota del 110%, ma anche l'obbligo di dover restituire l'intero importo del credito, intendendo per tale anche quello relativo agli stati di avanzamento lavori già comunicati all'Agenzia delle Entrate.
A tale proposito il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212 (Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU n.302 del 29-12-2023) ha cercato di risolvere il problema.
Così, in relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul Superbonus sarà riconosciuto il 110% per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023, anche se le opere non sono interamente completate.
Per gli interventi ancora da effettuare invece, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente (quindi il 70%). Riprendendo il nostro esempio quindi il condominio potrà fruire del 110% per i costi sostenuti entro la fine del 2023 anche se i lavori non sono stati completati (90 % lavori), e per la parte finale di essi (10 % lavori sostenuti nel 2024) vedersi riconosciuta l'aliquota più bassa del 70%.
Bisogna aggiungere che lo stesso Decreto n. 212/2023 per tutelare i cittadini con i redditi più bassi e consentire la conclusione dei cantieri "Superbonus" che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, prevede uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè il 30 dicembre 2023).
Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Sconto in fattura o cessione del credito d'imposta
Si ricorda infine che il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Decreto Cessioni) ha introdotto, per gli interventi ammessi al Superbonus il divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.
Tuttavia, il cennato articolo 2 del Decreto n. 11/2023 ha previsto la possibilità di continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d'interventi effettuati dai condomìni;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
