Quando si parla di movida viene alla mente l'animazione, ambienti piacevolmente movimentati, divertimento, locali notturni aperti fino alle prime ore del mattino. Nel periodo estivo, soprattutto i Comuni delle località di villeggiatura organizzano eventi, proprio con lo scopo di far divertire turisti e titolari di seconde case: la movida quindi è utile dal punto di vista economico. Tuttavia i rumori notturni possono seriamente compromettere la vivibilità degli appartamenti vicini alle zone della movida.
Schiamazzi e musica alta in orari inappropriati possono infatti creare dei veri e propri danni ai residenti, che possono arrivare a danneggiare il loro diritto alla salute. Il Comune può subire le conseguenze della movida selvaggia? La risposta è positiva. Sulla questione si è recentemente pronunciata la Cassazione (ordinanza 9 luglio 2024 n. 18676).
Fatto e decisione
Un Comune, come ogni anno, nel periodo estivo organizzava manifestazioni culturali che si svolgevano in piazza.
Due residenti in zona, lamentavano che sia per l'allestimento del palco, sia per lo svolgimento degli spettacoli, che si protraevano fino a tarda notte, si verificavano rumori che superavano la normale tollerabilità e rendevano loro difficile il soggiorno, pregiudicando il godimento dei loro appartamenti, destinati a loro residenza estiva.
Di conseguenza citavano in giudizio il Comune per accertare che gli spettacoli producevano immissioni intollerabili e per ottenere la condanna del Comune al risarcimento del danno.
Il Tribunale, attraverso una CTU, accertava che i rumori provenienti dalla piazza durante gli spettacoli estivi superavano la soglia dei decibel consentiti e condannava il convenuto al pagamento di 1.000 € a favore oltre accessori, a ristoro del pregiudizio subito.
Del resto il rumore era risultato intollerabile sia a finestre chiuse sia a finestre aperte, e comunque in diverse ore del giorno, come veniva confermato da testimoni.
Il Comune impugnava questa decisione con appello principale, mentre i due attori pretendevano una somma maggiore a titolo di risarcimento danni. La Corte di appello dava nuovamente torto al Comune, mentre accoglieva l'appello incidentale, riconoscendo ai due appellanti la somma di 3,000 € anziché quella di 1.000 € inizialmente liquidata.
I giudici di secondo grado rilevavano che, contrariamente a quanto asserito dal Comune, le misurazioni non si riferivano al DPCM del 1997, relativo invece alle attività produttive, inapplicabili alle manifestazioni culturali, quali erano quelle che il comune organizzava in quella piazza.
Al contrario la Corte di Appello osservava che il Tribunale aveva usato il metodo comparativo (indicato dalla giurisprudenza) secondo cui la tollerabilità va valutata caso per caso in relazione alle circostanze concrete.
Inoltre la stessa Corte evidenziava che l'interesse pubblico allo svolgimento degli spettacoli non poteva comportare il sacrificio dei diritti degli abitanti, oltre il limite della tollerabilità. La questione veniva sottoposta alla Cassazione.
Il Comune sosteneva che si sarebbe dovuto tenere conto del regolamento delle attività rumorose adottato dallo stesso consiglio, che consentiva, nell'ipotesi, per l'appunto di manifestazioni e spettacoli all'aperto, di arrivare fino al limite di 70 decibel.
Inoltre contestava la liquidazione del danno in via equitativa, danno che comunque riteneva insussistente.
In ogni caso il Comune rimproverava alla decisione impugnata di non aver tenuto in alcuna considerazione l'interesse pubblico allo svolgimento di manifestazioni culturali, con conseguente deroga al limite di tollerabilità delle emissioni. La Cassazione ha dato pienamente ragione alle vittime della movida.
I giudici supremi hanno notato che i limiti posti dai singoli regolamenti comunali, compreso dunque quello richiamato dal Comune ricorrrente, sono puramente indicativi e non giustificano immissioni illegittime.
In ogni caso la Suprema Corte ha sottolineato che, con valutazione incensurabile in cassazione, i giudici di secondo grado hanno sostenuto che l'interesse pubblico non può certo giustificare la vivibilità di un appartamento privato. Il problema quindi è stato esaminato.
Alla luce di quanto sopra la Cassazione ha ritenuto pienamente legittima la condanna al risarcimento dei danni a carico dell'autorità comunale.
Considerazioni conclusive
L'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, là dove le immissioni nocive provengano dal bene pubblico (o da impianto privato realizzato sulla base di provvedimento amministrativo), può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Un., 15/09/2022, n. 25175).
A tutela del privato che lamenti la lesione, anzitutto, del diritto alla salute (costituzionalmente garantito e incomprimibile nel suo nucleo essenziale (Cost., art. 32), ma anche del diritto alla vita familiare (Cass. civ., sez. VI, 28/07/2021, n. 21649) e della stessa proprietà, procurata dalle immissioni intollerabili, ex art. 844 c.c., provenienti da area pubblica (nel caso esaminato da una piazza del Comune nella quale si svolgono manifestazioni culturali), trova fondamento, anche nei confronti della P.A., prima di tutto nelle stesse norme poste a presidio dei beni oggetto dei menzionati diritti soggettivi.
La vittima della movida può ottenere la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere (Cass. civ., sez. III, 25/05/2023, n. 14209).
